CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00605/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3720/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3892/2022 depositata il 10/12/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore alimentare, avendo interesse ad essere presente nel mercato messicano, ha fatto accordo con un'altra società , [OSCURATO:PERSONA] , e con [OSCURATO:PERSONA] - in rappresentanza d i a l tr a società , [OSCURATO:PERSONA] - al fine di costituire una apposita società di diritto messicano. In data 19 luglio 2016 è statoquindi stipulato tra [OSCURATO:SOCIETA]. (“[OSCURATO:SOCIETA]”) e LBPEC S.A. de C.V. (“LBPEC”) un contratto di joint venture, in forza del quale le parti hanno costituito, per una quota di partecipazione del 50% ciascuna, una società di diritto messicano –[OSCURATO:PERSONA] S. de R.L. de C.V. (“[OSCURATO:PERSONA]”) –per importare, distribuire e produrre in Messico i prodotti alimentari a marchio Misura del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. I prodotti a marchio Misura sono stati venduti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da PECLB S.A. de C.V. (“PECLB”), consociata di LBPEC. Sorti contrasti sulla esecuzione del mandato, tra le due parti, [OSCURATO:SOCIETA], da un lato, e le due società controparti LBPEC e PECLB, dall'altro, è stata raggiunta una transazione. Tuttavia, s ostie n e l ’ a ttuale ricorrente che le controparti non hanno datoesatta esecuzione agli obblighi assunti con tale transazione , che in particolare sarebbe stata disattesa da PECLB: in altri termini, quest'ultima avrebbe effettivamente incassato una certa somma dai clienti, che però non avrebbe passato, secondo gli accordi,a [OSCURATO:SOCIETA]. Tuttavia, la società LBPEC (consorella di PECLB), che aveva dato luogo insieme a [OSCURATO:SOCIETA] alla società messicana, ha ottenuto dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per 100 mila euro, adducendo di averne diritto in base alla transazionede qua; decreto a cui [OSCURATO:SOCIETA] si è opposta con l’argomento che aveva datodelega a PECLB e che quindi era a questa ultima società che LBPEC avrebbe dovuto chiedere il pagamento , e altresì che comunque PECLB non aveva fatto il possibile per recuperare i crediti dai clie nti (destinatari dei prodotti). Questi argomenti sono stati accolti dal Tribunale di Milano,che ha revocato il decreto ingiuntivo. Ma la Corte di Appello di Milano, in riforma di tale decisione, ha confermato l’ingiunzione. Ricorre pertanto [OSCURATO:SOCIETA] con cinque motivi di ricorso, illustrati pure con memoria, cui resistono sia PECLB che LBPEC,entrambe con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.1In via preliminare la società PECLB eccepisce la nullità della notifica nei suoi confronti. Infatti, assume di essere stata contumace in secondo grado, ed osserva che il ricorso per cassazione è stato notificato al difensore nel domicilio eletto, quellodi primo grado, e non alla parte personalmente. 1.2 L'eccezione va respinta. Costituisce sì regola che La notifica del ricorso per cassazione effettuata nel domicilio eletto per il primo grado alla parte che sia rimasta contumace in appello è nulla, e non inesistente, in quanto l'atto, pur se viziato, poiché eseguito al di fuori delle previsioni dell'art.330, commi primo e terzo, cod. proc. civ., può essere riconosciuto come appartenente alla categoria delle notificazioni, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri del tipo di atto; conseguentemente, deve essere disposta la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod.proc.civ. (S.U. 10817/2008). Ma il vizio è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario (Cass. 2759/ 2012; Cass. 26091/ 2017). 2.1 La ratio decidendi [OSCURATO:SOCIETA] quale appellataha proposto eccezione di giudicato interno. La Corte di Appello ha replicato che la mancata impugnazione di argomenti che non assurgano a capo autonomo di sentenza non provoca giudicato, e che l'appellante aveva impugnato per intero la pronuncia di primo grado opponendo una diversa interpretazione complessiva della transazione. Nel merito, il giudicedi appello ha osservato che: a) [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata a pagare in anticipo senza opporre eccezione, nel senso che era stata concordatauna clausola solve et repete ; b) [OSCURATO:SOCIETA] non poteva invocare il beneficio di escussione in quanto l'accordo non prevedeva una delegazione di debito, ossia non istituiva PECLB come ulteriore debitore, ma prevedeva una mera delegazione di pagamento a quest'ultimo. In altri termini, il giudice di primo grado avevaritenuto inefficace la clausola di immediato pagamento senza eccezioni (solve et repete) sul presupposto che, se si fosse fatta valere quella clausola il risultato sarebbe stato che la somma, pagata da [OSCURATO:SOCIETA] (che non poteva dunque opporre eccezioni) sarebbe stata da restituire alla stessa [OSCURATO:SOCIETA], la quale nel merito aveva ragione, poiché la controparte aveva incassato i soldi del corrispettivo ma non li aveva versati. Invece la Corte di Appello si è limitata a rilevare che la clausola di pagamento senza eccezioni era valida e che dunque la questione di ciò che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto eccepire - e di fatto eccepiva - non doveva porsi, con la conseguenza che la causa è stata decisa sul preliminare rilievo che [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata al pagamento senza possibilità di opporre eccezioni. Questa ratioviene impugnata nel modo seguente . 2.2Con il primo motivosi prospetta violazione degli articoli 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c. Si osserva che il giudice di primo grado aveva rapportata l'efficacia condizionata del patto (solve et repete) alla effettiva attività di recupero dei crediti ed alla verifica contabile. Ossia, secondo la ricorrente, il Tribunale aveva deciso nel senso che la clausola solve et repete diventava efficace una volta espletate quelle due verifiche : detta statuizione – cioè della efficacia condizionata della clausola,e non della efficacia incondizionata - non sarebbe stata impugnata, diventando definitiva, in tal modo condizionando il merito della pretesa. Questatale statuizione è evidentemente autonoma, ovvero costituisce capo autonomo di sentenza. 2.3 Il motivo è infondato. Ferma restando la regola per cui , in caso di appello, … la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dare luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, risolutivi di questioni controverse che, dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni, oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente agli altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (così Cass. 40276/ 2021; e v. pure Cass. 20951/ 2022e Cass.27246/ 2024), non solo- come emerge dallo stesso passo della sentenza di primo grado riportato dalla ricorrente - quell o della efficacia condizionata della clausola era un argomento per poter escludere obbligo di solve et repete, ma altresì vi è che, avendo la parte soccombente impugnato l'intera decisione in ordine al significato ed ai presupposti della clausola, ossia avendo la parte contestato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha escluso quell'obbligo, ha di conseguenza impugnato pure la decisione che taleobbligo fosse condizionato. In altri termini, la tesi della ricorrente è che il Tribunaleha accertato che la clausola era condizionata a determinati adempiment i posti a carico delle controparti e ha altresì accertato che dett i adempimenti non sono stati effettuati; ha concluso dunque che la clausola solve et repete non era efficace. Questo capo di sentenza è stato chiaramente impugnato, come emerge dalla sentenza di secondo grado che,in accoglimento dell’appello, afferma la natura non condizionata della clausola di solve et repete, e dunque afferma un principio opposto a quello del Tribunale: id est dic hiara che [OSCURATO:SOCIETA], in base a quella clausola, doveva pagare a prescindere, e poi semmai farsi restituirequanto non dovuto di quel pagamento. Se ne deve dedurre chel’appello ha avuto ad oggetto un capo incompatibile con quello prospettato dalla ricorrente. L’affermazione richiamata daquest’ultima, ed alla quale essa attribuisce il valore di un capo autonomo, è la seguente : In conclusione, non essendosi verificati i presupposti di cui al combinato disposto delle clausole n. 6 lett. (x) e n. 7 lett. (ii) a causa dell’inadempimento di PECLB agli obblighi di cui alla clausola n. 8 prima parte, la pretesa monitoria non può trovare accoglimento (p. 13 della sentenza di primo grado). Una siffatta statuizione,di per sé, integra un mero argomento , e comunque è stata impugnata mediante l’impugnazione del l’intero capo di sentenza relativo alla efficacia- condizionata o meno - della clausola. Il che conduce alla infondatezza del motivo in esame. 3.1Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 1462 c.c. La tesi è la seguente. La Corte di Appello, come si è visto, ha ritenuto efficace la clausola solve et repete, e pertanto ha ritenuto che Colussiin base a questa dovesse pagare senza opporre eccezioni. Avrebbe potuto opporle solo in presenza di domanda di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, che però non è mai stata formulata. Secondo la ricorrente,però, la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto del fatto che la ricorrente stessa aveva in realtà sollevato due eccezioni, a fronte della richiesta di pagamento immediato (solve et repete): la prima di avvenuta estinzione del suo debito (e dunque del fatto che alcunché era dovuto); la seconda per il mancato avveramento della condizione sospensiva (p. 19 del ricorso). In entrambi i casi erano stati eccepiti fatti estintivi dell'obbligazione estranei alla sfera del debitore: nel primo caso, in quanto la somma era stata incassata da un terzo; nel secondo,in quanto la condizione presuppone un evento estraneo. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe considerato che sussistevano le condizioni perché fossero integrati i gravi motivi di cui all'art. 1462,secondo comma, c.c. Ed essi sarebbero stati, per l'appunto , nell'avvenuto adempimento parziale. 3.2 Il motivo è infondato. Innanzitutto, come emerge inequivocamente dal suo contenuto, la ricorrentenon ha proposto eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto, le sole in presenza delle quali la clausola solve et repetenon avrebbe avuto effetto. Non possono considerarsi tali, infatti, le eccezioni di avvenuta (parziale) estinzione della obbligazione o di non avveramento della condizione, che attengono semmai al profilo dell'adempimento e della efficacia. Né rileva che l'inefficacia ol’estinzione dipendano da fatti estranei al debitore, che è circostanza irrilevante, poiché la clausola solve et repete non ha efficacia solo nei casi in cui l'obbligato fondatamente eccepisce che il contratto è nullo, annullabile o rescindile, e non quando invoca circostanze che attengono alla esecuzione del contratto stesso. Allo stesso modo la censura di non aver sospeso l'efficacia per gravi motivi non ha consistenza, incorrendo nella inammissibilità in quanto presuppone circostanze di fatto (gravità dell'inadempimento e mutamento delle condizioni patrimoniali) in questa sede non accerta bil e , diversamente da quanto ha potuto effettuare il giudice di merito, alla cui discrezionale valutazione quelle circostanze sono quindi rimesse. 4.1Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. La Corte di Appello non avrebbetenuto in conto una eccezione ritualmente sollevata in primo grado e poi ripetuta in appello. La ricorrente,infatti, av r e bbe eccepito l'inadempimento di PELCB che aveva incassato i corrispettivi delle vendite ai clientisenza però passarli a LBPEC, causando dunque la reazione di quest'ultima che poi ha agito verso [OSCURATO:SOCIETA]. 4.2 Il motivo è infondato. LaCorte di Appello, con palese correttezza, ha ritenuto che l'eccezione non andava presa in conto; id est, poiché [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata a pagare senza potere- per l'appunto - ecce p i re , aveva errato il giudice di primo grado a considerare tale eccezione: Da ciò consegue che il mancato pagamento, che avrebbe potuto avvenire da parte di [OSCURATO:SOCIETA] anche in corso di causa in virtù della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, doveva precludere l’esame delle eccezioni proposte dall’appellata (p. 10 della sentenza) 5.1 Il quarto motivo denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo. Questomotivo è sviluppo del precedente, nel senso che viene formulato per l'ipotesi che si ritenga che la corteterritoriale a bbia deciso sulla eccezione di cui sopra,implicitamente rigettandola. Caso nel quale,si osserva, che allora si sarebbe tenuto conto del fatto che PECLB ha incassato la somma e che,dunque, ciò ha comportato estinzione del credito di LBPEC (cui la somma avrebbe dovuto da PECLB essere versata). 5.2 Il motivo è inammissibile, in quanto esterno alla ratio decidendi. La Corte di Appello ha soltanto ritenuto che,poiché con la clausola solve et repete, come si è visto, [OSCURATO:SOCIETA] si era obbligata a pagare senza opporre eccezioni, era di conseguenza precluso esaminarle tali eccezioni, quali che esse fossero, compresa quella di parziale estinzione del credito. 6.1Con il quinto motivo la ricorrente prospetta violazione del del D. Lgs. 231/2002 e dell’art. 1224 c.c. La tesi è la seguente. Con il decreto ingiuntivo erano stati riconosciuti gli interessi moratori; la ricorrente aveva eccepito che non erano dovuti, in quanto l'obbligazione non nasceva da una transazione commerciale, ossia da un contratto di commercio tra due imprese, bensì da una transazione della lite. Nonostanteciò, il giudice di appello ha riconosciuto gli interessi moratori. 6.2 Il motivo è inammissibile. Come pure eccepito dalle controricorrenti, la questione, fatta valere in primo grado, non è stata specificamente riproposta in appello, laddove l’attuale ricorrente si è limitata a richiamare genericamente le eccezioni sollevatenel grado precedente, ma senza specificare che intendeva anche contestare il diritto agli interessi nella misura prevista da l.231/2002. Né nel corso del motivo la ricorrente dimostra il contrario, in quanto non illustra il contenuto della eccezione riproposta in appello, contenuto da cui avrebbe potuto evincersi che in modo espresso e specifico era stata richiamata la questione degli interessi qui fatta valere. 7. Il ricorso, in conclusione, va rigettato , ma le spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’alterno esito della causa ed in considerazionealtresì de gl i evidenti profili di merito della pretesa di [OSCURATO:SOCIETA], meritano compensazione. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsocompensando le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 / 2002 dà atto della sussistenz