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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 13679/2024

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a B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7725/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 142, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 91/2018, pubblicata il 18 settembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di ruolo del Consiglio Regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di [OSCURATO:PERSONA]-Direttore generale sino al 9 luglio 2010, data di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, ha chiesto la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione delle ferie non godute relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre al risarcimento del danno.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 242/2015, ha accolto in parte il ricorso con riferimento alla richiesta di pagamento di un’indennità per le ferie non godute. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 91/2018, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato ad escludere la sussistenza della condizione negativa (causa non imputabile al lavoratore) ai fini del mancato godimento, da parte sua, delle ferie oggetto della domanda di indennità sostitutiva, esclusivamente in ragione della circostanza che egli sarebbe statoun dirigente.

Infatti, sarebbe stato onere della P.A. allegare e dimostrare che egli av rebbe avuto il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro.

In particolare, egli deduce che, agli atti, vi sarebbero state tre istanze di congedo rigettate dal Presidente del Consiglio regionale.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 13, 14 e 22 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 1996 e succ. modif. in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato che, alla luce della posizione di [OSCURATO:PERSONA] generale del Consiglio regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] da lui ricoperta e degli ulteriori incarichi a lui assegnati a causa dell’assenza di figure dirigenziali presso lo stesso Consiglio, egli non avrebbe potuto essere assimilato agli ordinari dirigenti delle singole aree, dovendo essere considerato sostanzialmente insostituibile, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio regionale che, nella specie, non vi sarebbemai stata.

Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate.

Al riguardo, si osserva che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più, in concreto,possibile.

Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).L’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quellerelative, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE emerge che la menzionata normativa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratoreche non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto autorizzato (sentenze del 20 gennaio 2009, SchultzHoff e a., C-350/06 e C- 520/06, EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65).

La Corte di giustizia UE hadichiarato, inoltre, che l’art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il diritto alle ferie annuali retribuite e, pertanto, quello all’indennità finanziaria ex paragrafo 2 di detto articolo possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore.

Ha pure precisato che, se l’obbligo di pagamento di una simile indennità dovesse estinguersi in conseguenza della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, 26 e 30).

Ciò perché l’estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un’indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Strack, C-579/12 RXII, EU:C:2013:570, punto 32).

La Corte di giustizia UE ha ricordato, altresì, che “il pagamento delle ferie” prescritto al paragrafo 1 dell’art. 7 menzionato “è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto”(sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49).

Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88, è diretto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi citata).

In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43).

Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l’applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l’estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest’ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti.

Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.

Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno del lavoratore stesso (sente nza del 25 novembre 2010, Fuß, C - 429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata).

Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C- 684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV; per analogia, le sentenze emesse sempre dalla Grande Sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, [OSCURATO:PERSONA], e causa C-619/2016, Sebastian W. Kreuziger; sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez.

L, n. 21780 dell’8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato).

In particolare, la sentenza di questa Corte, Sez.

Lav., n. 21780 dell’8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell’Unione, soprattutto dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-619/2016, Sebastian W. Kreuziger ed in causa C- 684/2016, [OSCURATO:PERSONA], nonché d a ll’art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall’art. 31 dellaCarta dei diritti fondamentali della Unione europea, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass., Sez.

L, n. 15652 del 14 giugno 2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: -di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Nella specie, è incontestato che nessun invito a godere delle ferie vi è mai stato da parte della P.A. controricorrente.

Non rileva, al riguardo, l’eventuale natura apicale della posizione del ricorrente, all’interno della medesima P.A.

Innanzitutto, si evidenzia che , ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 1996, il quale dispone che ‹‹[OSCURATO:PERSONA] preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio,sentito l’Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed operaalle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale››, il detto ricorrente era tenuto, comunque, ad ottenere l’autorizzazione del Presidente del Consiglio Regionale.

Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ormai superato l’indirizzo che tendeva a diversificare la posizione dei dirigenti, con riferimento all’indennità in esame, a seconda che avessero o meno il potere di organizzare in piena autonomia le proprie ferie (in quest’ottica, Cass., Sez.

L, n. 18140 del6 giugno 2022), stabilendosi che grava, comunque, sul datore di lavoro l’onere di dimostrareche era stato fatto tutto il possibile affinché il dipendente godesse del periodo di congedo e che la fruizione di detto congedo non era stata impedita daesigenze di servizio.

In atri termini, è stato ormai chiarito al riguardo che , la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., non è esclusa dal fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi.

Infatti, residua pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l’ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2403).Infine, si sottolinea che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la circostanza, dedotta dal ricorrente (e non utilmente contestata dalla controricorrente)dell’estrema difficoltà di organizzare una propria sostituzione visto che oltre alle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] generale del Consiglio regionale g li erano state affidate “ad interim”anche quelle di dirigente di tutte quattro Aree esistentinel Consiglio. 2)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 214, 215 e 221 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato che le sue richieste di congedo, benché depositate in originale, sarebbero state sottoscritte dal Presidente del Consiglio regionale e che tali scritture non sarebbero state disconosciute.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. atteso che la corte territoriale avrebbe errato a considerare inammissibile la prova per testi da lui richiesta.

