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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29862/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto CELA Roland colpevole del reato di concorso di furto pluriaggravato in appartamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 500 di multa, ritenuta la recidiva aggravata infra-quinquennale, con espulsione dell'imputato dal territorio nazionale.

2. La Corte di appello, a fronte delle doglianze della difesa del CELA che ha fatto leva sulla equivocità del principale circostanza indiziante costituita dai contatti telefonici tra l'imputato ed il complice KALA Limi, separatamente giudicato, sul presupposto che poteva ricorrere una plausibile spiegazione alternativa al fatto che i due erano entrati in contatto all'interno della cella telefonica di Spinetoli alle h. 2.28 in coincidenza con l'azione furtiva, evidenziava che nessuna ricostruzione alternativa era emersa o era stata prospettata, che la coppia KALA-CELA era specializzata nella commissione di furti in appartamento e che la cella di provenienza era compatibile con quella in cui entrambi avevano la dimora.

Rilevava ancora che la circostanza che il KALA fosse stato assolto in primo grado da analoga imputazione non costituiva, allo stato, un ostacolo alla pronuncia di responsabilità del CELA, atteso che il giudizio era ancora pendente in costanza della impugnazione del PM

3. Il ricorrente deduce in un unico motivo di ricorso violazione di legge processuale in relazione all'art.192 cod.proc.pen. evidenziando la fragilità della valutazione indiziaria posta alla base del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato, fondata su dati congetturali, in quanto non vi era prova che fosse proprio l'imputato ricorrente ad utilizzare la utenza telefonica, né che fosse legittimo e plausibile il riconoscimento vocale operato da un appartenente alla PG nel corso dell'intercettazione sull'utenza del KALA, né risultavano risolutive o quantomeno indizianti le interlocuzioni scambiate tra le due persone intercettate.

Assumeva pertanto che era stata commessa una violazione di legge nel fare assurgere a prova indiziaria alcuni elementi che non presentavano alcuna concatenazione logica efficiente e comunque alcuna idoneità inferenziale ai fini del raggiungimento della prova della responsabilità del furto. 1 P [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica.

2. Inammissibile è in particolare la censura relativa alla mancata dimostrazione della condotta partecipativa del CELA al reato di concorso in furto in abitazione avvenuto nel Comune di Spinetotoli nottetempo (in un orario compreso tra le ore 2.30 e le 7) a fronte di un apparato argonnentativo del tutto univoco fondato su elementi indiziari precisi e convergenti, quali le brevi interlocuzioni intervenute tra i due indagati proprio in coincidenza dell'azione furtiva e in prossimità del luogo ove era stato perpetrato il furto, che la utenza in uso al KALA si era da poco spostata dal luogo (Martinsicuro) ove si trovava ospite del CELA, che i due indagati, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, risultavano avere realizzato ulteriori due furti in epoca non distante dai fatti per cui è ricorso e che nel corso delle interlocuzioni i due indagati palesavano di trovarsi a poca distanza tra di loro e si accordavano per ricongiungersi "un po più avanti" rispetto al punto in cui li aveva lasciati tale Arjan. 2.1 Ulteriore elemento di conforto alla prospettazione accusatoria, genericamente contestato nel ricorso del CELA, è rappresentato dal fatto che l'appartenente alle forze dell'ordine che aveva proceduto all'ascolto delle interlocuzioni telefoniche registrate tra i due indagati, ha dichiarato di avere riconosciuto nella voce dell'interlocutore del KALA quella dell'odierno ricorrente, a lui nota.

A fronte della linearità e congruenza della suddetta motivazione del giudice distrettuale va altresì rammentato che il [OSCURATO:PERSONA] ha in più occasioni evidenziato la adeguatezza indiziaria del riconoscimento vocale eseguito dall'agente di P.G. che procede all'ascolto (sez.6, n.18453 del 28.2.2012, Cataldo e altri, Rv.252712), soprattutto se confortato dal contenuto delle conversazioni intercettate, così come l'indicazione di altra circostanza ed elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare • oggettivi segni sintomatici di segno contrario (sez.5, n.20610 del 9 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281265; sez.2, n.12858 del 27.1.2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; sez.6, n.13085 del 3.10.2013, Amato e altri, Rv.259478). 2.2 La motivazione della sentenza sul punto appare pertanto logica e priva di contraddittorietà evidenti e non si presta pertanto a essere sindacata nel presente giudizio di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto CELA Roland colpevole del reato di concorso di furto pluriaggravato in appartamento ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 500 di multa, ritenuta la recidiva aggravata infra-quinquennale, con espulsione dell'imputato dal territorio nazionale. 2. La Corte di appello, a fronte delle doglianze della difesa del CELA che ha fatto leva sulla equivocità del principale circostanza indiziante costituita dai contatti telefonici tra l'imputato ed il complice KALA Limi, separatamente giudicato, sul presupposto che poteva ricorrere una plausibile spiegazione alternativa al fatto che i due erano entrati in contatto all'interno della cella telefonica di Spinetoli alle h. 2.28 in coincidenza con l'azione furtiva, evidenziava che nessuna ricostruzione alternativa era emersa o era stata prospettata, che la coppia KALA-CELA era specializzata nella commissione di furti in appartamento e che la cella di provenienza era compatibile con quella in cui entrambi avevano la dimora. Rilevava ancora che la circostanza che il KALA fosse stato assolto in primo grado da analoga imputazione non costituiva, allo stato, un ostacolo alla pronuncia di responsabilità del CELA, atteso che il giudizio era ancora pendente in costanza della impugnazione del PM 3. Il ricorrente deduce in un unico motivo di ricorso violazione di legge processuale in relazione all'art.192 cod.proc.pen. evidenziando la fragilità della valutazione indiziaria posta alla base del giudizio di responsabilità a carico dell'imputato, fondata su dati congetturali, in quanto non vi era prova che fosse proprio l'imputato ricorrente ad utilizzare la utenza telefonica, né che fosse legittimo e plausibile il riconoscimento vocale operato da un appartenente alla PG nel corso dell'intercettazione sull'utenza del KALA, né risultavano risolutive o quantomeno indizianti le interlocuzioni scambiate tra le due persone intercettate. Assumeva pertanto che era stata commessa una violazione di legge nel fare assurgere a prova indiziaria alcuni elementi che non presentavano alcuna concatenazione logica efficiente e comunque alcuna idoneità inferenziale ai fini del raggiungimento della prova della responsabilità del furto. 1 P [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta di essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente ripropositivi di censure già sviluppate nel giudizio di appello e disattese con adeguata motivazione logico giuridica. 2. Inammissibile è in particolare la censura relativa alla mancata dimostrazione della condotta partecipativa del CELA al reato di concorso in furto in abitazione avvenuto nel Comune di Spinetotoli nottetempo (in un orario compreso tra le ore 2.30 e le 7) a fronte di un apparato argonnentativo del tutto univoco fondato su elementi indiziari precisi e convergenti, quali le brevi interlocuzioni intervenute tra i due indagati proprio in coincidenza dell'azione furtiva e in prossimità del luogo ove era stato perpetrato il furto, che la utenza in uso al KALA si era da poco spostata dal luogo (Martinsicuro) ove si trovava ospite del CELA, che i due indagati, alla stregua degli elementi documentali acquisiti, risultavano avere realizzato ulteriori due furti in epoca non distante dai fatti per cui è ricorso e che nel corso delle interlocuzioni i due indagati palesavano di trovarsi a poca distanza tra di loro e si accordavano per ricongiungersi "un po più avanti" rispetto al punto in cui li aveva lasciati tale Arjan. 2.1 Ulteriore elemento di conforto alla prospettazione accusatoria, genericamente contestato nel ricorso del CELA, è rappresentato dal fatto che l'appartenente alle forze dell'ordine che aveva proceduto all'ascolto delle interlocuzioni telefoniche registrate tra i due indagati, ha dichiarato di avere riconosciuto nella voce dell'interlocutore del KALA quella dell'odierno ricorrente, a lui nota. A fronte della linearità e congruenza della suddetta motivazione del giudice distrettuale va altresì rammentato che il [OSCURATO:PERSONA] ha in più occasioni evidenziato la adeguatezza indiziaria del riconoscimento vocale eseguito dall'agente di P.G. che procede all'ascolto (sez.6, n.18453 del 28.2.2012, Cataldo e altri, Rv.252712), soprattutto se confortato dal contenuto delle conversazioni intercettate, così come l'indicazione di altra circostanza ed elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare • oggettivi segni sintomatici di segno contrario (sez.5, n.20610 del 9 Marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281265; sez.2, n.12858 del 27.1.2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv.269900; sez.6, n.13085 del 3.10.2013, Amato e altri, Rv.259478). 2.2 La motivazione della sentenza sul punto appare pertanto logica e priva di contraddittorietà evidenti e non si presta pertanto a essere sindacata nel presente giudizio di legittimità. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c
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