CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/06/2022 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Roma confermava in sede di riesame l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del 13 aprile 2022, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della questione della inutilizzabilità dell'attività di indagine e di quellla di intercettazione per violazione dell'art. 405 e ss. cod. proc. pen. per la mancata iscrizione dell'indagato nel registro ex art. 335 cod. proc. pen.; nonché in relazione alla dichiarata incompatibilità della contestuale questione di incostituzionalità dell'art.335 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 111 e 117 Cost e del principio di ragionevolezza e 6 CEDU rispetto alla procedura di riesame. Il Tribunale ha verificato (ma non il difensore) che la iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati è avvenuta solo in data 20 marzo 2020, ovvero dopo tre anni dalla apertura del procedimento e un anno dalla interruzione della condotta associativa e dalla certa identificazione del ricorrente. La mancanza di una sanzione processuale per la omessa tempestiva dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato non viene a garantire i diritti costituzionali e convenzionali riconosciuti alla difesa, tant'è che con la riforma Orlando prima e con la [OSCURATO:PERSONA] poi si è cercato di trovare una soluzione per colmare la lacuna normativa. In questa prospettiva va segnalata la sentenza della Corte Suprema n. 32767 del 2021 che ha affermato l'inutilizzabilità degli esiti di indagini non precedute dalla iscrizione dell'indagato. Sotto altro verso il Tribunale ha ritenuto la questione di costituzionalità non eccepibile in sede di riesame, senza affrontarne la manifesta infondatezza, non considerando quanto dispone la normativa speciale. 2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 273 e ss. cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla insussistenza della gravità indiziaria per i reati contestati. Dalla lettura delle captazioni riportate nella parte motiva dell'ordinanza per i capi Al), A2), A5) e A6) (che costituiscono l'unica base indiziaria per tali capi) emerge in realtà un unico acquisto di stupefacente, mentre le imputazioni hanno ad oggetto l'acquisto di vari quantitativi in più tempi dal 30 ottobre al 28 novembre La tesi accusatoria è che il ricorrente avesse acquistato la sostanza e che per la pessima qualità non venne corrisposto il prezzo. Si tratta di conversazioni in cui il ricorrente è assente e va considerato che il 16 novembre 2018 il ricorrente è stato arrestato per reati in tema di armi e non poteva pertanto stringere altri accordi o transazioni illecite, mentre la preoccupazione del Carlomosti era quella di ricevere il danaro. Non emergono comunque altre transazioni o accordi tra il 30 ottobre e il 16 novembre 2018. Il ragionamento del Giudice per le indagini preliminari si basa su captazioni incomprensibili aventi ad oggetto operazioni aritmetiche relative a numerosi soggetti citati ma non individuati, tra i quali Massimo, Ma, Massimetto, Massimo il Pelato, nominativi che, senza dimostrazione alcuna, sono stat riferiti alla persona del ricorrente. Costui in tutte le captazioni è colui che avrebbe acquistato la stessa partita di droga di scarsa qualità da saldare con il tempo. In modo del tutto incongruente Massimo poi diviene colui che deve vendere a Carlomosti la droga. A sostegno della tesi difensiva vi è la circostanza che la droga è stata restituita e sottoposta a sequestro il 28 novembre 2018 in capo a terzi. Il Tribunale si limita ad affrontare la posizione del ricorrente a pag. 19 senza esaminare le criticità dimostrative della fondatezza della tesi difensiva sulla unicità della condotta di acquisto. Quanto al reato associativo, il Giudice per le indagini preliminari, al pari del Tribunale, ha ritenuto dimostrativi della partecipazione del ricorrente al sodalizio l'acquisto di ingenti quantità e la sua presenza in auto con il Carlomosti. Si tratta di una motivazione carente alla luce degli arresti di legittimità che richiedono la dimostrazione di un vincolo stabile tra fornitore e spacciatore (nella specie il rapporto tra Gregori e Carlomosti è collocato dall'ottobre al novembre 2018) nella consapevolezza di contribuire al sodalizio criminoso. 2.3. Violazione dell'art. 297 cod. proc. pen. quanto alla eccepita decorrenza dei termini di fase della custodia cautelare. Il ricorrente è stato tratto in arresto il 16 novembre 2018 ed è rimasto ininterrottamente in custodia cautelare per tre anni, venendo raggiunto dalla nuova misura nell'aprile 2022. Il Tribunale in modo illegittimo ha contestato la mancanza dei presupposti della anteriorità dei fatti e della connessione senza tuttavia esaminare la conoscenza da parte degli inquirenti dell'arresto e lo stato cli detenzione senza soluzione di continuità. 2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 294 cod. proc. pen. e al requisito di attualità del pericolo di reiterazione. L'ordinanza impugnata nulla ha motivato sull'attualità del pericolo per fatti risalenti a ben cinque anni orsono e non ha considerato la custodia cautelare sofferta per oltre due anni in regime domiciliare senza dar luogo a condotte illecite o riprendere i contatti con i coindagati liberi. La ordinanza genetica è priva di autonoma valutazione e la difesa aveva eccepito la nullità ex art. 292 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento è la trasposizione della richiesta del P.M. (così laddove di descrivono le rapine).Il giudice non ha considerato la interruzione unilaterale e non imposta di ogni rapporto interpersonale con gli attuali indagati. Si scrive soltanto che l'indagato ha un unico precedente per lesioni risalente al 2002. Quanto all'adeguatezza della misura carceraria il Giudice per le indagini preliminari l'ha ancorata all'esigenza di impedire i rapporti con [OSCURATO:PERSONA] e Simone, mentre ben poteva essere applicata una misura gradata domiciliare presso la figlia Giada mai coinvolta nelle indagini che ha dato la disponibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che verranno di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo il ricorrente ripropone questioni di diritto che sono state da tempo affrontate dalla giurisprudenza di legittimità (sin da Sez. U, n. 16 del 21/06/2000, Tammaro, Rv. 216248, come confermata da Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244376) e che il Tribunale del riesame ha ampiamente e correttamente sintetizzato nell'ordinanza impugnata. Il ricorrente, nel richiamare tra l'altro arresti di legittimità neppure pertinenti (segnatamente la sentenza Sez. 5, n. 32767 del 15/07/2021, Rv. 281870, relativa al diverso e pacifico tema della preclusione derivante dall'archiviazione del procedimento, non seguita da riapertura delle indagini), intende denunciare come la soluzione giurisprudenziale seguita dal Tribunale del riesame venga a porsi in aperto contrasto con i principi costituzionali e convenzionali in tema di difesa. Peraltro, la questione di costituzionalità sollevata davanti al giudice del Riesame e riproposta in questa sede appare nella specie in ogni caso irrilevante posto che, come ha rilevato lo stesso ricorrente, tutto il compendio indiziario a suo carico è basato su captazioni, le quali sono state comunque realizzate - in tal senso ha evidenziato la stessa ordinanza impugnata - ben prima della sua compiuta identificazione (avvenuta 1'8 marzo 2019). Quindi nessun effetto potrebbe avere la retrodatazione della iscrizione (in tal senso si era pronunciata per un'analoga questione la Corte cost. con ord. n. 307 del 2005). 3. Quanto alla gravità indiziaria, va rammentato che in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza spetta alla Corte suprema solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (tra tante, Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976). 3.1. Il ricorrente, quanto ai reati-fine dell'associazione, lungi da attenersi a tali principi, mira ad una rilettura delle captazioni, proponendo una diversa e, nella prospettiva difensiva, più logica valutazione del "significato" del compendio indiziario, già valutato dal giudice di merito, reiterando meramente le stesse critiche alle quali il Tribunale ha fornito risposta. Quel che è sufficiente rilevare dalla motivazione del provvedimento impugnato che alcuna illogicità manifesta si evince nella ricostruzione dei vari episodi criminosi. In particolare, da pag. 21 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha ricostruito l'episodio della cessione a metà novembre 2018 al Gregori dei 90 chili di hashish (capo Al) poco prima del suo arresto (16-17 novembre 2018), dando precisa e plausibile contezza delle captazioni che fondavano l'ipotesi accusatoria e risposta alle censure difensive che sostenevano l'unicità dell'episodio addebitabile al ricorrente e la sua uscita di scena (cfr. da pag. 23). Il Tribunale ha dato conto degli elementi che giustificavano la realizzazione di ulteriori e diversi acquisti di hashish: ovvero di 30 chili (capo A2) nell'ottobre 2018, ovvero di quantitativi non precisati (capi A5 e A6) (cfr. pagg. 24-26). In particolare, il Tribunale ha richiamato la captazione che dava atto di più partite di dare e avere, riferite quindi a più forniture. Lo stesso Tribunale ha inoltre fornito risposta al rilievo difensivo sulla non intelligibilità dei dialoghi, evidenziando come fossero chiari i rifermenti a prezzi e quantitativi. 3.2. In ordine al reato associativo, il ricorrente non conl:esta l'esistenza del sodalizio ma soltanto la partecipazione ad esso, evidenziando come il rapporto di Gregori si sia limitato al solo Carlomosti. Ebbene, il ragionamento giustificativo del Tribunale si fonda in primo luogo sul modus operandi del sodalizio e sui ruoli che in esso svolgevano i sodali: a capo vi era [OSCURATO:PERSONA] che, con il suo braccio destro [OSCURATO:PERSONA], svolgeva il ruolo di organizzare con stabili referenti da un lato gli approvvigionamenti delle forniture (in particolare tale ruolo aveva [OSCURATO:PERSONA]) e dall'altro lo smercio in quantitativi consistenti dello stupefacente a coloro che dovevano piazzarlo sul territorio. Attività quest'ultima non estranea agli interessi del gruppo e che vedeva come protagonista il ricorrente, che operava a sua volta con i suoi referenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].La continuità e stabilità dei rapporti tra il sodalizio e Gregori erano rivelate dal modus operandi (la consegna avveniva "a credito"), dall'interesse dimostrato dal capo nell'interfacciarsi con i sodali sulla continuità dell'attività del Gregori (una volta arrestato quest'ultimo si era preoccupato della sorte dello stupefacente a questi consegnato da "lavorare" o da restituire a loro, accettando di continuare a mantenere i rapporti con i "soci" del Gregori), dal rapporto instaurato con il capo (non di estraneo al gruppo, ma di stabile referente che "lavorava bene" "a fagiolo" lo stupefacente a lui somministrato dal gruppo). [OSCURATO:PERSONA] avesse precisa contezza che l'attività svolta dal Carlomosti fosse in forma associata emergeva da una captazione in cui quest'ultimo, parlando della sua attività, aveva rivelato al ricorrente di aver scelto il "fumo' perché per il reato associativo le pene era più basse; nonché dai rapporti che tramite i referenti Gregori aveva con i sodali del gruppo, con i quali si interfacciano per i rapporti di dare e avere. 4. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 297 cod. proc. pen. il motivo è generico e manifestamente infondato. Il ricorrente invero, pur rilevando che il Tribunale aveva constatato la mancanza degli elementi necessari per la operatività del meccanismo della retrodatazione, sostiene - sulla base di non comprensibili ragioni giuridiche - che si tratti di valutazione illegittima e che andasse comunque applicata la retrodatazione. Invero, il Tribunale ha evidenziato come la eccezione fosse stata proposta in sede di riesame in modo generico. Come ha precisato la Corte costituzionale nella sentenza n. 293 del 2013, la possibilità che il Tribunale del riesame possa rilevare la c.d. "contestazione a catena" discende dalla disponibilità degli elementi conoscitivi necessari, che possono essere presenti in fonti diverse dall'ordinanza sottoposta a riesame, ovvero negli atti trasmessigli dall'autorità giudiziaria procedente ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. peri., o negli ulteriori elementi eventualmente addotti dalle parti nel corso dell'udienza, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo. La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511).Nella specie, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva fornito allegazioni del tutto inidonee (in particolare non aveva allegato la prima ordinanza cautelare, né aveva chiarito il momento della sua emissione e la esistenza della connessione ex art. 12 cod. proc. pen.). Inoltre, elemento in ogni caso ostativo a far operare il meccanismo in esame era comunque la mancanza della "anteriorità" dei fatti, oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima ordinanza; mentre risultava dagli atti come gli elementi a carico del ricorrente per la seconda ordinanza fossero emersi dopo l'arresto del predetto. 5. Quanto alle esigenze cautelari, contrariamente all'assunto difensivo, il Tribunale ha esaminato il profilo della attualità in relazione sia all'ultima datazione dei fatti (gennaio 2019) sia alla patita carcerazione. Quanto al fattore tempo, il Tribunale ha infatti spiegato come tale lasso di tempo non venisse ad elidere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare la attualità della pericolosità del ricorrente. Elementi che il ricorrente non esamina, limitandosi a denunciare la mancanza di motivazione sul punto ed evocare aspetti dell'ordinanza genetica superati dal Tribunale nella sua motivazione. Lo stesso dicasi per la custodia patita dal ricorrente, avendo il Tribunale dimostrato come questi si sia adoperato per la ripresa dell'attività tramite i suoi referenti fidati. Del tutto generica e riferita viepiù ad ipotesi delittuose irrilevanti (rapine) è la denuncia della nullità ex art. 292 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Rv. 277496). Quanto all'adeguatezza della misura carceraria, le critiche si limitano a mere confutazioni oppositive al ragionamento del Tribunale, senza evidenziare vizi rilevanti in questa sede. 6. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] provvederà alle comunicazioni di rito. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali