CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2023
Cassazione n. 24389/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 06/12/2022 del tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 dicembre 2022 il tribunale del riesame di Messina a seguito di appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Gip del tribunale di Messina in data 5 ottobre 2022 aveva applicato nei confronti del predetto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale per la durata di mesi sei in ambito afferente la gestione dei rifiuti dei trasporti e nel settore edile assieme al divieto di ricoprire uffici direttivi in seno alle correlate imprese, con riguardo all'ipotesi di reato di cui all'art. 452 quaterdecies cod. pen., rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, propone ricorso mediante due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen.. Si richiama il primo motivo di appello, che si ritiene integralmente riportato nel ricorso, e si sostiene la mancata risposta in ordine al medesimo. Il tribunale neppure avrebbe esaminato il corredo probatorio prospettato dalla difesa. In particolare, il tribunale non avrebbe dato contezza della consapevolezza dell'indagato circa l'asserito conferimento di materiale di risulta in discariche abusive. Avrebbe poi eluso la risposta alla domanda, emergente in sostanza dall'atto di appello, concernente i costi di trasporto e conferimento del materiale, e quindi la questione sulla insussistente convenienza economica nella scelta di un contraente piuttosto che di un altro; e quella sulla esistenza di rapporti con altre ditte concorrenti con quella di [OSCURATO:PERSONA], per il conferimento e trasporto del materiale di risulta, così da far mancare l'ingiusto profitto del reato ipotizzato. Sul punto, vi sarebbe solo una motivazione apodittica e nel contempo la violazione dell'art. 452 quaterdecies citato. 4. Con il secondo motivo, deduce vizi di carenza di motivazione anche in ordine al pericolo concreto e attuale di reiterazione. Sul punto, alla scarna motivazione del Gip che non avrebbe considerato dati documentali dimostrativi della intervenuta interruzione dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe aggiunta, da parte del tribunale, la mera considerazione di un dato travisato anche nei tempi. 5. Il ricorso è inammissibile. 6. Di seguito del ricorso proposto, è. pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, del 15 aprile 2023, ai sensi dell'art.589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], mediante il suo difensore munito di procura speciale, in ragione della intervenuta cessazione della misura applicata. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse, derivante da causa non imputabile al ricorrente, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01).7. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile senza condanna alla spese e al pagamento di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibi