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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 42302/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata ) ‘41) fro,f)vi.in I i ;--orto frn rt5tnig Considerato che il ricorso è manifestamente infondato; Rilevato, infatti, che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge ed il vizio di motivazione; Ritenuto, al riguardo, che la valutazione probatoria e l'accertamento della obiettiva sussistenza nella condotta dell'imputato degli elementi costitutivi del contestato delitto di incendio, insieme con la statuizione di adeguatezza della pena inflitta, risultano, invero, puntualmente e coerentemente motivati da entrambi i giudici di merito con riferimento a specifici criteri fattuali, insindacabili in quanto tali in sede di legittimità; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 42302/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris