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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31995/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 10/09/2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che, pur prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2024 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso per cassazione, come così correttamente riqualificato l'atto di appello, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 10/09/2024, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. (così riqualificata l'originaria imputazione) e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda; [OSCURATO:PERSONA] che l'impugnazione è stata proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, al momento della presentazione dell'atto di impugnazione, non risultava inserito nell'albo tematico nazionale gestito dal [OSCURATO:PERSONA] come avvocato abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. [OSCURATO:PERSONA] che, pur prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso centrato esclusivamente su censure di merito inammissibili con riguardo ai profili deducibili con il mezzo, l'impugnazione proposta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], risultando presentato da un difensore sprovvisto di legittimazione processuale, relativamente alla proposizione del ricorso per cassazione, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità, per effetto del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), e 613 cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]