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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 06791/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3INA VIGNA; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90, con il riconoscimento della contestata recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche.

2. La difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando puntualmente come la nuova condotta criminosa, soprattutto in considerazione dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente, non può essere considerata una occasionale ricaduta nel reato, ma appare indicativa di una maggiore capacità delinquenziale e di una più accentuata pericolosità dell'imputato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] d nte [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] DE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]3INA VIGNA; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata confermata la sua condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.p.r. 309/90, con il riconoscimento della contestata recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche. 2. La difesa eccepisce il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha fornito una motivazione congrua e immune da vizi sindacabili in questa sede, evidenziando puntualmente come la nuova condotta criminosa, soprattutto in considerazione dell'elevatissimo numero di dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente, non può essere considerata una occasionale ricaduta nel reato, ma appare indicativa di una maggiore capacità delinquenziale e di una più accentuata pericolosità dell'imputato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere es ensore [OSCURATO:PERSONA] d nte [OSCURATO:PERSONA] igna [OSCURATO:PERSONA] DE