Le doglianzerisultano assorbite dell’accoglimento delle prime due. 3)Il ricorso è accolto quanto ai primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie,se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento; il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato››.

P.Q.M.

La Corte, -accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto; -cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia alla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7725/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta 142, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 34, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 91/2018, pubblicata il 18 settembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/03/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di ruolo del Consiglio Regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] con qualifica di [OSCURATO:PERSONA]-Direttore generale sino al 9 luglio 2010, data di collocamento a riposo per dimissioni volontarie, ha chiesto la condanna della Regione [OSCURATO:PERSONA] alla liquidazione delle ferie non godute relativamente agli anni 2008, 2009 e 2010, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 242/2015, ha accolto in parte il ricorso con riferimento alla richiesta di pagamento di un’indennità per le ferie non godute. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto appello che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 91/2018, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE1)Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato ad escludere la sussistenza della condizione negativa (causa non imputabile al lavoratore) ai fini del mancato godimento, da parte sua, delle ferie oggetto della domanda di indennità sostitutiva, esclusivamente in ragione della circostanza che egli sarebbe statoun dirigente. Infatti, sarebbe stato onere della P.A. allegare e dimostrare che egli av rebbe avuto il potere di attribuirsi le ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro. In particolare, egli deduce che, agli atti, vi sarebbero state tre istanze di congedo rigettate dal Presidente del Consiglio regionale. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 13, 14 e 22 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 1996 e succ. modif. in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato che, alla luce della posizione di [OSCURATO:PERSONA] generale del Consiglio regionale della Regione [OSCURATO:PERSONA] da lui ricoperta e degli ulteriori incarichi a lui assegnati a causa dell’assenza di figure dirigenziali presso lo stesso Consiglio, egli non avrebbe potuto essere assimilato agli ordinari dirigenti delle singole aree, dovendo essere considerato sostanzialmente insostituibile, salvo diversa decisione del Presidente del Consiglio regionale che, nella specie, non vi sarebbemai stata. Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate. Al riguardo, si osserva che, quando il rapporto di lavoro è cessato, la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite cui il lavoratore ha diritto non è più, in concreto,possibile. Per evitare che, a causa di detta impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria, l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).L’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quellerelative, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali cui aveva diritto alla data in cui detto rapporto è cessato (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). A questo proposito, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE emerge che la menzionata normativa osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata alcuna indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratoreche non sia stato in grado di fruire di tutti le ferie annuali cui aveva diritto prima della cessazione di tale rapporto di lavoro, in particolare perché era in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto autorizzato (sentenze del 20 gennaio 2009, SchultzHoff e a., C-350/06 e C- 520/06, EU:C:2009:18, punto 62; del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 31, nonché del 29 novembre 2017, King, C-214/16, EU:C:2017:914, punto 65). La Corte di giustizia UE hadichiarato, inoltre, che l’art. 7 della direttiva 2003/88 non può essere interpretato nel senso che il diritto alle ferie annuali retribuite e, pertanto, quello all’indennità finanziaria ex paragrafo 2 di detto articolo possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore. Ha pure precisato che, se l’obbligo di pagamento di una simile indennità dovesse estinguersi in conseguenza della fine del rapporto di lavoro dovuta a decesso del lavoratore, tale circostanza avrebbe la conseguenza che un avvenimento fortuito comporterebbe retroattivamente la perdita totale dello stesso diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punti 25, 26 e 30). Ciò perché l’estinzione del diritto maturato da un lavoratore alle ferie annuali retribuite o del suo correlato diritto al pagamento di un’indennità per le ferie non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza che l’interessato abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare detto diritto alle ferie annuali retribuite, arrecherebbe pregiudizio alla sostanza stessa del diritto medesimo (sentenza del 19 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/Strack, C-579/12 RXII, EU:C:2013:570, punto 32). La Corte di giustizia UE ha ricordato, altresì, che “il pagamento delle ferie” prescritto al paragrafo 1 dell’art. 7 menzionato “è volto a consentire al lavoratore di fruire effettivamente delle ferie cui ha diritto”(sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 49). Inoltre, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia UE, il diritto alle ferie annuali, sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88, è diretto a consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, EU:C:2016:576, punto 34 e giurisprudenza ivi citata). Del resto, prevedendo che il periodo minimo di ferie annuali retribuite non possa essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro, l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 mira anche a garantire che il lavoratore possa beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute (sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C-257/04, EU:C:2006:177, punto 60, e giurisprudenza ivi citata). In particolare, la Corte di giustizia UE ha chiarito che l’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale recante modalità di esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite espressamente accordato da detta direttiva, che comprenda anche la perdita del diritto in questione allo scadere del periodo di riferimento o di un periodo di riporto, purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto che