CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026
Cassazione n. 13913/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -nonchè controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLAD'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22085/2023- controricorrente -N umero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13913/2026avverso la sentenza n. 375/2023 della CORTE D'APPELLO diData pubblicazione 13/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].R.G. 22085/23Rilevato che:Con sentenza del giorno 23.5.2023 n. 375, la Corte d’appello dicoop. avverso la sentenza del tribunale di Lucca, che avevarespinto i ricorsi riuniti proposti da quest’ultima società, voltiall’accertamento negativo dell’obbligo contributivo inriferimento ai soci dipendenti della cooperativa, relativiall’impugnazione di un verbale ispettivo Inps, del certificato divariazione del rapporto assicurativo Inail e al conseguenteavviso di addebito.Il Tribunale rigettava tali ricorsi, all’esito dell’istruttoriadocumentale (in particolare, il verbale ispettivo) e testimoniale,avendo gli enti previdenziali assolto all’onere della prova, suglistessi gravanti, circa la sussistenza degli indici tipici dellasubordinazione.La Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado,precisando che secondo la giurisprudenza di legittimità, lacontribuzione obbligatoria da parte delle società cooperative infavore dei soci lavoratori, non richiede la sussistenza di unrapporto subordinato in senso tecnico, in quanto sonoassoggettati a contribuzione previdenziale nella gestionedipendenti, i compensi corrisposti dalle società cooperative aipropri soci che abbiano svolto attività lavorativa in manieracontinuativa e non saltuaria e il rapporto non si atteggi comeprestazione di lavoro autonomo.Numero registro generale 22085/2023Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA]. soc. coop. ricorre inN umero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13913/2026cassazione sulla base di tre motivi, illustrati da memoria,Data pubblicazione 13/05/2026mentre Inps e Inail hanno resistito con controricorso e l’Inail hadepositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giornidall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.Considerato che:Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2697 c.c.,perché la Corte d’appello aveva erroneamente ribaltato l’onereprobatorio a carico della cooperativa, al fine di dimostrarel’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, mentre glienti convenuti dovevano solo dimostrare che il lavoro fosseprestato dai soci, in modo continuativo.Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce ilvizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1 comma 3 edell’art. 4della legge n. 142/01, dell’art. 1 comma 114 dellalegge n. 208/15 e dell’art. 7 della legge n. 443/85, perchéerroneamente, la Corte d’appello aveva fissato il criterio didistinzione, a fini contributivi, fra un socio lavoratore dipendentee un socio artigiano, nella circostanza che le prestazioni delsocio dipendente debbano avere carattere sostanzialmentecontinuativo e non saltuario, quando anche le prestazioni deisoci artigiani, all’interno di una cooperativa, sono svolte in viacontinuativa, mentre solo a fini fiscali, il comma 114 dell’art. 1della legge 208/15 (legge di stabilità2016) ha ricondotto airedditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, il trattamentoeconomico dei soci delle cooperative artigiane, mentre iltrattamento previdenziale (gestione artigiani), ad avviso dellasocietà ricorrente, è quello previsto a seconda della forma diNumero registro generale 22085/2023Numero sezionale 1881/2026rapporto giuridico instaurato dal socio della cooperativNuam,e roc odi nra ccolta generale 13913/2026Data pubblicazione 13/05/2026quest’ultima.Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il viziodi violazione di legge, in particolare, dell’art. 2094 c.c., inrelazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perchéerroneamente, la Corte del merito aveva dato rilevanza allosvolgimento dell’attività in maniera continuativa e non saltuariae non già ad altre risultanze istruttorie.Il primo motivo è inammissibile in quanto la doglianza(apparentemente di violazione di legge) contestal’accertamento in fatto espresso dalla Corte del merito (cfr. pp.4-5) secondo cui i soci prestavano la loro attività lavorativa afavore della cooperativa, in maniera continuativa e nonsaltuaria, mentre dalle risultanze istruttorie non emergeva chela prestazione degli otto lavoratori si atteggiasse come rapportodi lavoro autonomo; non viene dunque in rilievo la regola delriparto dell’onere probatorio, perché la Corte d’appello haproceduto all’accertamento delle concrete modalità disvolgimento dei rapporti di lavoro e, sulla decisione, non hannoinfluito la distribuzione dell’onere probatorio e le conseguenzedel suo mancato assolvimento.Il secondo e il terzo motivo che possono essere oggetto di unesame congiunto sono infondati.A prescindere dalle considerazioni teoriche, la Corte di appelloha condiviso il giudizio del Tribunale che, sulla base di plurimi econvergenti elementi, ha qualificato i rapporti in termini dilavoro subordinato.Nella sostanza, i giudici di appello hanno applicato i principi diquesta Corte che, ai fini della qualificazione in termini diautonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoroche il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca conNumero registro generale 22085/2023Numero sezionale 1881/2026la propria adesione o successivamente all'instaurazioNnumee rod dei ral ccolta generale 13913/2026Data pubblicazione 13/05/2026rapporto associativo, il nomen iuris attribuito in linea generalee astratta nel regolamento che definisce l'organizzazione dellavoro dei soci e la peculiarità del rapporto mutualisticoconnesso a quello di lavoro, pur configurandosi come elementinecessari di valutazione, non rivestono portata dirimente. A taleriguardo, occorre infatti dare prevalenza alle concrete modalitàdi svolgimento del rapporto di lavoro. In particolare, quando laprestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare,ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e ilcriterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatoreall'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare nonrisulti, in quel particolare contesto, significativo, occorre farericorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la duratadel rapporto, le modalità di erogazione del compenso, laregolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una purminima organizzazione imprenditoriale, anche con riferimentoal soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti,l'eventuale assunzione di un rischio d'impresa con un effettivocontrollo sulla gestione aziendale, la sussistenza di un autenticopotere di autorganizzazione in capo al prestatore, desuntoanche dalla eventuale concomitanza di altri rapporti di lavoro.Tali elementi devono essere valutati nella loro vicendevoleinterazione (cfr. Cass. nn. 25621/25, 31683/22).Nella specie, la Corte d’appello ha specificamente accertato sullabase delle risultanze documentali e testimoniali (pp. 4-5) che isoci lavoratori osservavano un orario fisso e continuativo, icompiti era distribuiti dall’amministratore unico, ogni mattina,lo stesso amministratore impartiva le direttive circa i lavori dasvolgere, le attrezzature erano fornite dalla cooperativa e ilcompenso consisteva in un importo determinato in base alle oreNumero registro generale 22085/2023di lavoro e al livello delle mansioni e veniva versato tutti i mesi:N umero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13913/2026pertanto, può senz’altro concludersi che le mansioni svolte daiData pubblicazione 13/05/2026soci della cooperativa erano tipiche di un lavoratore dipendentee non certo di un lavoratore autonomo.Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di litesecondo quanto meglio indicato in dispositivo, in favore dei dueEnti convenuti.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidanell’importo di € 8.800,00, in favore dell’Inail e di € 8.000,00,in favore dell’Inps, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% perspese generali, oltre accessori di legge, in favore di ciascunente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ovedovuto, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, anorma del comma 1 – bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.4.2026.Il PresidenteDott.ssa Gabriella MarcheseNumero registro generale 22085/2023Numero sezionale 1881/2026Numero di raccolta generale 13913/2026Data pubblicazione 13/05/2026