CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35015/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 112-8961/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Torino, con sentenza 7 ottobre 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale del medesimo capoluogo 1'8 ottobre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa seriale (640 cod. pen.) commessi con uso di carta prepagata accesa spendendo i documenti di identità del prevenuto. 1.1. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo il seguente motivo: vizi esiziali della motivazione, ex art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non avendo i giudici di merito aderito alla prospettazione difensiva che ipotizzava il difetto di consapevolezza in capo al ricorrente della funzione svolta dal documento di identità imprestato ad uno sconosciuto. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. L'unico motivo di ricorso risulta generico, oltre che reiterativo di doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame: questo, pertanto, deve considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 581 comma 1 lett. d), all'inammissibilità (Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253849; Sez. 6, Sentenza n. 23014 del 29/04/2021 Rv. 281521; Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277710). Tanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, risulta logicamente corretta; la Corte territoriale ha compiutamente dato conto delle ragioni per le quali l'imputato doveva considerarsi responsabile del delitto di truffa, in ragione delle circostanze di fatto non controvertibili e del dolo eventuale ravvisabile nell'aver ceduto il proprio documento in cambio di qualche utilità a soggetto sconosciuto. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si stima equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 giugno 2023.