Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2016
ECLI:EU:T:2016:89
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TO0376
[OSCURATO:PERSONA]
17 febbraio 2016 (
*1
)
«Gratuito patrocinio — Domanda presentata prima della proposizione di un ricorso — Ricorso proposto dalla persona fisica — Irricevibilità manifesta — Ricorso proposto dalla persona giuridica — Ammissione»
Nella causa T‑376/15 AJ,
KJ
, residente in Parigi (Francia),
KK
, con sede in Parigi,
ricorrenti,
contro
Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)
, rappresentata da P. Lambert, E. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti da J. Stuyck, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale,
[OSCURATO:PERSONA]
ha emesso la seguente
Ordinanza
(
1
)
Domanda e procedimento
1
Con domanda depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2015, i ricorrenti, il sig. KJ e la KK, società di cui il sig. KJ è il rappresentante e unico azionista, hanno chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, al fine di proporre un ricorso diretto all’annullamento di decisioni che, da un lato, respingono la proposta depositata dalla KK in risposta all’invito a presentare proposte e relative attività a titolo dei programmi di lavoro 2014-2015 nel quadro del programma Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2014-2018) che integra il programma Orizzonte 2020 (
GU 2013, C 361, pag. 9
; in prosieguo: l’«invito a presentare proposte H2020-SMEINST‑1-2014») e, dall’altro lato, respingono la domanda di revisione della valutazione che aveva portato al rigetto della proposta depositata da tale società (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»).
2
Nelle sue osservazioni, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 4 settembre 2015, l’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME) chiede il rigetto della domanda.
3
Con lettera del 21 ottobre 2015 i ricorrenti hanno presentato un addendum alla loro domanda di gratuito patrocinio, contenente i documenti giustificativi relativi alla loro situazione economica, che il presidente del Tribunale ha deciso di versare nel fascicolo.
4
Il 12 novembre 2015, in applicazione dell’articolo 10, paragrafo 6, e dell’articolo 89, paragrafo 3, lettere c) e d), del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha invitato la KK a produrre i propri conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi conclusi. Egli ha inoltre posto alla KK talune domande relative alla sua attuale situazione economica (descrizione dell’esatta attività dell’impresa e del suo funzionamento, numero di dipendenti, descrizione dei crediti e dei debiti, descrizione del suo fatturato e spiegazione sommaria dell’origine dello stesso, descrizione delle spese dell’impresa e spiegazione sommaria dell’origine di tali spese, nonché, in caso di attività in perdita, spiegazione delle fonti di finanziamento della società). Quest’ultima ha depositato i suoi documenti e le risposte alle domande il 30 novembre 2015.
In diritto
5
Ai sensi dell’articolo 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata a due condizioni, vale a dire, da un lato, che il ricorrente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, dall’altro, che la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata.
Sulla domanda del sig. KJ
[
omissis
]
12
Poiché il sig. KJ non è legittimato ad agire contro le decisioni impugnate, il ricorso che egli intende proporre risulta manifestamente irricevibile. Pertanto, ai sensi dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la sua domanda di gratuito patrocinio dev’essere respinta, senza che occorra esaminare la sussistenza delle altre condizioni previste nel suddetto articolo.
Sulla domanda della società KK
13
In primo luogo, per quanto riguarda la situazione economica della KK, quest’ultima ha prodotto i suoi conti annuali (bilancio patrimoniale e conto economico) per gli ultimi tre esercizi conclusi, come depositati presso l’amministrazione fiscale. Dai suddetti conti risulta che la società, i cui prodotti sono in fase di sviluppo, non ha realizzato alcun fatturato per gli ultimi tre esercizi conclusi. Essa non possiede attivi, al di là del know-how del suo unico azionista e dei suoi collaboratori, e fa fronte ad un passivo di [
riservato
] (
2
) in base all’esercizio concluso il 31 dicembre 2014. Secondo le indicazioni fornite dalla società, tale passivo è legato al pagamento degli oneri sociali nonché agli investimenti effettuati dalla società per permettere lo sviluppo dei propri prodotti. La società indica che tale passivo è finanziato dagli apporti del suo unico azionista, tramite i propri risparmi e prestiti dallo stesso contratti.
[
omissis
]
15
Orbene, dai suddetti elementi deriva che la KK non dispone, in proprio, delle risorse necessarie per far fronte alle spese del giudizio.
16
Tuttavia, la valutazione della sua situazione economica al fine di decidere se una persona giuridica debba essere ammessa al beneficio del gratuito patrocinio non può essere effettuata solo con riferimento alle sue risorse considerate isolatamente, a prescindere dalla situazione di chi ne detiene direttamente o indirettamente il capitale.
17
Infatti, ai sensi dell’articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. È alla luce di tale principio, invocabile da parte delle persone giuridiche (sentenza del 22 dicembre 2010, DEB,
C‑279/09
, Racc.,
EU:C:2010:811
, punto
59
), che debbono essere interpretate le condizioni per la concessione del gratuito patrocinio, enunciate agli articoli da 146 a 150 del regolamento di procedura.
