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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 11859/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 455 cp.

Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva e col secondo motivo la corretta qualificazione della recidiva ex art 99/2 e la mancata esclusione della recidiva.

Il ricorso è inammissibile.

Quanto alla ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, si osserva che correttamente sono state valorizzate le tre precedenti condanne per delitti di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale.

Sul punto : ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01 Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento a ai contatti dell'imputato con ambienti delinquenziali dediti alla contraffazione di banconote, valutate ex art 133 cp.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],dente [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio [OSCURATO:PERSONA] cAr4 i1 RIA Drssa r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia nei confronti dell'imputato per il delitto di cui all'art 455 cp. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando vizio di manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva e col secondo motivo la corretta qualificazione della recidiva ex art 99/2 e la mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è inammissibile. Quanto alla ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale, si osserva che correttamente sono state valorizzate le tre precedenti condanne per delitti di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale allo scopo di ritenere l'ulteriore condanna all'esito del presente giudizio significativa di una più accentuata pericolosità e di una più spiccata tendenza delinquenziale. Sul punto : ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell'imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale. (Sez. 2 - Sentenza n. 15591 del 24/03/2021 Ud. (dep. 26/04/2021 ) Rv. 281229 - 01 Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento va ricordato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame dal testo della sentenza impugnata si ricava chiaramente che la Corte territoriale nel procedere al giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti, ritenendo le prime equivalenti, ha fatto corretto e logico riferimento a ai contatti dell'imputato con ambienti delinquenziali dediti alla contraffazione di banconote, valutate ex art 133 cp. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Deciso il 9.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],dente [OSCURATO:PERSONA] de Gregorio [OSCURATO:PERSONA] cAr4 i1 RIA Drssa r
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