CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18718/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da gli avv.ti avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura allegataal controricorso , con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via della Giuliana n.82; Oggetto: RESPONSABILITA' CIVILE – Responsabilità professionale -Avvocato. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi –resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 716 /20 2 0 , pubblicata il 2 8 dicembre2020, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] In primo grado, il Giudice di pace di Prato rigettò la domanda risarcitoria del notaio [OSCURATO:PERSONA] di Bella che chiedeva la condanna dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per responsabilità professionale. La sentenza venne appellata dal soccombent e e i l Tribunale di Prato in funzione di giudice dell’impugnazione confermò la sentenza di prime cure e rigettòl’appello. Per quanto qui ancora rileva,la domanda è stata rigettata si a in primo che in secondo grado sulla base della ragione assorbente costituita dalla mancata prova del nesso di causalità fra l’asserita condotta negligente del difensore e l’esito della causa e, dunque, sulla base della mancata prova della fondatezza dell’originaria domanda. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] di Bella con ricorso fondato sudue motivi. Ha resistitoSabrina Serroni. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Nessuna delle partiha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. della nullità della sentenza per vizio di ultra petitum. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.1.Il motivo è inammissibile. Insussistente è il dedotto vizio di ultra petizione perché la questione del difetto del nesso di causalità, in quanto afferente al fatto costitutivo dell’illecito, è rilevabile d’ufficio dal giudice; è appena il caso di aggiungere, infine,che sulla questione dell’obbligo di informazione e della restituzione del fascicolo il giudice di appello ha provveduto(pag. 3-4 in motivazione). La decisione impugnata è inoltre in linea con l’orientamento di questa Corte in o rdine all’ effettivo pregiudizio al diritto di difesa del cliente nell’ipotesi di asserita responsabilità professionale del difensore (Sez. 3, 24/10/2017 n. 25112, Rv. 646451 – 01; Sez. 3 - 06/05/2020, n. 8516, Rv. 657777 - 01), tenuto conto che è stato accertato come [OSCURATO:PERSONA] revocò il mandato al difensore e non si curò di nominarne un altro (pag. 5 sentenza impugnata). 2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c . e omesso esame fatto decisivo. 2.1.Il motivo è inammissibile alla luce della assorbente ratio decidendi costituita dal difetto di prova del nesso di causalità; in proposito, il giudice di appello ha ritenuto con chiara, esaustiva e coerente motivazione il difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta commissiva e omissiva imputata al legale ed il risultato derivatone (pagg. 5 e 6 motivazione). 3. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore della parte controricorrente, che C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 18718/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio d