CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 22383/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EVIDENZA E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante2026 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2426 LEOPARDI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 269/2020 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 24/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4928/2021Numero di raccolta generale 22383/20261. La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’appello di ENPAFD -ata pubblicazione 30/06/2026Ente Nazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]- e, inriforma della sentenza di primo grado, ha respinto l’opposizioneoriginariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], iscritto all’[OSCURATO:PERSONA], avverso cartella esattoriale notificatagli il10/7/2017 per il pagamento di maggiori contributi afferenti adanni dal 2010 al 2015 pari ad € 9.523,36, somma derivantedalla riduzione contributiva dall’85%, come accordata, al 50%prevista nel regolamento non esercitando egli l’attivitàprofessionale di farmacista.Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la pretesapotesse ridursi per compensazione di poste nella misuracorrispondente a quanto versato dal 2004 in poi in forza dibollettini recanti importi ridotti inoltrati al contribuente.L’inesatta informazione aveva arrecato a questi un pregiudiziodi cui doveva farsi carico l’Istituto previdenziale che per 13 anniaveva inoltrato al professionista bollettini con importo errato.ENPAF impugnava la sentenza ritenendo contraddittorio ilragionamento del primo giudice che, da un lato avevariconosciuto la vincolatività delle disposizioni del Regolamento -fonte normativa la cui ignoranza non costituiva esimente - edall’altro aveva tutelato il ragionevole affidamento delcontribuente sulla validità della contribuzione corrispostanell’importo richiesto.La Corte d’appello - nel premettere che agli iscritti non esercentila professione compete una riduzione del 50% e non dell’85%,come da Regolamento approvato con DM 30/5/2001 -evidenziava che nella domanda introduttiva mancava unarichiesta di risarcimento danni ed un’eccezione diNumero registro generale 4928/2021compensazione (tra il credito contributivo ed il controcreditoN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026risarcitorio). Pertanto, ha ritenuto che il primo giudice erDaat a pubblicazione 30/06/2026incorso in un vizio di ultrapetizione che però non era statoritualmente sollevato nei motivi di appello e quindi sul punto siera formato un giudicato interno. Tuttavia, La Corte di meritoha rilevato che - considerato che il danno conseguenza nonsussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi nedomanda il risarcimento - l’appellante aveva comunquecensurato l’assoluto difetto, in sentenza, di minimi riferimenti aicriteri di determinazione delle precise poste creditorie rispettoalle quali sarebbe stata operata la compensazione tra il creditocontributivo, consacrato in cartella, ed il controcreditorisarcitorio riconosciuto in favore dell’opponente. Nel motivo diappello, dunque, era ravvisata l’eccepita indeterminatezza eindeterminabilità del controcredito da danno risarcibile e lamancanza del presupposto per la compensazione, dovendo cheil credito essere di pronta e facile liquidazione ai sensi dell’art.1243 II co. c.c.. Pertanto, la Corte ha accolto l’appello di ENPAFed ha confermato l’imposizione contributiva, in recupero delladifferenza tra 50% e 85% di riduzione dei contributi dovutirelativi al periodo 2010-2015.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi, illustrati da memoria depositata inprossimità di udienza. L’ENPAF resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del14 maggio 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente - premesso di versare all’Ordine dei Farmacisti,a cui era iscritto dal 1983 al 2015, i contributi minimi nellaNumero registro generale 4928/2021misura del 15%, come accordati, in quanto titolare di altraN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026forma previdenziale per essere egli dipendente di ConfesercentDia,t a pubblicazione 30/06/2026e di aver ricevuto in data 8/10/2015 comunicazione da ENPAFdi non aver diritto alla riduzione fruita -dell’85%- bensì, in baseall’art. 21 del Regolamento modificato nel 2002, nella misuradel 50% per un importo, al netto dei periodi contributiviprescritti, pari ad € 8.903 oltre ad € 317,51 a titolo di interessilegali, e rappresentato di non contestare la legittimità dellanuova disposizione regolamentare ma di essere stato indotto inerrore dai bollettini inviati dallo stesso ente previdenziale dicategoria, che in modo negligente aveva continuato a chiedereimporti inferiori, circostanza che se a lui fosse stata resa nota loavrebbe indotto a cancellarsi dall’ENPAF, cosa che aveva poifatto non appena ricevuta la comunicazione del recuperocontributivo - ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:- con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedi art. 112 c.p.c. e l’errata qualificazione da parte della Corted’appello della domanda giudiziale avanzata in primo grado.Sostiene il ricorrente che della domanda deve essere data unalettura complessiva, interpretando l’atto introduttivo secondo lareale volontà dell’attore risultante dall’intero contenutodell’atto. Deduce che erroneamente la Corte d’appello avevaritenuto che vi fosse stato solo un generico riferimento alpregiudizio patito; sottolinea invece che, nell’opposizione acartella, il ricorrente aveva affermato di aver subìto un dannodalla condotta negligente dell’ENPAF, sì che aveva chiesto larevoca della cartella ed “ogni conseguente situazione” da ciòtraendo il significato di un riconoscimento di risarcimento deldanno. Sostiene che pertanto v’era giudicato interno sulpregiudizio;Numero registro generale 4928/2021- con il secondo motivo è denunciata l’errata interpretazione eN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026applicazione dell’art. 2909 c.c. per avere la Corte di merito, puDrat a pubblicazione 30/06/2026disattendendo il motivo d’appello di ENPAF, accolto la richiestadi riforma della sentenza. Rileva che l’ENPAF non aveva maicontestato la mancata indicazione da parte del tribunale deicriteri di determinazione del danno e si era limitato ad affermaredi non aver ben compreso a quale compensazione il Tribunaleavesse fatto riferimento. Rammenta di aver chiesto in primogrado il danno e che correttamente era stata utilizzata lacompensazione atecnica. Pertanto, ritiene che la sentenza dellaCorte fosse andata ultra petita riformando una sentenza nellaquale si era formato il giudicato interno sulla quantificazione deldanno;- con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1243 c.c., per avere la Corte d’appello,superando le doglianze espresse da ENPAF, errato nel ritenereche il tribunale avesse compiuto una compensazione atecnicaalla quale il giudice poteva provvedere anche d’ufficio e senzache occorresse un’eccezione di parte. Nel caso in esame, poi, idue crediti nascevano da un medesimo rapporto giuridico:quello di ENPAF dall’obbligo di versare contributi alla Cassa,quello di Cruciani dal danno causato da ENPAF nell’aver datoerronea comunicazione dei contributi da versare.2. Nel suo controricorso, l’ENPAF eccepisce, riguardo al primomotivo, che soltanto nelle note conclusive in primo grado ilCruciani paventava l’ipotesi di aver subito un danno dallacondotta di ENPAF. Con riguardo agli altri due motivi, poi, negaquanto sostenuto dal ricorrente – vale a dire che ENPAF nonavrebbe mai contestato la mancata indicazione dei criteri dideterminazione del danno. Deduce che da un lato non v’era unNumero registro generale 4928/2021diritto dell’assicurato di conoscere in anticipo le modificheN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026normative così da poter scegliere la convenienza a mantenerDeat a pubblicazione 30/06/2026l’iscrizione alla Cassa o meno; dall’altro osserva che - se nonc’era stata una domanda di risarcimento danni e non si potevaconfigurare una compensazione tra credito contributivo econtrocredito risarcitorio - non si sarebbe potuto ritenerel’ENPAF gravato dell’onere di attivarsi per indicare i criteri dideterminazione del danno. Peraltro, ritiene che neppure eracorretta la compensazione con un credito (risarcitorio) illiquido.Pertanto, bene aveva fatto la Corte d’appello a ritenere assentii presupposti per la compensazione atecnica.3. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto.4. Riguardo al primo motivo, ne va affermata l’inammissibilità:la violazione dell’art. 112 c.p.c. non è censurabile nell’ambitodell’error in judicando ma sub art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. (cfr.Cass. n. 22759/2014 ed altre successive; ex multis, Cass. n.2687/2015, n. 6835/2017, n. 29952/2022). Orbene non solo ladoglianza non è in tal modo strutturata, ma neppure è ad essariconducibile. Il ricorrente lamenta una non correttainterpretazione del proprio atto introduttivo e non giàun’omessa pronuncia su un motivo di appello o su una eccezioneritualmente sollevata in giudizio.4.1. Pur svincolando l’ammissibilità del motivo dalla sua correttaarticolazione, va rilevato che il motivo non è ad ogni modoautosufficiente perché non riporta l’atto difensivo del giudizio diappello mediante il quale il ricorrente, ivi appellato, avrebbeconfutato l’ultrapetizione in cui sia incorsa la pronuncia di primogrado, sostenendo di aver lamentato in primo grado (e benveroneppure lo allega) di aver subìto un pregiudizio