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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40874/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si ribadiscono ragioni di doglianza tutte prospettate innanzi ai giudici di merito, disattese con argomentazioni all'evidenza puntali rispetto alle sollecitazioni difensive, lineari rispetto al portato complessivo delle emergenze istruttorie, oltre che giuridicamente corrette, ( argomentazioni) dirette a giustificare la chiesta rinnovazione istruttoria ( l'invocata perizia tossicologica) a fronte della natura generica del rilievo difensivo che ne sollecitava l'adozione ( per la presenza in atti di un accertamento tecnico reso in sede di indagini che disvelava la percentuale di principio attivi connotante la sostanza ascritta alla disponibilità dell'imputato, non contrastato con la dovuta specificità), nonché volte a ricostruire, in termini di logica non manifestamente incongrua, le emergenze acquisite superando i rilievi difensivi, vanamente replicati in questa sede, alla luce di una complessiva e non frazionata lettura del compendio probatorio, destinato, peraltro, ad offrire un quadro coerente alla configurazione del fatto privilegiata, correttamente non ricondotta all'ipotesi di cui al quinto comma facendo leva sulle modalità e le circostanze dell'azione delittuosa riscontrata lette alla luce dell'inequivoco dato qualitativo e quantitativo della sostanza oggetto della regiudicanda; con il secondo motivo si adduce per la prima volta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Madrigali, escusso in asserita violazione degli artt. 63, 62 e 350 cpp, deduzione che comunque deve ritenersi inammissibile perché resa senza tuttavia indicare la decisività del portato di tali propalazioni rispetto al complessivo insieme di elementi probatori, derivanti da più fonti, comunque posti dai giudici del merito a fondamento del convincimento contrastato dall'impugnazione; con l'ultimo motivo si contesta il giudizio sulle generiche che, di contro, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria depositata dalla difesa con la quale è stata ribadita l'ammissibilità dei motivi di doglianza; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo motivo si ribadiscono ragioni di doglianza tutte prospettate innanzi ai giudici di merito, disattese con argomentazioni all'evidenza puntali rispetto alle sollecitazioni difensive, lineari rispetto al portato complessivo delle emergenze istruttorie, oltre che giuridicamente corrette, ( argomentazioni) dirette a giustificare la chiesta rinnovazione istruttoria ( l'invocata perizia tossicologica) a fronte della natura generica del rilievo difensivo che ne sollecitava l'adozione ( per la presenza in atti di un accertamento tecnico reso in sede di indagini che disvelava la percentuale di principio attivi connotante la sostanza ascritta alla disponibilità dell'imputato, non contrastato con la dovuta specificità), nonché volte a ricostruire, in termini di logica non manifestamente incongrua, le emergenze acquisite superando i rilievi difensivi, vanamente replicati in questa sede, alla luce di una complessiva e non frazionata lettura del compendio probatorio, destinato, peraltro, ad offrire un quadro coerente alla configurazione del fatto privilegiata, correttamente non ricondotta all'ipotesi di cui al quinto comma facendo leva sulle modalità e le circostanze dell'azione delittuosa riscontrata lette alla luce dell'inequivoco dato qualitativo e quantitativo della sostanza oggetto della regiudicanda; con il secondo motivo si adduce per la prima volta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Madrigali, escusso in asserita violazione degli artt. 63, 62 e 350 cpp, deduzione che comunque deve ritenersi inammissibile perché resa senza tuttavia indicare la decisività del portato di tali propalazioni rispetto al complessivo insieme di elementi probatori, derivanti da più fonti, comunque posti dai giudici del merito a fondamento del convincimento contrastato dall'impugnazione; con l'ultimo motivo si contesta il giudizio sulle generiche che, di contro, risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere la relativa valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15
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