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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 25543/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione, in relazione alla porzione residua della pena di due anni e tre mesi di reclusione, inflittagli per avere commesso, tra il 2007 ed il 2013, i reati di ricettazione, minaccia ed indebito utilizzo di carte di credito, alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare.

Ha, in proposito, tratto prova della persistente pericolosità sociale del condannato dalle pendenze per vari reati, commessi sino al 2018 e rilevato che il buon comportamento da lui serbato in costanza di detenzione non vale a dimostrare che egli ha avviato un serio percorso di revisione critica dei trascorsi devianti.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali denuncia violazione di le Y sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di tener conto della ridotta offensività dei reati da lui commessi, peraltro in epoca relativamente remota, dell'assenza di pendenze per fatti recenti, dei più che positivi esiti dell'osservazione condotta in carcere, della acquisita consapevolezza del disvalore dei comportamenti che gli sono valsi la condanna alla pena della cui esecuzione si discute.

Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione con riferimento alla palese contraddittorietà tra i dati acquisiti, in ordine, specificamente, ai problemi di natura psicologica che lo affliggono ed all'idoneità del domicilio indicato, e le conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è suscettibile di accoglimento con esclusivo riferimento al diniego della detenzione domiciliare mentre deve essere, per il resto, respinto.

2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato.

Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413).

Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745).

Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata.

Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto.

Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera solo in parte il controllo di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, orientato la decisione in ragione della sinergica considerazione del concreto coefficiente di offensività dei reati accertati, delle numerose pendenze per fatti anche di una certa gravità, consumati sino ad epoca non troppo remota, e dell'atteggiamento serbato da Gesini in relazione alle trascorse condotte devianti, di cui egli si assume la responsabilità in termini solo generici e con approccio tendente alla minimizzazione.

Così facendo, ha compiuto una valutazione che, con riferimento all'avvio di un effettivo percorso di emenda, non appare sindacabile in sede di legittimità, perché frutto della ponderata delibazione, esente da tangibili falle logiche, di tutte le evidenze disponibili, ivi comprese quelle afferenti al disagio psichico del condannato ed al contegno, del tutto adeguato, da lui tenuto in costanza di detenzione.

L'ordinanza impugnata si palesa, sotto questo aspetto, coerente con le indicazioni che emergono dalla relazione dell'équipe penitenziaria, che ha suggerito la prosecuzione dell'osservazione e del percorso trattannentale inframurario.

4. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare, invece, gravemente carente, sul piano motivazionale, laddove omette il vaglio della richiesta, pure avanzata da Gesini, di ammissione alla detenzione domiciliare.

Avuto, invero, riguardo, al contenimento della pena residua entro il previsto limite biennale e, soprattutto, all'idoneità, che il Tribunale di sorveglianza espressamente riconosce, del domicilio indicato — l'abitazione della madre, che ha manifestato la propria disponibilità — la delibazione dell'istanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione dell'attitudine di quella specifica misura alternativa alla detenzione a contenere la pericolosità sociale del condannato, da apprezzarsi in funzione dell'evoluzione della sua personalità, oltre che del vissuto criminale, della condizione psicologica dell'istante e della durata della sanzione da espiare.Carente, in proposito, ogni considerazione, non resta che disporre, limitatamente a questo aspetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a diniego della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della PG, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volta all'ammissione, in relazione alla porzione residua della pena di due anni e tre mesi di reclusione, inflittagli per avere commesso, tra il 2007 ed il 2013, i reati di ricettazione, minaccia ed indebito utilizzo di carte di credito, alle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare. Ha, in proposito, tratto prova della persistente pericolosità sociale del condannato dalle pendenze per vari reati, commessi sino al 2018 e rilevato che il buon comportamento da lui serbato in costanza di detenzione non vale a dimostrare che egli ha avviato un serio percorso di revisione critica dei trascorsi devianti. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali denuncia violazione di le Y sul rilievo che il Tribunale di sorveglianza ha omesso di tener conto della ridotta offensività dei reati da lui commessi, peraltro in epoca relativamente remota, dell'assenza di pendenze per fatti recenti, dei più che positivi esiti dell'osservazione condotta in carcere, della acquisita consapevolezza del disvalore dei comportamenti che gli sono valsi la condanna alla pena della cui esecuzione si discute. Con il secondo motivo, eccepisce vizio di motivazione con riferimento alla palese contraddittorietà tra i dati acquisiti, in ordine, specificamente, ai problemi di natura psicologica che lo affliggono ed all'idoneità del domicilio indicato, e le conclusioni raggiunte dal Tribunale di sorveglianza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è suscettibile di accoglimento con esclusivo riferimento al diniego della detenzione domiciliare mentre deve essere, per il resto, respinto. 2. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 3. Scrutinata alla luce di tali principi, l'ordinanza impugnata supera solo in parte il controllo di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza ha, invero, orientato la decisione in ragione della sinergica considerazione del concreto coefficiente di offensività dei reati accertati, delle numerose pendenze per fatti anche di una certa gravità, consumati sino ad epoca non troppo remota, e dell'atteggiamento serbato da Gesini in relazione alle trascorse condotte devianti, di cui egli si assume la responsabilità in termini solo generici e con approccio tendente alla minimizzazione. Così facendo, ha compiuto una valutazione che, con riferimento all'avvio di un effettivo percorso di emenda, non appare sindacabile in sede di legittimità, perché frutto della ponderata delibazione, esente da tangibili falle logiche, di tutte le evidenze disponibili, ivi comprese quelle afferenti al disagio psichico del condannato ed al contegno, del tutto adeguato, da lui tenuto in costanza di detenzione. L'ordinanza impugnata si palesa, sotto questo aspetto, coerente con le indicazioni che emergono dalla relazione dell'équipe penitenziaria, che ha suggerito la prosecuzione dell'osservazione e del percorso trattannentale inframurario. 4. La decisione del Tribunale di sorveglianza appare, invece, gravemente carente, sul piano motivazionale, laddove omette il vaglio della richiesta, pure avanzata da Gesini, di ammissione alla detenzione domiciliare. Avuto, invero, riguardo, al contenimento della pena residua entro il previsto limite biennale e, soprattutto, all'idoneità, che il Tribunale di sorveglianza espressamente riconosce, del domicilio indicato — l'abitazione della madre, che ha manifestato la propria disponibilità — la delibazione dell'istanza avrebbe dovuto essere preceduta dalla valutazione dell'attitudine di quella specifica misura alternativa alla detenzione a contenere la pericolosità sociale del condannato, da apprezzarsi in funzione dell'evoluzione della sua personalità, oltre che del vissuto criminale, della condizione psicologica dell'istante e della durata della sanzione da espiare.Carente, in proposito, ogni considerazione, non resta che disporre, limitatamente a questo aspetto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. annulla l'ordinanza impugnata limitatamente a diniego della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio sul
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