risarcibile per leinesatte informazioni ricevute da ENPAF a seguito dellaNumero registro generale 4928/2021trasmissione di bollettini di pagamento non corrispondenti aNl umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026dovuto di seguito preteso. Manca cioè anche l’allegazionDeat a pubblicazione 30/06/2026specifica dell’atto difensivo di primo grado nel quale sia statoinvocato l’accertamento del danno e richiestone il risarcimento.4.1 - Va precisato che il principio di autosufficienza del motivodi ricorso per cassazione trova applicazione anche conriferimento alla violazione di norme processuali (cfr. Cass. n.25482/2014). E neppure sono state allegate le note conclusivedel giudizio di primo grado nelle quali, come contestato daENPAF nel controricorso, sarebbe stato dedotto, e soltanto inquella sede, di aver subìto un danno dal comportamentodell’ente (con conseguente valutazione di preclusione per novitàdella domanda).5. Il secondo motivo è per le stesse ragioni, inammissibile, perdifetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non soltantonon trascrive il brano dell’atto introduttivo del giudizio nel qualeavrebbe chiesto il danno, ma neppure trascrive il brano dellasentenza di primo grado sul quale ritiene che si sia formato ilgiudicato interno, né riporta l’atto difensivo del giudizio diappello nella parte in cui contesta che, mancandol’impugnazione della sentenza relativa alla quantificazione deldanno, in parte qua si sia formato il giudicato interno. Lasentenza di appello, afferma in realtà che si è formato ilgiudicato interno sulla pronuncia affetta da ultrapetizione, chetuttavia, come illustrato innanzi nella parte introduttiva dei [OSCURATO:PERSONA], coinvolge una domanda risarcitoria non formulata,posta in compensazione, non eccepita, con un credito nonliquido.5.1. Il ricorrente non si confronta tuttavia con la ratio decidendiche ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] sotto altro profilo,Numero registro generale 4928/2021inerente al difetto dei criteri determinativi delle poste creditorieN, umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026per carenza di allegazione e prova, e con il motivo in disaminDaat a pubblicazione 30/06/2026il ricorrente tenta di introdurre un’interpretazione della memoriadifensiva di ENPAF, che esula dalla dedotta violazione delgiudicato interno. Questa Corte (cfr. Cass. n. 30607/2018) haaffermato il divieto di porre a base della decisione fatti che,ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta suidocumenti prodotti, non siano stati oggetto di puntualeallegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti. Idue profili (allegazioni e contenuto della domanda) trovanocomposizione nella considerazione del contenuto sostanzialedella domanda ove si tenga conto (come sostenuto in Cass. n.21087/2015) che “Il giudice del merito, nell'indagine direttaall'individuazione del contenuto e della portata delle domandesottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi altenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, madeve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanzialedella pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura dellevicende dedotte e rappresentate dalla parte istante” (pronunciaresa in un caso in cui la Corte ha escluso che il giudice d’appelloavesse violato l'art. 112 c.p.c. nell'interpretare il motivo digravame, che assumeva il danno biologico come base di calcolodel danno morale, come riferito, in realtà, alla quantificazione diquest'ultimo a prescindere dal criterio di liquidazione adoperato,ottenere una riduzione del "quantum" riconosciuto, a tale titolo,dal giudice di prime cure).5.2. Ad ulteriore conferma dell’ infondatezza del motivo varilevato che l'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza delladomanda dell'attore, come pure delle eccezioni e delle difese delconvenuto, anche al fine di rilevare la mancata contestazioneNumero registro generale 4928/2021del fatto costitutivo del diritto azionato, integra un tipicoN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026accertamento in fatto, sindacabile in sede di legittimità solDoat a pubblicazione 30/06/2026sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. n.27833/2005) ma anche in tal caso, la struttura e l’articolazionedel secondo motivo non rientrano nel limitato ambito delibativodel presente giudizio.6. Il terzo motivo è infondato e va respinto: non si discute dellaastratta ammissibilità della compensazione atecnica o dellanatura contrattuale della azione di responsabilità dell’Istitutoper le inesatte informazioni rese al contribuente, ma dellacarenza del requisito di liquidità di cui all’art. 1243 c.c.6.1. L’orientamento giurisprudenziale riconosce la c.d.compensazione atecnica allorché siano posti in compensazionecrediti che nascono da un medesimo rapporto, come è accadutonel caso in esame in cui entrambi i crediti nascono dal medesimorapporto previdenziale: l’obbligo contributivo, che ha naturacontrattuale, nasce dal Regolamento dell’ente previdenziale,l’obbligo risarcitorio ha anch’esso natura contrattuale poichésorge dal comportamento di ENPAF nell’erronea comunicazionedi informazioni in violazione degli obblighi di correttezza ediligenza di cui agli artt. 1175 e 1176 del cod. civ. nell’ambitodel rapporto previdenziale. Tuttavia, anche se la compensazionepoteva essere sollevata d’ufficio, il credito risarcitorio non èliquido (determinato nel suo ammontare). Sulla naturacontrattuale del danno da errate comunicazioni di INPS, sirichiamino le pronunce di questa Corte n.1800/1999 (in tema dierrate comunicazioni circa la misura della contribuzionevolontaria necessaria per la pensione di anzianità), ove siafferma che la “violazione di obblighi di comportamento (ivicompresi quelli derivanti dalle ordinarie regole di correttezza eNumero registro generale 4928/2021diligenza ex artt. 1175 e 1176 cod. civ.) cui l'Istituto è tenutoN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026nell'ambito del rapporto giuridico con l'assicurato, dà vita ad unDaat a pubblicazione 30/06/2026tipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto stesso(come tale rientrante nell'ampia formulazione del citato art.442) e non ad una ordinaria azione di risarcimento del dannoextracontrattuale.” Ed ancora si veda quanto argomentato inCass. n. 14953/2000 (per un caso di risarcimento del dannocagionato dall’INPS per avere indotto l’assicurato all'anticipatacessazione dell'attività lavorativa a causa dell'erratacomunicazione della propria posizione assicurativa, fondandosisulla violazione di obblighi di comportamento -ivi compresi quelliderivanti dalle ordinarie regole di correttezza e diligenza ex artt.1175 e 1176 cod. civ.- cui l'Istituto è tenuto nell'ambito delrapporto giuridico con l'assicurato e dando vita pertanto ad unatipica azione di responsabilità contrattuale dell'Istituto e non aduna ordinaria azione di risarcimento del dannoextracontrattuale) (cfr. anche Cass. n. 8118/2008).6.2. Sul rilievo d’ufficio, di recente è stato anche osservato (cfr.Cass. n. 6700/2024) che in tema di estinzione delle obbligazioni,la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti edebiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosiin una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti,consente al giudice di procedere d'ufficio al relativoaccertamento, anche in grado di appello, senza che sianecessaria un'eccezione di parte o una domandariconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi sucircostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo esenza che rilievi la riserva della parte di esercitare ilcontrocredito in altro giudizio o la pendenza di esso.Numero registro generale 4928/20216.3. La compensazione impropria (o atecnica) si distingue daN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poichDéat a pubblicazione 30/06/2026riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stessorapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciprocheposte attive e passive delle parti. Ed il giudice può procedered'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello,senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domandariconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi sucircostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo(Cass. n. 33872/2022). Ma l’accertamento di fatto non può nonriguardare l’origine dei rapporti obbligatori reciproci da unostesso rapporto ed il carattere di crediti liquidi ed esigibili, o difacile e pronta liquidazione; non può esservi compensazionerisarcibile (Cass. n.1695/2015). La "compensazione atecnica",non può, infatti, essere utilizzata per dare ingresso ad una sortadi "compensazione di fatto", sganciata da ogni limite previstodalla disciplina codicistica.7. Orbene, all’esito della compiuta disamina, non residuanoargomenti per sostenere la fondatezza delle censure elevate dalricorrente avverso l’impugnata sentenza che, attenutasi aisuesposti principi, va confermata non emergendo i segnalatiprofili di illegittimità.7.1. Seguono per soccombenza del ricorrente, le statuizioni intema di spese processuali e le disposizioni sul contributounificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 4928/2021Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inN umero sezionale 2426/2026Numero di raccolta generale 22383/2026favore di controparte, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori dDait a pubblicazione 30/06/2026rito, ed € 200,00 per esborsi.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 14 maggio 2026.Il Presidente