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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13618/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38274/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità per reati posti in concorso materiale, nonché alla determinazione della pena, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, e alla inapplicabilità 131-bis cod. pen., sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge: dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-8 provv. impugn.), anche con un corretto riferimento all'impossibilità di ravvisare gli estremi di un reato unico complesso e alle ragioni inerenti alle scelte sul trattamento sanzionatorio, motivate con un richiamo alla sentenza di primo grado in cui era stata sottolineata la commissione dei reati da soggetto gravato da plurimi precedenti; pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 38274/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 392 e 393 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in relazione a plurimi profili; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché i motivi attinenti alla valutazione delle prove a carico in relazione alla configurabilità della responsabilità per reati posti in concorso materiale, nonché alla determinazione della pena, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche, e alla inapplicabilità 131-bis cod. pen., sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge: dato che l'imputato ha reiterato questioni esaminate e decise in maniera adeguata dalla sentenza gravata (v. pagg. 3-8 provv. impugn.), anche con un corretto riferimento all'impossibilità di ravvisare gli estremi di un reato unico complesso e alle ragioni inerenti alle scelte sul trattamento sanzionatorio, motivate con un richiamo alla sentenza di primo grado in cui era stata sottolineata la commissione dei reati da soggetto gravato da plurimi precedenti; pronuncia nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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