CassazionedecretoSezione LDecisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09445/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
494/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 574/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] agiva in via monitoria chiedendo al TribunNaulmee rdo ir egistro generale 21406/2024Numero sezionale 5245/2025ingiungere all’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del Mar TNiurmreerno doi raccolta generale 9445/2026Centrale il pagamento di una somma a titolo di incentivo dDia ta pubblicazione 14/04/2026progettazione di cui all’art. 92, comma 5 del d.lvo n. 163/2006per avere svolto l’incarico di Direttore dei lavori di AdeguamentoNuova Darsena e [OSCURATO:PERSONA] conferitogli con deliberan. 97 del 2017.2. L’ADSP aveva proceduto alla liquidazione dell’incentivo alpersonale interno ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006,riconoscendo al ricorrente la somma dovuta senza tuttavia maicorrisponderla. Nel 2020 il Tribunale di Napoli ingiungeva,quindi, il pagamento della somma indicata dal ricorrente.Avverso tale decreto, l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del MarTirreno Centrale proponeva opposizione.3. Il Tribunale accoglieva l’opposizione con conseguente revocadel decreto monitorio, attesa l’indimostrata sussistenza di unlegittimo Regolamento di ripartizione degli incentivi,mancandone l’approvazione in sede di contrattazione collettiva.La Corte di appello di Napoli rigettava l’appello proposto dalGotti confermando l’argomentazione principale della sentenzadi primo grado, ossia che l'incentivo può essere riconosciutosolo se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata, solose sia stato adottato l'atto regolamentare volto alla precisazionedei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarieconfluite nel fondo e se l'attività di progettazione sia arrivata aduna fase inoltrata.4. Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il Gottiassistito da un unico motivo di ricorso.L’amministrazione depositava mero atto di costituzione al solofine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussionedella causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 21406/2024Numero sezionale 5245/20251. Con il ricorso si denuncia la violazione e falsa applicaNuzmioerno dei raccolta generale 9445/2026degli artt. 2697 c.c. - 99 c.p.c. - 115 c.p.c. - 116 c.p.c. iDna ta pubblicazione 14/04/2026relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.Il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha preteso che laproduzione di un regolamento approvato in sede dicontrattazione collettiva costituisse onere gravante sulricorrente in sede monitoria, sebbene nessuna eccezione sulpunto (quale fatto impeditivo della domanda) avesse maisollevato la resistente, che, anzi, non ne aveva mai messo indubbio l’esistenza, da ritenersi quindi fatto pacifico fra le parti.Inoltre, la Corte ha erroneamente negato la validità dei verbalisindacali prodotti dal ricorrente come atti di contrattazionetrattandosi di una mera approvazione del regolamento, inquanto tale priva di un benché minimo confronto tra le partisociali caratteristica indefettibile di qualsivoglia pattuizionecollettiva.2. Il motivo è infondato.2.1 Va al riguardo premesso che in tema di trattamentoeconomico del personale degli uffici tecnici incaricati dellaprogettazione di opere pubbliche, il diritto al compensoincentivante di cui all'art. 18 della l. n. 109 del 1994 (nellaformulazione originaria così come in quella derivata dallesuccessive modifiche) nasce solo con riferimento all'attivitàsvolta dopo la conclusione della relativa contrattazionecollettiva decentrata e l'adozione dell'atto dell'amministrazioneaggiudicatrice di precisazione dei criteri di dettaglio per laripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito fondointerno, purché tale atto sia predisposto in modo che la P.A.interessata, per procedere al pagamento, debbaesclusivamente provvedere alla liquidazione della soNmummeroa re gistro generale 21406/2024Numero sezionale 5245/2025dovuta. (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 20582 del 22/07/2N0um2e5ro) d.i raccolta generale 9445/20262.2 Ciò posto, al riguardo, è da rilevarsi come non sussistDaa ta pubblicazione 14/04/2026alcuna violazione delle regole in tema di onere allegatorio eprobatorio come dedotta dal ricorrente.2.3 La Corte di Appello ha correttamente richiamato i principiconsolidati in tema di opposizione a decreto ingiuntivo secondocui in tale giudizio, solo da un punto di vista formale l'opponenteassume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto,perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed asoggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponenteè il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventualifatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che ledifese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato"ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - cheresta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione- ma configurano altrettante eccezioni. (Cass. Sez. 1, Sentenzan. 6421 del 22/04/2003).2.4 Orbene, il creditore ingiungente avrebbe dovuto allegare eprovare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto asostegno della domanda azionata in sede monitoria nonpotendosi, viceversa, addossare al debitore ingiunto l’onere diallegare ed eccepire la insussistenza dei fatti costitutivi dellapretesa creditoria.3. In conclusione, il ricorso va respinto.4. Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo l’Autoritàintimata svolto concreta attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.Numero registro generale 21406/2024Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà attoN umero sezionale 5245/2025Numero di raccolta generale 9445/2026della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamentDoa ta pubblicazione 14/04/2026da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, anorma del comma 1 bis dello stesso art.13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV SezioneCivile, il 16 dicembre 2025.La PresidenteCaterina Marotta