18
Orbene, una persona giuridica non può essere considerata priva di un accesso effettivo alla giustizia ai sensi dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali per il solo fatto che coloro che ne detengono direttamente o indirettamente il capitale si rifiutano di utilizzare le risorse di cui dispongono per consentire a tale persona giuridica di ricorrere in giudizio. Di conseguenza, non compete al bilancio dell’Unione, tramite i fondi messi a disposizione del Tribunale, supplire alla carenza di soggetti che controllano la persona giuridica in questione e che, in definitiva, sono interessati in via principale alla difesa dei diritti di questa.
19
Pertanto, al fine di valutare la situazione economica di una persona giuridica che domanda il beneficio del gratuito patrocinio, si deve tener conto non soltanto delle sue proprie risorse economiche, ma altresì delle risorse di cui dispone complessivamente il gruppo di imprese a cui essa appartiene direttamente o indirettamente e delle possibilità finanziarie dei suoi azionisti ed associati, persone fisiche o giuridiche [v., per analogia, ordinanze del 7 maggio 1982, Hasselblad/Commissione,
86/82 R
, Racc.,
EU:C:1982:151
, punto
4
; del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione,
C‑335/99 P(R)
, Racc.,
EU:C:1999:608
, punto
64
, e del 7 dicembre 2010, ArcelorMittal [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
T‑385/10 R
,
EU:T:2010:502
, punti da
39
a
60
].
20
Nel caso di specie, è pacifico che la KK, impresa unipersonale a responsabilità limitata, è detenuta da un azionista unico, il sig. KJ.
21
Dai documenti prodotti in allegato alla domanda di gratuito patrocinio risulta che il sig. KJ ha dichiarato all’amministrazione fiscale un reddito lordo pari a zero per il 2014. I suoi introiti derivano da prestazioni di assistenza sociale, pari a [
riservato
] al mese nel settembre 2015. Infine, egli indica di non possedere alcun bene mobile o immobile.
22
Si deve concludere che il sig. KJ si trova nell’incapacità, almeno parziale, di supplire all’impossibilità per la KK di far fronte alle spese del giudizio de quo.
23
La KK soddisfa dunque la prima condizione per la concessione del gratuito patrocinio, enunciata all’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
24
Si deve tuttavia ricordare che, ai sensi dell’articolo 150 del regolamento di procedura, in caso di mutamento, in pendenza di giudizio, dei presupposti in considerazione dei quali il gratuito patrocinio è stato concesso, il presidente, sentito l’interessato, può revocare il beneficio o d’ufficio o su domanda.
25
In secondo luogo, per quel che riguarda l’azione proposta dalla società ricorrente, questa consiste nella proposizione di un ricorso contro le decisioni impugnate.
[
omissis
]
29
Nel caso di specie, gli elementi forniti dalla KK nella sua domanda, benché sommari, sono sufficienti per valutare tale domanda alla luce dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura.
[
omissis
]
31
A questo riguardo, si deve sottolineare che il controllo effettuato dal giudice allorché esamina la sussistenza delle condizioni dell’articolo 146, paragrafo 2, del regolamento di procedura mira ad evitare che il gratuito patrocinio sia concesso per un’azione che manifestamente non può essere accolta.
32
Orbene, alla luce dei documenti forniti, l’azione proposta dalla KK non appare, in prima analisi e nel suo insieme, a priori, né manifestamente irricevibile né manifestamente infondata.
33
Pertanto, occorre accordare alla KK il beneficio del gratuito patrocinio.
34
Ai sensi dell’articolo 148, paragrafo 7, del regolamento di procedura, l’ordinanza di concessione del gratuito patrocinio può stabilire un importo che sarà versato all’avvocato incaricato di rappresentare l’interessato o fissare un limite massimo che le spese e gli onorari dell’avvocato non potranno, in via di principio, superare.
35
Nel caso di specie, occorre riservare la decisione sull’importo delle spese e degli onorari che debbono essere sostenuti a titolo del gratuito patrocinio. Tuttavia, è necessario precisare, sin d’ora, il limite massimo che le spese e gli onorari dell’avocato non potranno, in via di principio, superare.
36
Pertanto, tenuto conto dell’oggetto e della natura della controversia, delle difficoltà prevedibili della causa, della probabile ampiezza del lavoro che il procedimento contenzioso causerà agli avvocati e degli interessi economici che la controversia rappresenta per la parte, le spese e gli onorari dell’avvocato designato a titolo del gratuito patrocinio non potranno, in via di principio, superare un importo, IVA esclusa, di EUR 3000 per la difesa della KK.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
così provvede:
1)
La KK è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
2)
Un importo corrispondente alle spese di assistenza e di rappresentanza della KK sarà versato all’avvocato incaricato di rappresentarla, sulla base di documenti giustificativi, nel limite di un ammontare di EUR 3000.
3)
La domanda di gratuito patrocinio del sig. KJ è respinta.
Lussemburgo, 17 febbraio 2016
Il cancelliere
E. [OSCURATO:PERSONA] presidente
M. Jaeger
(
*1
) Lingua processuale: il francese.
(
1
) Sono riprodotti solo i punti della presente ordinanza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione.
(
2
) Dati riservati occultati.