CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023
Cassazione n. 44848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/03/2023 del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. dello stesso Tribunale gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per il reato di partecipazione a un'associazione di tipo mafioso armata e di concorso in estorsione pluriaggravata. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per violazione della legge penale (artt. 416-bis e 629 cod. pen.) e vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, in quanto affermata in assenza di una valutazione delle deduzioni svolte nella memoria depositata dalla difesa. In relazione alla estorsione, il Tribunale non ha considerato che già nell'interrogatorio di garanzia [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente, riferì di essersi recato da [OSCURATO:PERSONA] dopo l'aggressione da questi subita ad opera di [OSCURATO:PERSONA] per saperne le ragioni, circostanza confermata dalla stessa persona offesa, che ha sempre dichiarato di avere ricevuto richieste avanzate direttamente da Frustillo, a suo esclusivo vantaggio. E' congetturale, pertanto, la motivazione dell'ordinanza là dove si attribuisce alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] al momento dell'aggressione una efficacia rafforzativa dell'altrui proposito criminoso, dovendosi escludere la consapevolezza in capo al ricorrente dei motivi per i quali il solo Frustillo aggredì Spataro. Le conversazioni intercettate richiamate dal Tribunale non hanno efficacia dimostrativa, non contenendo alcun riferimento alla persona di [OSCURATO:PERSONA] né a una condotta estorsiva. Nelle intercettazioni ambientali, dalle quali - secondo il Tribunale - si dovrebbe desumere la partecipazione al reato associativo, il ricorrente si limita a commentare l'accaduto, in assenza di una successiva condotta attiva, non essendovi così la prova della sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati. 4. Va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, avuto particolare riguardo alla gravità indiziaria, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).Alla Suprema Corte, pertanto, in relazione alla natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, spetta «il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate», come già statuito dalle Sezioni unite di questa Corte in una pronuncia ormai risalente (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; di recente v. Sez. 4, n. 29982 del 14/07/2022, Curia, non mass.). 5. Nel caso di specie il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale e soprattutto ponendosi in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova ovvero nel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e la difformità risulti incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650), circostanze non ravvisabili nel caso in esame. Il Tribunale, infatti, ha osservato che dalle prove dichiarative e dal contenuto delle conversazioni intercettate è emerso che [OSCURATO:PERSONA] partecipò all'aggressione di [OSCURATO:PERSONA], pur essendo intervenuto in un secondo momento, a differenza del fratello, presente sin dall'inizio quando Frustillo manifestò il motivo dell'aggressione (pag. 9). L'ordinanza ha dato pure conto dei timori espressi dalla persona offesa che alla fine, però, fece i nomi degli aggressori, compreso quello del ricorrente, il quale fu tutt'altro che uno spettatore (pag. 10).La difesa non si è confrontata con la motivazione là dove sono state richiamate le dichiarazioni dello stesso Spataro. L'episodio estorsivo si lega alla contestazione del reato associativo e il Tribunale ha evidenziato la presenza pressoché quotidiana di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di ritrovo abituale degli affiliati al sodalizio e ha richiamato, in particolare, la conversazione ambientale che vide quale interlocutore proprio il ricorrente (pagg. 11-12), emblematica della "messa a disposizione", essendosi egli reso disponibile per azioni violente nei confronti di chi ignorasse il controllo del territorio da parte dell'associazione mafiosa. 6. Alla inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di