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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 18539/2022

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rorismo e della ORDINANZA criminalità sul ricorso 11410-2016 proposto da: organizzata [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. VENUTI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 11410/2016 rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Cron. contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Studio SGE - Studio CC [OSCURATO:PERSONA]), che lo rappresenta e difende; 2022 - controricorrente - 975 avverso la sentenza n. 1148/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 851/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1148/2016, confermava la decisione del Tribunale di Nocera inferiore che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pagani intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’assunzione con mansioni di istruttore amministrativo, cat.

C1, in qualità di familiare superstite di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata; RGN 11410/2016 P a g .

F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 il Quaranta, iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio ed anche nellData pubblicazione 08/06/2022’elenco di cui all’art. 18 della l. n. 68/1999, quale beneficiario della l. n. 407/1998, aveva chiesto al Comune di Pagani l’assunzione per chiamata diretta nominativa; il Comune aveva disatteso la domanda invitando il Quaranta a partecipare al concorso pubblico indetto con determina del 29 dicembre 2011, n. 1807 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità (istruttore amministrativo e geometra, cat.

C1) di cui all’art. 18 della l. n. 68/1999; riteneva la Corte territoriale che le disposizioni legislative prevedenti una disciplina di favore nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. n. 407/98, l. n. 69/1999, d.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000) prevedessero una deroga all’ordinario sistema dell’assunzione per concorso solo per il coniuge superstite ed i figli e non anche per i fratelli; rilevava che, nello specifico, il Quaranta era, appunto, fratello della vittima di agguato di stampo mafioso e non aveva alcun diritto alla chiamata nominativa;

2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha opposto difese il Comune di Pagani con controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memorie.

Considerato che:

1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione, falsa ed omessa applicazione della l. n. 407/1998; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la domanda alla luce del contenuto del d.lgs. n. 165/2001 e della regola del pubblico concorso; rileva che l’assunzione per chiamata diretta del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è prevista dalla le. 407/1998 rispetto alla quale le leggi n. 68/1999 e il d.P.R. n. 333/2000 non divergono;

2. il motivo è infondato; nella specie si discute di chiamata diretta e l’assunzione è rivendicata per il livello C1 (ex VIII);

2.1. l’art. 36 co. 2° d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche, ora trasfuso nell’art. 35 d.lgs. n. 165/01, è assolutamente chiaro nel disporre che: «Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 2 P a g .

RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata Data pubblicazione 08/06/2022 diretta nominativa»; le assunzioni per chiamata diretta riguardano, dunque, solo il coniuge superstite ed i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità; il concetto è confermato dall’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 333/2000, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 68/1999, che così dispone: «I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n, 68 del 1999, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato»; il medesimo art. 7, al comma 9, prevede che: «In conformità con quanto previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato art. 36, comma 2, e dall’art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521»; quindi, nelle Pubbliche amministrazioni la regola generale del concorso è derogata solo nei casi sopra evidenziati che non prevedono la chiamata diretta (eccezionale) anche per i fratelli;

2.2. è pur vero che l’art. 1, comma 2, della l. n. 407/1988 (specificamente invocato dal ricorrente) così stabilisce: «2.

I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 [Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata] come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello 3 P a g .

RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 retributivo.

Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, Data pubblicazione 08/06/2022 per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.

Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’ articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68» il suddetto comma 2 è stato aggiunto dall’articolo 5, comma 7, del d.l. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2010, n. 126; successivamente è stata emanata la l. 11 marzo 2011 n. 25 che, all’art. 1, ha previsto che: «1.

Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili»; tale interpretazione autentica è intervenuta esclusivamente su una parte dell’art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, e ne ha confermato, per il resto, la vigenza quanto, in particolare, alla chiamata diretta prevista solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo ed entro il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico;

2.3. questa Corte ha di recente affermato (v.

Cass. 28 aprile 2020, n. 8261) che la disciplina di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 riguarda solo le assunzioni per chiamata diretta nei Ministeri, operando per tutte le altre amministrazioni la regola generale del pubblico concorso, salve le eccezioni espressamente previste e così quella di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore ovvero quella (rilevante nella fattispecie in esame) di cui all’art. 35, comma 2, secondo la quale avvengono per chiamata diretta le assunzioni del coniuge superstite e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e solo di tali familiari);

2.4. in sostanza, vi sono due regimi giuridici: uno riferito solo al personale contrattualizzato dei Ministeri ed alla chiamata diretta del coniuge, dei figli superstiti ovvero dei fratelli conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per i livelli retributivi dal VI all’VIII e l’altro, comune alle Pubbliche amministrazioni, concernente le assunzioni obbligatorie per il coniuge e i figli di tale tipologia di vittime; 4 P a g .

RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022

2.5. non sussisteva allora, per il Quaranta, il requisito soggettivo (non rientrando il Data pubblicazione 08/06/2022 predetto tra i familiari previsti dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) per l’assunzione per chiamata diretta presso il Comune di Pagani;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto;

4. le difficoltà interpretative e di coordinamento della normativa rilevante in causa, solo di recente esaminata da questa Corte di legittimità, consentono di compensare tra le parti le spese processuali;

5. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez.

Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 P a g .

RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rorismo e della ORDINANZA criminalità sul ricorso 11410-2016 proposto da: organizzata [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. VENUTI 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], R.G.N. 11410/2016 rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Cron. contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (Studio SGE - Studio CC [OSCURATO:PERSONA]), che lo rappresenta e difende; 2022 - controricorrente - 975 avverso la sentenza n. 1148/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 27/10/2015 R.G.N. 851/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1148/2016, confermava la decisione del Tribunale di Nocera inferiore che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Pagani intesa ad ottenere il riconoscimento del suo diritto all’assunzione con mansioni di istruttore amministrativo, cat. C1, in qualità di familiare superstite di vittima del terrorismo e della criminalità organizzata; RGN 11410/2016 P a g . F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 il Quaranta, iscritto agli elenchi del collocamento obbligatorio ed anche nellData pubblicazione 08/06/2022’elenco di cui all’art. 18 della l. n. 68/1999, quale beneficiario della l. n. 407/1998, aveva chiesto al Comune di Pagani l’assunzione per chiamata diretta nominativa; il Comune aveva disatteso la domanda invitando il Quaranta a partecipare al concorso pubblico indetto con determina del 29 dicembre 2011, n. 1807 per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 2 unità (istruttore amministrativo e geometra, cat. C1) di cui all’art. 18 della l. n. 68/1999; riteneva la Corte territoriale che le disposizioni legislative prevedenti una disciplina di favore nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (l. n. 407/98, l. n. 69/1999, d.P.R. n. 333 del 10 ottobre 2000) prevedessero una deroga all’ordinario sistema dell’assunzione per concorso solo per il coniuge superstite ed i figli e non anche per i fratelli; rilevava che, nello specifico, il Quaranta era, appunto, fratello della vittima di agguato di stampo mafioso e non aveva alcun diritto alla chiamata nominativa; 2. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, cui ha opposto difese il Comune di Pagani con controricorso; 3. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione, falsa ed omessa applicazione della l. n. 407/1998; sostiene che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la domanda alla luce del contenuto del d.lgs. n. 165/2001 e della regola del pubblico concorso; rileva che l’assunzione per chiamata diretta del coniuge, dei figli e dei fratelli conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata è prevista dalla le. 407/1998 rispetto alla quale le leggi n. 68/1999 e il d.P.R. n. 333/2000 non divergono; 2. il motivo è infondato; nella specie si discute di chiamata diretta e l’assunzione è rivendicata per il livello C1 (ex VIII); 2.1. l’art. 36 co. 2° d.lgs. n. 29/93 e successive modifiche, ora trasfuso nell’art. 35 d.lgs. n. 165/01, è assolutamente chiaro nel disporre che: «Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 2 P a g . RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata Data pubblicazione 08/06/2022 diretta nominativa»; le assunzioni per chiamata diretta riguardano, dunque, solo il coniuge superstite ed i figli delle vittime del terrorismo e della criminalità; il concetto è confermato dall’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 333/2000, contenente il regolamento di attuazione della legge n. 68/1999, che così dispone: «I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni con chiamata nominativa dei soggetti disabili solo nell’ambito delle convenzioni, stipulate ai sensi dell’articolo 11, della legge n, 68 del 1999, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa prevista dall’articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Le convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato»; il medesimo art. 7, al comma 9, prevede che: «In conformità con quanto previsto dall’art. 36, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall’art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 80 del 1998, i datori di lavoro pubblici assolvono l’obbligo di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 mediante procedure selettive concorsuali e, per le qualifiche e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mediante l’avviamento a selezione ai sensi della normativa vigente, ferma restando l’assunzione per chiamata diretta nominativa per le speciali categorie di cui al comma 4, come disciplinata dal citato art. 36, comma 2, e dall’art. 21 della legge 5 dicembre 1988, n. 521»; quindi, nelle Pubbliche amministrazioni la regola generale del concorso è derogata solo nei casi sopra evidenziati che non prevedono la chiamata diretta (eccezionale) anche per i fratelli; 2.2. è pur vero che l’art. 1, comma 2, della l. n. 407/1988 (specificamente invocato dal ricorrente) così stabilisce: «2. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 [Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata] come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un’attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello 3 P a g . RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, Data pubblicazione 08/06/2022 per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all’ articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68» il suddetto comma 2 è stato aggiunto dall’articolo 5, comma 7, del d.l. 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2010, n. 126; successivamente è stata emanata la l. 11 marzo 2011 n. 25 che, all’art. 1, ha previsto che: «1. Il quarto periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, introdotto dall’articolo 5, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2010, n. 126, si interpreta nel senso che il superamento della quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ivi richiamata, deve in ogni caso avvenire, per le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l’anno di riferimento e che resta comunque ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili»; tale interpretazione autentica è intervenuta esclusivamente su una parte dell’art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998, e ne ha confermato, per il resto, la vigenza quanto, in particolare, alla chiamata diretta prevista solo per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo ed entro il limite del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico; 2.3. questa Corte ha di recente affermato (v. Cass. 28 aprile 2020, n. 8261) che la disciplina di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 407 del 1998 riguarda solo le assunzioni per chiamata diretta nei Ministeri, operando per tutte le altre amministrazioni la regola generale del pubblico concorso, salve le eccezioni espressamente previste e così quella di cui all’art. 35, comma 1, lett. b) per i posti pubblici per cui è richiesto come titolo di studio la scuola media inferiore ovvero quella (rilevante nella fattispecie in esame) di cui all’art. 35, comma 2, secondo la quale avvengono per chiamata diretta le assunzioni del coniuge superstite e dei figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (e solo di tali familiari); 2.4. in sostanza, vi sono due regimi giuridici: uno riferito solo al personale contrattualizzato dei Ministeri ed alla chiamata diretta del coniuge, dei figli superstiti ovvero dei fratelli conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per i livelli retributivi dal VI all’VIII e l’altro, comune alle Pubbliche amministrazioni, concernente le assunzioni obbligatorie per il coniuge e i figli di tale tipologia di vittime; 4 P a g . RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 11410/2016 Numero sezionale 975/2022 Numero di raccolta generale 18539/2022 2.5. non sussisteva allora, per il Quaranta, il requisito soggettivo (non rientrando il Data pubblicazione 08/06/2022 predetto tra i familiari previsti dall’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001) per l’assunzione per chiamata diretta presso il Comune di Pagani; 3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; 4. le difficoltà interpretative e di coordinamento della normativa rilevante in causa, solo di recente esaminata da questa Corte di legittimità, consentono di compensare tra le parti le spese processuali; 5. trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 occorre dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, l. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 d.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 29 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 5 P a g . RGN 11410/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4