CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17087/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 8 febbraio 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia, pronunciata il 23 settembre 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 635, secondo comma n. 3, cod. pen. con recidiva specifica infranquinquennale e reiterata, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alle contestate aggravanti e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge per omessa assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato secondo quanto prescritto dal d.lgs. 7/2016, è manifestamente infondato in quanto in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità dal momento che il giudizio di equivalenza o di sub-valenza delle circostanze aggravanti rileva soltanto "quoad poenam" e non incide sulla qualificazione giuridica del fatto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge per omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è altresì manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici contrari alla legge e all'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, trattandosi di pena inferiore alla misura media edittale, per assolvere all'obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice faccia riferimento alla equità della stessa (v. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01), come avvenuto nella specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]!TATA - [OSCURATO:PERSONA]