tale direttiva gli conferisce (sentenza del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 43). Peraltro, ha affermato che è necessario assicurarsi che l’applicazione di simili norme nazionali non possa comportare l’estinzione dei diritti alle ferie annuali retribuite maturati dal lavoratore, laddove quest’ultimo non abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare tali diritti. Il lavoratore deve essere considerato, infatti, la parte debole nel rapporto di lavoro, sicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti. Tenuto conto di tale situazione di debolezza, un simile lavoratore può essere dissuaso dal fare valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo datore di lavoro, dal momento, in particolare, che la loro rivendicazione potrebbe esporlo a misure adottate da quest’ultimo in grado di incidere sul rapporto di lavoro in danno del lavoratore stesso (sente nza del 25 novembre 2010, Fuß, C - 429/09, EU:C:2010:717, punti 80 e 81, e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’art. 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Inoltre, l’onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro e, ove quest’ultimo non sia in grado di dimostrare di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 (sentenza Grande Sezione, 6 novembre 2018, causa C- 684/16, MaxPlanck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften eV; per analogia, le sentenze emesse sempre dalla Grande Sezione il 6 novembre 2018, cause riunite C-569 e C-570/2016, [OSCURATO:PERSONA], e causa C-619/2016, Sebastian W. Kreuziger; sentenza del 16 marzo 2006, Robinson-Steele e a., C-131/04 e C257/04, EU:C:2006:177, punto 68; sul punto, per il diritto interno, soprattutto in motivazione, Cass., Sez. L, n. 21780 dell’8 luglio 2022, per la quale la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente -e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato). In particolare, la sentenza di questa Corte, Sez. Lav., n. 21780 dell’8 luglio 2022, ha chiarito che, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell’Unione, soprattutto dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea della Grande Sezione del 6 novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016, [OSCURATO:PERSONA], in causa C-619/2016, Sebastian W. Kreuziger ed in causa C- 684/2016, [OSCURATO:PERSONA], nonché d a ll’art. 7 delle direttive 2003/88 e 93/104 e dall’art. 31 dellaCarta dei diritti fondamentali della Unione europea, deriva che: A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro; il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite; B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cass., Sez. L, n. 15652 del 14 giugno 2018; C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: -di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente; - di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire -del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. Nella specie, è incontestato che nessun invito a godere delle ferie vi è mai stato da parte della P.A. controricorrente. Non rileva, al riguardo, l’eventuale natura apicale della posizione del ricorrente, all’interno della medesima P.A. Innanzitutto, si evidenzia che , ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 8 del 1996, il quale dispone che ‹‹[OSCURATO:PERSONA] preposto alla Direzione Generale è nominato dal Presidente del Consiglio,sentito l’Ufficio di Presidenza, coordina le strutture organizzative del Consiglio ed operaalle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio regionale››, il detto ricorrente era tenuto, comunque, ad ottenere l’autorizzazione del Presidente del Consiglio Regionale. Inoltre, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha ormai superato l’indirizzo che tendeva a diversificare la posizione dei dirigenti, con riferimento all’indennità in esame, a seconda che avessero o meno il potere di organizzare in piena autonomia le proprie ferie (in quest’ottica, Cass., Sez. L, n. 18140 del6 giugno 2022), stabilendosi che grava, comunque, sul datore di lavoro l’onere di dimostrareche era stato fatto tutto il possibile affinché il dipendente godesse del periodo di congedo e che la fruizione di detto congedo non era stata impedita daesigenze di servizio. In atri termini, è stato ormai chiarito al riguardo che , la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., non è esclusa dal fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare dal punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferie e dei riposi. Infatti, residua pur sempre in capo al datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente lavoratore, salva l’ipotesi che la condotta di questi si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile (Cass. 27 gennaio 2022, n. 2403).Infine, si sottolinea che la corte territoriale avrebbe dovuto valutare la circostanza, dedotta dal ricorrente (e non utilmente contestata dalla controricorrente)dell’estrema difficoltà di organizzare una propria sostituzione visto che oltre alle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] generale del Consiglio regionale g li erano state affidate “ad interim”anche quelle di dirigente di tutte quattro Aree esistentinel Consiglio. 2)Con il terzo motivo il ricorrente contesta la violazione degli artt. 214, 215 e 221 c.p.c. perché la corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato che le sue richieste di congedo, benché depositate in originale, sarebbero state sottoscritte dal Presidente del Consiglio regionale e che tali scritture non sarebbero state disconosciute. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 244 e 245 c.p.c. atteso che la corte territoriale avrebbe errato a considerare inammissibile la prova per testi da lui richiesta. Le doglianzerisultano assorbite dell’accoglimento delle prime due. 3)Il ricorso è accolto quanto ai primi due motivi, assorbiti il terzo e il quarto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite, applicando il seguente principio di diritto: ‹‹Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all’indennità sostitutiva delle ferie,se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente e inutilmente chiesto al lavoratore di fruire delle ferie e di avere assicurato, altresì, che l’organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento; il relativo invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che ferie e riposi siano ancora idonei ad apportare all’interessato il relax a cui sono finalizzati e deve contenere l’avviso che, in caso di mancato godimento, ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato››. P.Q.M. La Corte, -accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto; -cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Sentenza Cassazione n. 13679/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris