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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26081/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUIO4VN9TZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZY6AY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agili artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura è indeducibile in quanto afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il gli/2re estensore [OSCURATO:PERSONA] "

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUIO4VN9TZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04ZY6AY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Firenze, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agili artt. 110, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen.; - che l'unico motivo di censura è indeducibile in quanto afferente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in presenza (si veda pag. 1 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e all'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il gli/2re estensore [OSCURATO:PERSONA] "
Sentenza Cassazione n. 26081/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris