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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 12195/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo ,..e.o? (‘.A.41' Au-4-ttn 51_,‘-C? y ; (422-rik udito_il-efiférisore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di porto, senza giustificato motivo, di due coltelli (fatto del 17 settembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA]).

La pena inflitta è quella di euro duemila di ammenda.

In motivazione si evidenzia che a seguito di perquisizione del veicolo guidato dalla Cascino (un furgone modello [OSCURATO:PERSONA]) vennero rinvenuti i due coltelli descritti nella imputazione, uno nel vano portaoggetti e uno nella borsetta della donna.

Non veniva fornita, al momento del fatto, alcuna giustificazione del porto. 1.1 Nel valutare le caratteristiche obiettive del fatto il Tribunale evidenzia che lo stesso non può ritenersi di 'minima offensività' anche in ragione della duplicità di strumenti di offesa e della esistenza di un precedente specifico a carico della Casci no.

Si ritiene, in ogni caso, di applicare la circostanza attenuante della lieve entità (art. 4 comma 3 seconda parte I.n. 110 del 1975) in rapporto alla natura degli oggetti rinvenuti.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello - qualificato in ricorso per cassazione - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si rappresenta, in sostanza, vizio di motivazione della sentenza.

Come noto al giudice di primo grado il veicolo era intestato al convivente della imputata, [OSCURATO:PERSONA].

Non poteva pertanto attribuirsi la condotta di porto alla Cascino, soltanto perché costei si era posta alla guida del mezzo, né risultano documentate particolari circostanze di fatto tali da concretizzare la offensività della condotta. 2.2 Al secondo motivo si insiste per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. .

La particolare tenuità del fatto è stata ingiustamente negata.

Si è fatto riferimento alla duplicità di strumenti di offesa ma si evidenzia che al più alla Cascino poteva attribuirsi il possesso del coltello rinvenuto nella borsetta, per le ragioni già evidenziate sopra.2.3 Al terzo motivo si impugna il diniego della sospensione condizionale della pena, non essendovi alcuna reale ragione ostativa.

Il precedente indicato in sentenza non comportava il raggiungimento del limite per la concedibilità di una secondo sospensione condizionale.

3. Il ricorso, così come qualificata l'impugnazione, va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al profilo di attribuzione della condotta va rilevato che le argomentazioni espresse in sentenza non appaiono manifestamente illogiche.

Si è evidenziato, in particolare, come anche il secondo coltello (quello custodito nel vano portaoggetti) fosse ben visibile e nella immediata disponibilità della Cascino.

Non vi è pertanto possibilità alcuna di rivalutazione della statuizione di merito. 3.2 Anche gli ulteriori profili di critica sono manifestamente infondati in ragione della piena coerenza logica delle argomentazioni espresse in sede di merito.

La condotta riguarda il porto di entrambi gli strumenti e non può integrare, per tale ragione, la ipotesi della particolare tenuità del fatto.

La valutazione in punto di diniego della pena sospesa risulta non sindacabile perché ancorata al dato obiettivo della ricaduta nel reato.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore delta cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 6 dicembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/01/2023 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha concluso chiedendo ,..e.o? (‘.A.41' Au-4-ttn 51_,‘-C? y ; (422-rik udito_il-efiférisore Trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 4 gennaio 2023 il Tribunale di Enna ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione di porto, senza giustificato motivo, di due coltelli (fatto del 17 settembre 2019, in [OSCURATO:PERSONA]). La pena inflitta è quella di euro duemila di ammenda. In motivazione si evidenzia che a seguito di perquisizione del veicolo guidato dalla Cascino (un furgone modello [OSCURATO:PERSONA]) vennero rinvenuti i due coltelli descritti nella imputazione, uno nel vano portaoggetti e uno nella borsetta della donna. Non veniva fornita, al momento del fatto, alcuna giustificazione del porto. 1.1 Nel valutare le caratteristiche obiettive del fatto il Tribunale evidenzia che lo stesso non può ritenersi di 'minima offensività' anche in ragione della duplicità di strumenti di offesa e della esistenza di un precedente specifico a carico della Casci no. Si ritiene, in ogni caso, di applicare la circostanza attenuante della lieve entità (art. 4 comma 3 seconda parte I.n. 110 del 1975) in rapporto alla natura degli oggetti rinvenuti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello - qualificato in ricorso per cassazione - [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Al primo motivo si rappresenta, in sostanza, vizio di motivazione della sentenza. Come noto al giudice di primo grado il veicolo era intestato al convivente della imputata, [OSCURATO:PERSONA]. Non poteva pertanto attribuirsi la condotta di porto alla Cascino, soltanto perché costei si era posta alla guida del mezzo, né risultano documentate particolari circostanze di fatto tali da concretizzare la offensività della condotta. 2.2 Al secondo motivo si insiste per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen. . La particolare tenuità del fatto è stata ingiustamente negata. Si è fatto riferimento alla duplicità di strumenti di offesa ma si evidenzia che al più alla Cascino poteva attribuirsi il possesso del coltello rinvenuto nella borsetta, per le ragioni già evidenziate sopra.2.3 Al terzo motivo si impugna il diniego della sospensione condizionale della pena, non essendovi alcuna reale ragione ostativa. Il precedente indicato in sentenza non comportava il raggiungimento del limite per la concedibilità di una secondo sospensione condizionale. 3. Il ricorso, così come qualificata l'impugnazione, va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto al profilo di attribuzione della condotta va rilevato che le argomentazioni espresse in sentenza non appaiono manifestamente illogiche. Si è evidenziato, in particolare, come anche il secondo coltello (quello custodito nel vano portaoggetti) fosse ben visibile e nella immediata disponibilità della Cascino. Non vi è pertanto possibilità alcuna di rivalutazione della statuizione di merito. 3.2 Anche gli ulteriori profili di critica sono manifestamente infondati in ragione della piena coerenza logica delle argomentazioni espresse in sede di merito. La condotta riguarda il porto di entrambi gli strumenti e non può integrare, per tale ragione, la ipotesi della particolare tenuità del fatto. La valutazione in punto di diniego della pena sospesa risulta non sindacabile perché ancorata al dato obiettivo della ricaduta nel reato. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore delta cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 6 dicembre 2023
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