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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25751/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari 18/11/2021 ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli limitatamente ad alcuni episodi perché il fatto non costituisce reato e ha confermato nel resto la condanna ad anni uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto gli incontri con il cognato sarebbero occasionali; Rilevato che la doglianza del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli incontri avvenuti e alla caratura criminale del Ciccolella, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e del percorso logico seguito per addivenire alla conclusione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate e tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bari in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari 18/11/2021 ha assolto l'imputato dal reato ascrittogli limitatamente ad alcuni episodi perché il fatto non costituisce reato e ha confermato nel resto la condanna ad anni uno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità in quanto gli incontri con il cognato sarebbero occasionali; Rilevato che la doglianza del ricorso, reiterativa di quella già sollevata nell'atto di appello, è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, con il riferimento agli incontri avvenuti e alla caratura criminale del Ciccolella, ha dato adeguato e coerente conto degli elementi emersi e del percorso logico seguito per addivenire alla conclusione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure in esso contenute sono manifestamente infondate e tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 25751/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris