CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08476/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 24326-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso , da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 29 – ricorren te – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procurarilasciata in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il loroindirizzo PEC –controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 2178 del 20 1 9 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata l’11 febbraio 20 20 (R.G.N. 454/2019). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 6 novembre2024 dal Consigliere A ngelo Cerulo. R.G.N.24326/2020 Cron. Rep. C.C. 26/11/2024 giurisdizione Integrazione salariale corrisposta ai piloti eobblighi di comunicazione dell’attività svolta. -2 - [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 2178 del 2019, depositata l’11 febbraio 2020, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva dichiarato illegittima la decadenza del signor [OSCURATO:PERSONA] dal trattamento di cassa integrazione straordinaria e dalla prestazione integrativa del [OSCURATO:PERSONA], corrisposti per il periodo dal 15 febbraio 2012 al 31 maggio 2014. Il giudice di prime cure, con la pronuncia confermata in appello,aveva conseguentemente disatteso la pretesa restitutoria, che l’Istituto aveva avanzat o sul presupposto dell’inosservanza degli obblighi di comunicazione preventiva dell’attività svolta per la [OSCURATO:PERSONA]. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il signor Floreancig ha svolto attività di addestramento, riconducibile al “periodo neutro”, in quanto necessaria per salvaguardare i titoli abilitanti. 2.– L ’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, articolando un motivo, illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso, egualmente illustrato da memoria. 4.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 380-bis.1. cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia la violazione dell’art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, -3 - nella legge 20 maggio 1988, n. 160, in riferimento agli artt. 1-bise 1- ter del decreto - legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e all’art. 2033 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare “neutro”, ai fini della comunicazione preventiva dell’attività svolta, il periodo di lavoro prestato dal signor [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], in virtù di un contratto di addestramento e lavoro. Tale periodo non sarebbe finalizzato esclusivamente al mantenimentodelle abilitazioni al volo e, pertanto, non sussisterebbe alcun diritto di trattenere, per il periodo dal 15 febbraio 2012 al 31 maggio 2014, il trattamento d’integrazione salariale straordinaria e l’integrazione del trattamento, corrisposta dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (F.T.A.). 2.–Le censure non presentano i profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso(pagine da 2 a 5). 2.1.–Il ricorso non giustappone doglianze eterogenee e s’incentra sull’interpretazione della normativa vigente, senza impedire a questa Corte di cogliere il nucleo essenziale delle questioni controverse e alla controparte d’interloquire in maniera adeguata. 2.2.– Come la parte ricorrente ha evidenziato nella memoria illustrativa (pagine 1 e seguenti), l’impugnazione verte sull’error in iudicandoin cui la Corte di merito sarebbe incorsa, nell’interpretare la disciplina sugli obblighi di comunicazione, e non tende a una rivalutazione delle risultanze probatorie. 3.–Il motivo è fondato. 4.–Al caso di specie si attagliano le previsioni dell’art. 8 del d.l. n. 86 del 1988, come convertito, che, al comma 5, comminano la decadenza dal trattamento d’integrazione salariale al lavoratore che non abbia dato preventiva comunicazione, alla sede provinciale -4 - dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo o subordinato contemplata dal comma 4 del medesimo art. 8. 5.– Questa Corte ha puntualizzato che sono assoggettate all’obbligo di comunicazione preventiva le attività lavorative intese in senso ampio: in questa prospettiva, rilevanotutte le «condotte umane caratterizzate dall’utilizzo di cognizioni tecniche (anche se del genere più vario e della più varia complessità), che siano obiettivamente idonee a produrre reddito» (Cass., sez. lav., 9 febbraio 2021, n. 3116, punto 20 delle Ragioni della decisione). Alla previsione di legge devono essere, pertanto, ricondotte tutte le attività, potenzialmente redditizie, che implichino l’impiego di una professionalità, pur minima, a prescindere dalla forma negoziale in cui si sono svolte e dall’effettiva remunerazione (sentenza n. 3116 del 2021, cit., il già richiamato punto 20). Il beneficiario del trattamento ha l ’ onere di dare all ’ INPS la preventiva comunicazione dello svolgimento di attività lavorativa, ancorché compatibile con detto trattamento, quale quella temporanea o saltuaria, allo scopo di consentire all’Istituto la verifica circa la compatibilità dell’attività da svolgere con il perdurare dei presupposti per fruiredell’integrazione salariale (Cass., sez. lav., 16 agosto 2023, n. 24644, e 17 ottobre 2017, n. 24455). Quanto alla portata della decadenza, essa investe il trattamento nella sua interezza, in quanto «[n]essuna distinzione istituisce la legge all’interno del periodo di cassa integrazione e nessun rilievo attribuisce, ai fini della decadenza, alla collocazione temporale dell’attività di lavoro (autonomo o subordinato) svolta dal cassintegrato. La disposizione, difatti, si prefigge di assicurare la massima efficacia ai controlli dell’INPS, al fine di ridurre l’area del lavoro nero e di garantire l’effettiva destinazione, a sostegno dei disoccupati, delle risorse disponibili» (Cass., sez. lav., 8 agosto 2023, n. 24123, punto 6 delle -5 - Ragioni della decisione; in termini analoghi, già Cass., sez. lav., 27 novembre 2013, n. 26520, menzionata nel ricorso). 6.–[OSCURATO:PERSONA] INPS n. 94 del 2011 e n. 73 del 2008, richiamate anche nella sentenza d’appello, specificano in sede applicativa le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione, preordinati a «consentire all’ente previdenziale la verifica del periodo di attività lavorativa e formativa svolta e la natura dei compensi» e a responsabilizzare così i beneficiari ( sentenza n. 3116 del 2021, cit. , punti11 e 12 delle Ragioni della decisione ) . A tale riguardo, è la stessa prassi avalorizzare, in una prospettiva di semplificazione e di agevolazione,la specialità del regime dei piloti di aeromobili, soggetti a periodici rinnovi delle abilitazioni. Tale specialità, tuttavia, «pur incidendo sulla modulazione della disciplina, non vale a privare di ogni rilievo i puntuali adempimenti informativi sanciti dalla legge, allo scopo di evitare che le risorse pubbliche siano stornate dalle finalità loro proprie» (ordinanza n. 24123 del 2023, cit., punto 12 delle Ragioni della decisione). 7.–Con riferimento ai trattamenti d’integrazione salariale , questa Corte ha affermato che l’attività svolta dai piloti si connota come “periodo neutro”, ai fini de l diverso atteggiarsi degli obblighi di comunicazione sanciti dalla legge, a condizione che persegua l’unico obiettivodi garantire la conservazione del brevetto (Cass., sez. lav., 4 dicembre 2023, n. 33778, richiamata dal ricorrente nella memoria illustrativa). La connessione dell’attività s volta con l’esclusiva finalità di conservare le pregresse abilitazioni concorre a integrare la stessa fattispecie normativa(di recente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2025, n. 1505 e n. 1502 ) , che dev’essere ricostruita alla stregua delle prescrizioni di legge e delle specificazioni fornite dall’Istituto allo scopo ditradurle in pratica. -6 - Spetta all’accipiens, infine,allegare e dimostrare i fatti costitutivi del diritto di fruire della prestazione contestata (ordinanza n. 24123 del 2023, cit., punto 8 delle Ragioni della decisione), anche alla luce dell’osservanza degli obblighi di comunicazione, diversamente scanditi al cospettodell’indicato “periodo neutro”. 8.–In una fattispecie contraddistinta dal medesimo avvicendarsi di un periodo di prova e dell’assunzione definitiva, questa Corte ha puntualizzato che l’ addestramento non si rivela funzionale alla sola conservazione delle abilitazioni di volo, «ma alla valutazione di tutte le attitudini professionali e umane necessarie per lo svolgimento di una prestazione lavorativa oggetto del contratto a tempo indeterminato» (ordinanza n. 33778 del 2023, cit.). Tra l’addestramento e la conclusione del successivo contratto intercorre un nesso inscindibile, che contraddice la finalità esclusiva di conservare i brevetti (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 29 dicembre 2024, n. 34864 e n. 34861) 9.–La finalità esclusiva di cui si discorre dev’essere accertata con rigore e deve emergere in modo univoco dall’assetto d’interessi concordato dalle parti e dall’attuazione del vincolo negoziale, nel suo concreto esplicarsi. L’esaustiva verifica che la stessa fattispecie di legge prescrive al giudice non si arresta alla qualificazione formale del contratto, ma investe la finalità sottesa all’attività di volta in volta prestata e impone di approfondire l’evoluzione dei rapportitra le parti e la causa concreta della complessiva operazione negoziale. 10.–Da tali princìpi, che il controricorrente non induce a rimeditare in maniera persuasiva, si è discostata la sentenza d’appello, nel sussumere la fattispecie controversa. Colgono, dunque,nel segno i rilievi dell’INPS, che, in linea con la ratio legis e con la cogenza degli obblighi imposti dal d.l. n. 86 del 1988, reputano imprescindibile una verifica rigorosa del nesso di -7 - funzionalità tra l’attività prestata e la conservazione dei brevetti (pagine 14 e seguenti del ricorso), nei termini di esclusività che questa Corte ha in più occasioni ribadito. 11.–La decisione impugnata, in maniera assertiva, pone l’attività prestatasotto l’egida del “periodo neutro” sulla scorta della necessità di conservare i brevetti e gli attestati di volo,senza scandagliare quello che rappresenta l’aspetto decisivo a i fini della corretta sussunzione della fattispecie:l’attività prestata, per dar luogo a un “periodo neutro”, dev’essere finalizzata in via esclusiva al mantenimento del brevetto e degli attestatied esorbita, pertanto, dal “periodo neutro” quell’attività che persegua anche diverse finalità. 12.– Il ricorso è accolto , con la conseguente cassazione dell a sentenza d’appello. 13.–La causa è rinviata alla Corte d’appello di Milano , in diversa composizione, in quanto sono indispensabili ulteriori accertamenti di fatto. Il giudice di rinvio valuterà la fondatezza della pretesadi trattenere le prestazioni ricevute, in conformità ai princìpi qui ribaditi in ordine alla latitudine del “periodo neutro” e alla necessità di ricostruire compiutamente le finalità perseguite con i contratti di addestramento e lavoro. Al giudice di rinvio è rimesso, infine, il compito di provvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso ; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa, anche per la pro