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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2025

Cassazione n. 28355/2025

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avvocato [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] legali e societari in virtù di procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “BOPAR” s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dante de’ Blasi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Bolognan. 3840/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ritualmente depositato la “SACE” s.p.a. –autorizzata al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane - domandava l’ammissioneal passivo del fallimentodella “Bopar” s.p.a. (già “Gazzotti” s.p.a. ) , dichiarato dal Tribunale di Bolognacon sentenza del 16 marzo 2018.

Esponeva che la “ [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ” aveva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]accordato alla “ Bopar ” un mutuo dell’importo di euro 2.0 00.000,00 assistito da garanzia prestata da essa ricorrente per la quota del 73 ,5% dell’importo finanziato(cfr. ricorso, pag. 4).

Esponeva che la “Bopar” si era resa inadempiente nel pagamento delle rate scadute e la “B.P.E.R.” con missiva in data 20. 7.2015 le aveva richiesto l’incameramento della garanzia prestata (cfr. ricorso, pag. 4).

Chiedeva quindil’ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998.

2. Il g iudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 592.574,48 in chirografo.

Esplicitava che non era stata “documentata l’emissione e la relativa comunicazione del provvedimento di revoca del beneficio alla società Bopar” (cfr. controricorso, pag. 3). 3.La “SACE” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo.

Chiedeva l’ammissione con il privilegio già invocato per l’importo di euro 598.636,97, oltre interessi al tasso legale speciale dal dì dell’erogazione dell’indennizzo alla data di deposito del piano di riparto (cfr. ricorso, pag. 6).

Resisteva il curatore del fallimento della “Bopar” s.p.a. 4.Con decreto n. 3840/2019 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite.

Premettevail tribunale che presupposto per i l riconoscimento del privilegio d i cui al 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 era “ l’emanazione da parte dell’ente di un atto amministrativo di revoca, contenente la valutazione e la ricognizione dei presupposti che legittimano l’iniziativa” (così decreto impugnato, pag. 4).

Indi evidenziava che nel caso di specie la “SACE” non aveva fatto luogo all’adozione di alcun provvedimento di revoca.

Evidenziava dapprimache la comunicazione datata 9.11.2015 costituiva una mera informativa, con la quale l’opponente aveva reso edotta la società poi fallita della mancata ricezione della documentazione richiesta nonché dell’avvio del procedimento di revoca (cfr.decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava poi che non risultava che la “SACE” avesse dato impulso al procedimento di revoca e l’avesse definito con la pronuncia del relativo provvedimento(cfr. decreto impugnato, pag. 5).

Evidenziava, per altro verso, che era da ribadire il quantum – euro 592.574,48 -per il quale il g.d. aveva fatto luogo all’ammissione al passivo, “in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente” (così decreto impugnato, pag. 5). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ SACE ” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il curatore del fallimento della “Bopar”s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7e 9 d.lgs. n. 123/1998 ; l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Deduce cheha errato il t ribunale a disconoscere l’invocato privilegio .

Deduce che ha fatto luogo alla revoca quanto meno tacita del proprio intervento alla stregua della condotta post a in essere a seguito dell’inadempimento della mutuataria-beneficiaria poi fallita (cfr. ricorso, pag. 7).

Deduce del resto che l’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non prescrive una specifica forma per la revoca dell’intervento, sicché il pagamento eseguito in favore della “B.P.E.R.”ne fornisce puntuale riscontro, siccome ne costituisce diretta conseguenza (cfr. ricorso, pag. 8).

Deduce d’altro canto – in ordine all’assunto del tribunale secondo cui non risultava che le violazioni ipotizzate fossero state valutate dall’organo competente – che la revoca dell’intervento può essere disposta anche nell’ipotesi in cui la beneficiaria si sia resa inadempiente nei confronti del creditore garantito (cfr. ricorso, pag. 10) ovvero non abbia provveduto al rimborso di alcune delle rate del mutuo garantito (cfr. ricorso, pag. 13).

Deduce infine che la “Bopar” non ha dimostrato di aver ottemperato alla richiesta di inoltro dei giustificativi di spesa, il che costituisce ulteriore valido motivo di revoca(cfr. ricorso, pag. 14). 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

8. Sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti”erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate)e si estende al credito del gestore del Fondo di g aranzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimentodi revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657; Cass. (ord.) 24.8.2025, n. 23805, secondo cui, intema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sonoassistiti dal privilegio previsto dall ’ art. 9, 5° co. , del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca dell’intervento;Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27360.

Si veda anche Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez.

U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento; Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926, secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, l’art. 9, 5° co., del d.lgs. 31.3.1998, n.123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione). 9.La riferita elaborazione appieno si attaglia al caso di specie – pur al di là della revoca tacita che la ricorrente reputa sia da scorgere nella sua condotta – siccome il pagamento delle somme richiestedalla “B.P.E.R.”, oramai coperto da giudicato “endofallimentare”, è fuor di discussione (cfr. Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27282).

La riferita elaborazione,inoltre, esplica valenza assorbente.

Più esattamente, rende vano pur l’ulteriore rilievo motivazionale del tribunale secondo cui non si aveva riscontro che le violazioni ipotizzate nella comunicazione del 9.11.2015 si fossero concretizzate e fossero state“valutate dall’ente a ciò preposto” (così decreto impugnato, pag. 5). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.

Premette che il tribunale ha respinto l’opposizione e ha reiterato l’ammissione per ilminor ammontare di euro 592.574,58 anziché per i l maggior a mm ontare , all’uopo richiesto, di euro 598.636,97.

Indi deduce che il t ribunale non ha considerato che aveva corrisposto alla “B.P.E.R.”“il complessivo importo di € 720.877,91 (come da relativa contabile di bonifico (…)), divenendo di conseguenzacreditrice di Boparper la complessiva somma di € 723.437,27” (così ricorso, pagg. 14 –15).

Deduce dunqueche ha domandato l’ammissione al passivo per la somma di euro 723.437,27, “oltre interessi al tasso legale speciale (…) maturati e maturandi a far data dalla materiale erogazione dell’indennizzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fino alla data di deposito del relativo piano di riparto” (così ricorso, pag. 15), al netto della somma di euro 124.800,30 recuperata antecedentemente alla declaratoria di fallimento in virtù del piano ex art. 67 l.fall. predisposto dalla società poi fallita (così ricorso, pag. 15). 11.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile . 12.Propriamente il secondo mezzo difetta di specificità.

Vero è che le conclusioni dell’istanza di ammissione al passivo, quali riprodotte a pagina 2 del ricorso per cassazione, dannoconto della “lievitazione” dell’importo di euro 720.877,91 sino all’ammontare di euro 723.437,27 in dipendenza della richiesta di ammissione altresìdella somma di euro 2.559,36 a titolo –in verità, non meglio qualificat o – di “remunerazione” .

E però la somma di euro 2.559,36 non vale a “coprire” integralmente la differenza di euro 6.062,49 , ossia la differenza intercorrente tra l’importo preteso e l’importo ammesso.

Permane perciò impregiudicato, a fronte, appunto,del difetto di specificità della censura, il rilievo motivazionale svolto al riguardo dal tribunale (“in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente”: così decreto impugnato, pag. 5). 13.In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 3840 /201 9 del Tribunale di Bologna va cassato con rinvio a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di dirittoa cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dall’elaborazionedi questa Corte in precedenza menzionata.

14. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie ilprimo motiv o di ricorso, cassa in relazione a l medesim o motiv o il decreto n. 3840/2019del Tribunale di Bologna e rinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA], responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] legali e societari in virtù di procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. Monteverdi, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento della “BOPAR” s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so in virtù di procura speciale in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Dante de’ Blasi, n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Bolognan. 3840/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ritualmente depositato la “SACE” s.p.a. –autorizzata al rilascio di garanzie per il rischio di mancato rimborso dei finanziamenti a supporto del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane - domandava l’ammissioneal passivo del fallimentodella “Bopar” s.p.a. (già “Gazzotti” s.p.a. ) , dichiarato dal Tribunale di Bolognacon sentenza del 16 marzo 2018. Esponeva che la “ [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] ” aveva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]accordato alla “ Bopar ” un mutuo dell’importo di euro 2.0 00.000,00 assistito da garanzia prestata da essa ricorrente per la quota del 73 ,5% dell’importo finanziato(cfr. ricorso, pag. 4). Esponeva che la “Bopar” si era resa inadempiente nel pagamento delle rate scadute e la “B.P.E.R.” con missiva in data 20. 7.2015 le aveva richiesto l’incameramento della garanzia prestata (cfr. ricorso, pag. 4). Chiedeva quindil’ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123/1998. 2. Il g iudice delegato ammetteva l’istante al passivo per l’importo di euro 592.574,48 in chirografo. Esplicitava che non era stata “documentata l’emissione e la relativa comunicazione del provvedimento di revoca del beneficio alla società Bopar” (cfr. controricorso, pag. 3). 3.La “SACE” s.p.a. proponeva opposizione allo stato passivo. Chiedeva l’ammissione con il privilegio già invocato per l’importo di euro 598.636,97, oltre interessi al tasso legale speciale dal dì dell’erogazione dell’indennizzo alla data di deposito del piano di riparto (cfr. ricorso, pag. 6). Resisteva il curatore del fallimento della “Bopar” s.p.a. 4.Con decreto n. 3840/2019 il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e compensava le spese di lite. Premettevail tribunale che presupposto per i l riconoscimento del privilegio d i cui al 5° co. dell’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 era “ l’emanazione da parte dell’ente di un atto amministrativo di revoca, contenente la valutazione e la ricognizione dei presupposti che legittimano l’iniziativa” (così decreto impugnato, pag. 4). Indi evidenziava che nel caso di specie la “SACE” non aveva fatto luogo all’adozione di alcun provvedimento di revoca. Evidenziava dapprimache la comunicazione datata 9.11.2015 costituiva una mera informativa, con la quale l’opponente aveva reso edotta la società poi fallita della mancata ricezione della documentazione richiesta nonché dell’avvio del procedimento di revoca (cfr.decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava poi che non risultava che la “SACE” avesse dato impulso al procedimento di revoca e l’avesse definito con la pronuncia del relativo provvedimento(cfr. decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava, per altro verso, che era da ribadire il quantum – euro 592.574,48 -per il quale il g.d. aveva fatto luogo all’ammissione al passivo, “in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente” (così decreto impugnato, pag. 5). 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “ SACE ” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di duemotivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il curatore del fallimento della “Bopar”s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 7e 9 d.lgs. n. 123/1998 ; l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Deduce cheha errato il t ribunale a disconoscere l’invocato privilegio . Deduce che ha fatto luogo alla revoca quanto meno tacita del proprio intervento alla stregua della condotta post a in essere a seguito dell’inadempimento della mutuataria-beneficiaria poi fallita (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce del resto che l’art. 9 del d.lgs. n. 123/1998 non prescrive una specifica forma per la revoca dell’intervento, sicché il pagamento eseguito in favore della “B.P.E.R.”ne fornisce puntuale riscontro, siccome ne costituisce diretta conseguenza (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce d’altro canto – in ordine all’assunto del tribunale secondo cui non risultava che le violazioni ipotizzate fossero state valutate dall’organo competente – che la revoca dell’intervento può essere disposta anche nell’ipotesi in cui la beneficiaria si sia resa inadempiente nei confronti del creditore garantito (cfr. ricorso, pag. 10) ovvero non abbia provveduto al rimborso di alcune delle rate del mutuo garantito (cfr. ricorso, pag. 13). Deduce infine che la “Bopar” non ha dimostrato di aver ottemperato alla richiesta di inoltro dei giustificativi di spesa, il che costituisce ulteriore valido motivo di revoca(cfr. ricorso, pag. 14). 7.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 8. Sovviene l’elaborazione di questa Corte a tenor della quale il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, per i crediti dello Stato per la restituzione dei “finanziamenti”erogati, trova applicazione anche per gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia (stante la finalità pubblicistica che connota il d.lgs. n. 123 del 1998 e il carattere unitario, sotto il profilo funzionale, delle diverse misure agevolative ivi contemplate)e si estende al credito del gestore del Fondo di g aranzia che, a seguito di escussione, soddisfa il finanziatore, il quale, peraltro, non originando da un’erogazione diretta da parte dell’Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento dell’istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge per effetto del solo pagamento, non occorrendo un provvedimentodi revoca della concessione del finanziamento (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2024, n. 9657; Cass. (ord.) 24.8.2025, n. 23805, secondo cui, intema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivitàproduttive, i crediti per la restituzione dei finanziamenti erogati sonoassistiti dal privilegio previsto dall ’ art. 9, 5° co. , del d.lgs. n. 123 del 1998, anche durante l’esecuzione del rapporto e a prescindere dalla revoca dell’intervento;Cass. (ord.) [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 27360. Si veda anche Cass. (ord.) 9.3.2020, n. 6508, secondo cui, in tema di ripartizione dell’attivo fallimentare, il privilegio previsto dall’art. 9, 5° co., del d.lgs. n. 123 del 1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa, che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento; Cass. (ord.) 20.4.2018, n. 9926, secondo cui, in tema di ordine di ripartizione dell’attivo fallimentare, l’art. 9, 5° co., del d.lgs. 31.3.1998, n.123, in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell’erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione). 9.La riferita elaborazione appieno si attaglia al caso di specie – pur al di là della revoca tacita che la ricorrente reputa sia da scorgere nella sua condotta – siccome il pagamento delle somme richiestedalla “B.P.E.R.”, oramai coperto da giudicato “endofallimentare”, è fuor di discussione (cfr. Cass. (ord.) 22.10.2024, n. 27282). La riferita elaborazione,inoltre, esplica valenza assorbente. Più esattamente, rende vano pur l’ulteriore rilievo motivazionale del tribunale secondo cui non si aveva riscontro che le violazioni ipotizzate nella comunicazione del 9.11.2015 si fossero concretizzate e fossero state“valutate dall’ente a ciò preposto” (così decreto impugnato, pag. 5). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Premette che il tribunale ha respinto l’opposizione e ha reiterato l’ammissione per ilminor ammontare di euro 592.574,58 anziché per i l maggior a mm ontare , all’uopo richiesto, di euro 598.636,97. Indi deduce che il t ribunale non ha considerato che aveva corrisposto alla “B.P.E.R.”“il complessivo importo di € 720.877,91 (come da relativa contabile di bonifico (…)), divenendo di conseguenzacreditrice di Boparper la complessiva somma di € 723.437,27” (così ricorso, pagg. 14 –15). Deduce dunqueche ha domandato l’ammissione al passivo per la somma di euro 723.437,27, “oltre interessi al tasso legale speciale (…) maturati e maturandi a far data dalla materiale erogazione dell’indennizzo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) fino alla data di deposito del relativo piano di riparto” (così ricorso, pag. 15), al netto della somma di euro 124.800,30 recuperata antecedentemente alla declaratoria di fallimento in virtù del piano ex art. 67 l.fall. predisposto dalla società poi fallita (così ricorso, pag. 15). 11.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile . 12.Propriamente il secondo mezzo difetta di specificità. Vero è che le conclusioni dell’istanza di ammissione al passivo, quali riprodotte a pagina 2 del ricorso per cassazione, dannoconto della “lievitazione” dell’importo di euro 720.877,91 sino all’ammontare di euro 723.437,27 in dipendenza della richiesta di ammissione altresìdella somma di euro 2.559,36 a titolo –in verità, non meglio qualificat o – di “remunerazione” . E però la somma di euro 2.559,36 non vale a “coprire” integralmente la differenza di euro 6.062,49 , ossia la differenza intercorrente tra l’importo preteso e l’importo ammesso. Permane perciò impregiudicato, a fronte, appunto,del difetto di specificità della censura, il rilievo motivazionale svolto al riguardo dal tribunale (“in mancanza di specifiche deduzioni in ordine alla lieve divergenza tra detto importo e la somma indicata dall’opponente”: così decreto impugnato, pag. 5). 13.In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto n. 3840 /201 9 del Tribunale di Bologna va cassato con rinvio a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di dirittoa cui ci si dovrà uniformare in sede di rinvio, può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dall’elaborazionedi questa Corte in precedenza menzionata. 14. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie ilprimo motiv o di ricorso, cassa in relazione a l medesim o motiv o il decreto n. 3840/2019del Tribunale di Bologna e rinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della
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