CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2025
Cassazione n. 17041/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria della parte civile; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 642 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 11 - 13 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi del reato in contestazione, in particolare con riferimento alla incompatibilità tra quanto descritto nella dichiarazione CID e quanto riscontrato sulle vetture coinvolte); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] I