CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33858/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Alessandria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 novembre 2021 emessa dalla Corte d'appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, inoltre, che con riferimento alla censura relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., da una parte, il ricorrente in forza dell'atto di appello non ha fornito i necessari riscontri a fondamento del motivo di gravame; dall'altra parte, la Corte territoriale ha osservato come la condotta integrante il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non ha interessato un arco di tempo trascurabile; Considerato, ancora, che in relazione alla recidiva applicata, per un verso, l'imputato risulta gravato da un numero considerevole di precedenti penali, anche gravi; per altro verso, il giudice di secondo grado ha rilevato il collegamento tra il delitto per cui si procede ed i suddetti precedenti, così da trarne la conclusione di una maggiore pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 lugli