CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e per il rigetto degli altri [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1. settembre 2021 e in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, il Tribunale di Genova, quale Giudice del riesame delle misure personali, ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di associazione dedita allo spaccio di stupefacenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] altresì come dirigenti), e per molteplici fatti di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, siccome rispettivamente ascritti; la misura degli arresti domiciliari per [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato associativo e per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6 nonché 80, comma 1 lett. b) d.P.R. 309 del 1990; infine la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza per [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato associativo e per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6 nonché 80, comma 1 lett. b) d.P.R. 309 del 1990. 2. Avverso il predetto provvedimento sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno ([OSCURATO:PERSONA]), due ([OSCURATO:PERSONA]), tre ([OSCURATO:PERSONA]), sei (Musano) e quattro (Mannini) motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] (capi 1, 3, 12, 19, 20, 23-26, 35, 36) 3.1. Il ricorrente - espressamente dichiarando di impugnare i punti dell'ordinanza ove si è ritenuta la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato nonché l'adeguatezza della misura custodiale massima - ha contestato l'errata applicazione degli artt. 274, comma 1 lett. c) e 275, comma 3 lett. c) cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990; la mancanza di motivazione quanto ai criteri oggettivi di cui all'art. 133 cod. pen. e la contraddittorietà dello stesso percorso argomentativo relativamente ai criteri soggettivi della medesima norma, nonché infine carenza di motivazione avuto riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. In particolare, quanto al pericolo attuale e concreto di reiterazione nel reato, il ricorrente ha osservato che dal mese di febbraio 2019, giorno del sequestro della sostanza stupefacente di cui al capo 35, non aveva più avuto rapporti col fratello [OSCURATO:PERSONA], vero dominus della vicenda. Dalla documentazione prodotta dallo stesso Pubblico ministero era emerso che il ricorrente, unitamente al padre, aveva da quel momento operato nella ditta di falegnameria di famiglia nel territorio brianzolo, mentre il fratello - in affidamento terapeutico in provincia di [OSCURATO:PERSONA] - lavorava con la compagna nel settore della compravendita di autovetture nella zona tirrenica. Ciò posto, siffatti elementi non erano stati considerati nonostante la specifica critica in proposito mossa a suo tempo dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva appunto negato l'emissione di misure cautelari su tali presupposti di fatto, tenuto conto del tempo trascorso e della recisione dei legami col sodalizio. In proposito, invece, l'ordinanza impugnata aveva affermato che solamente in tal modo sarebbe stato possibile il controllo degli indagati, mentre ciò non poteva dipendere dall'eventuale disorganizzazione oggettiva o soggettiva delle Forze dell'ordine, laddove il ricorrente nell'ultimo triennio non aveva commesso violazioni di sorta. 4. [OSCURATO:PERSONA] (capi da 1 a 12, da 14 a 24, 28, 30, 31, 33, 35, 36) 4.1. Il ricorrente, premesso di essere seguito dal Sert di Massa e di svolgere attività lavorativa nella ditta della compagna corrente in Massa, e richiamati i principi fissati in tema del reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, ha osservato - lamentando al riguardo violazione di legge - che la prova della partecipazione all'associazione era stata desunta solamente dalla serialità dei pretesi scambi di stupefacente, mentre - quanto alla natura dello stupefacente oggetto di cessione, e in carenza di sequestri - l'unico elemento specifico era dato da una acquirente, che aveva invero parlato solamente di hashish e non di cocaina. 4.1.1. In proposito, dalla mera trasposizione nel corpo dell'ordinanza impugnata dell'informativa finale poteva desumersi che il ricorrente non assumeva il preteso ruolo di figura centrale dell'indagine, bensì quasi come operatore autonomo al centro di traffici illeciti di plurima origine. In ogni caso, peraltro, vi era stata totale cessazione dell'attività illecita dalla fine del mese di febbraio 2019, ed infatti il Pubblico ministero, benché sollecitato dal Giudice per le indagini preliminari, alcunché era stato in grado di produrre al riguardo. 4.2. Col secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quanto alla necessità di adottare la misura cautelare della custodia in carcere, dal momento che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione nel reato non era stata accompagnata da alcuna idonea motivazione circa l'esistenza di fatti concreti dai quali dedurre il pericolo. Né era stato parimenti spiegato per quali ragioni avrebbe dovuto impedirsi al ricorrente di affrontare il processo in stato di libertà, ovvero gravato da provvedimento meno afflittivo. In realtà le esigenze cautelari non sussistevano sotto alcun profilo indicato dall'art. 274 cod. proc. pen., né sussisteva alcuna concretezza ed attualità in proposito. Mentre non vi era più alcuna vicinanza temporale dal fatto e, benché richiesto, non era stato appunto allegato alcun elemento che lasciasse ritenere l'esistenza di indici recenti relativi al pericolo di concretizzazione dei rischi di ricaduta nel delitto. 5. [OSCURATO:PERSONA] (capi 16, 36) 5.1. Con i primi due motivi il ricorrente (indagato - oltre che per il reato associativo - per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4 e 6 nonché 80, comma 1, lett. b) d.P.R. 309 del 1990) ha lamentato violazione di legge e vizio motivazionale, dal momento che doveva ritenersi l'assenza dei gravi indizi di colpevolezza tanto in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309 (capo 16) quanto avuto riguardo alla fattispecie di cui all'art. 74 cit. (capo 36), comunque non sussistendo esigenze cautelari. 5.1.1. In particolare, dalla motivazione dell'ordinanza non si desumeva alcun elemento da far presumere una qualche partecipazione consapevole del ricorrente all'ipotizzato trasporto illecito di stupefacente fino in Germania. Al contrario, dal tenore stesso delle condotte non poteva evincersi alcunché di illecito nel viaggio, compatibile con l'attività lavorativa del ricorrente, e non vi erano riscontri tipici di un'attività delittuosa, dovendosi probabilmente trattare di una confusione tra due viaggi effettuati in Germania, nell'altro dei quali aveva agito da solo [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Col terzo motivo, quanto ad attualità e concretezza del pericolo e ad adeguatezza della misura, al ricorrente dopo l'arresto risalente al 22 luglio 2018 non erano stati contestati altri reati fine, ed allo stesso non erano stati attribuiti ruoli particolari nell'associazione, la cui attività era venuta meno al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. In relazione al trasporto di stupefacente che aveva originato l'arresto del ricorrente, dagli atti si evinceva che ciò era stato dovuto solamente all'aiuto prestato in qualità di genitore all'illecito compiuto dal figlio. In ogni caso il relativo e conseguente affidamento in prova al servizio sociale si era concluso positivamente. Vi era stato quindi comunque un allontanamento dal cammino criminale, non considerato dall'ordinanza impugnata, la quale si era limitata a riproporre la richiesta del Pubblico ministero senza indagare se le esigenze cautelari avrebbero potuto essere altrimenti soddisfatte. 6. Ricorso Musano (capi 16, 23, 36) 6.1. Con i primi due motivi, ed in particolare quanto al fatto contestato sub 16 sono stati riproposti i profili di censura già formalizzati da [OSCURATO:PERSONA] quanto alla ritenuta mancata consapevolezza dell'oggetto del trasporto, cui il ricorrente aveva partecipato per fare una cortesia al nipote [OSCURATO:PERSONA] e per fare compagnia al padre di costui Filippo, ormai anziano, nella lunga trasferta automobilistica in Germania. D'altronde detta trasferta, dal momento che si parlava di divano e di campione, rientrava comunque nell'attività della ditta di mobili di famiglia. 6.1.1. In relazione al capo sub 23, non sussisteva alcun riferimento al ricorrente, se non la circostanza che fosse compagno di viaggio di [OSCURATO:PERSONA] nel trasporto di una partita di stupefacente. 6.2. Col terzo, quarto e quinto motivo, invocando inosservanza di legge e vizio di motivazione, il ricorrente ha lamentato assenza dell'elemento soggettivo ed oggettivo del reato associativo, eccependo altresì la mancata prova della partecipazione del ricorrente.In proposito, il suo contributo si era concretizzato nel trasporto di un'autovettura in Spagna, dove il veicolo era stato dotato di doppio fondo, e nel rientro del mezzo in Italia fino a Ventimiglia, allorché venne scoperta la manomissione della vettura. Al più poteva quindi discorrersi di un'ipotesi concorsuale semplice, e non del contributo ad un'ampia serie non determinata di delitti in un rapporto di stabile consapevole collaborazione. 6.3. Col sesto motivo, quanto a pericolo di reiterazione e adeguatezza della misura, non era stato valutato il fatto della scissione dei rapporti con i coindagati, ,non era stata evidenziata alcuna frequentazione di interesse investigativo, né vi erano elementi idonei a sostenere l'attualità delle esigenze cautelari (tra l'altro il ricorrente era stato definito dai suoi coindagati come persona inaffidabile). 7. Ricorso Mannini (capi 9, 21, 29, 35, 36) 7.1. Il ricorrente ha osservato, con i primi tre motivi, che i rapporti erano intrattenuti solamente con [OSCURATO:PERSONA], senza alcun contatto con gli altri pretesi associati. Al più poteva quindi parlarsi di ipotesi c'oncorsuali, senza alcuna consapevolezza di partecipare ad un'associazione stabile e permanente. Lo stesso deposito di sostanza stupefacente nei locali nella propria disponibilità era stato solamente occasionale,. sì che non poteva desumersi per facta concludentia la partecipazione consapevole al sodalizio. 7.2. Col quarto motivo anche il ricorrente ha ribadito le censure quanto ad attualità e concretezza del pericolo, nonché in relazione all'adeguatezza della misura cautelare. Né l'avvenuto arresto del mese di ottobre 2019 poteva essere posto in connessione con i fatti oggetto di indagine. 8. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e del rigetto degli altri. [OSCURATO:PERSONA] 9. I ricorsi sono complessivamente infondati. 10. [OSCURATO:PERSONA] 10.1. In relazione al motivo di doglianza, è già stato ricordato che, in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). Vero è, infatti, che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 cit., in relazione al quale l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). 10.1.1. A questo proposito l'ordinanza impugnata ha osservato per un verso che gli ultimi reati fine risalivano al mese di febbraio 2019, ossia circa due anni prima della richiesta del Pubblico ministero; accanto a ciò il lasso temporale intercorso non poteva dirsi incongruo, tenuto conto dei tempi di redazione dell'informativa finale di polizia giudiziaria, attesa la mole delle indagini, e di quelli di formazione della richiesta del Pubblico ministero. D'altro canto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano anche precedenti specifici, mentre lo stesso Mannini era stato arrestato nell'autunno del 2019 sempre per traffico di stupefacenti, laddove in ogni caso era emerso dalle dichiarazioni di un coindagato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe offerto per il pagamento delle spese legali di costui. Per quanto invero concerne la gravità indiziaria, ancorché non posta espressamente in dubbio dal ricorrente, l'ordinanza del Tribunale ha dato comunque conto - contrariamente agli assunti difensivi - che in più occasioni il ricorrente si è trovato consapevolmente coinvolto (altresì ricevendo costanti informazioni dal fratello [OSCURATO:PERSONA]) in traffici illeciti anche tra la Lombardia, zona di operatività di tutta la famiglia Mastrosimone, e l'alta Toscana, in cui agiva in particolare [OSCURATO:PERSONA]. 10.1.2. In definitiva, quindi, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (col rilievo che il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)(Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; cfr. altresì Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452).Ciò posto, detta presunzione relativa - proprio alla stregua dei molteplici rilievi che precedono - non risulta affatto superata da alcuna sicura prova contraria. 10.1.3. Il ricorso, pertanto, non merita accoglimento. 11. [OSCURATO:PERSONA] 11.1. In relazione al primo profilo di censura, il ricorrente ha inteso dedurre che il non contestato compendio indiziario concernente i singoli reati-fine della pretesa associazione doveva ritenersi compatibile con una posizione del ricorrente quale mero sostanziale "procacciatore d'affari" del sodalizio criminoso. In proposito, peraltro, e proprio in riferimento al rivendicato ruolo che sarebbe stato ricoperto dal ricorrente, è stato osservato - con orientamento risalente mai smentito - che il reato associativo, specie con riferimento all'attività di procacciamento e spaccio di sostanze stupefacenti, non richiede una struttura articolata o complessa o una esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento, né risulta ostativa alla configurabilità del reato associativo neppure la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono (Sez. 5, n. 11899 del 05/11/1997, Saletta, Rv. 209646). Tant'è che, al riguardo e contrariamente alla visione riduttiva propugnata dal ricorrente, l'ordinanza censurata ha anche dato conto che l'ipotizzata associazione - ed in proposito gli indizi cautelari appaiono di ben elevata consistenza - poteva contare su un "magazzino" per ogni necessità, mentre era stato altresì deciso di provvedere alla modifica di un'autovettura tramite la creazione di doppio fondo, dall'evidente finalità illecita, laddove in ogni caso il sodalizio poteva fare conto anche sul furgone della ditta dei Mastrosimone. A questo proposito, tra l'altro, per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583). Ed in specie il provvedimento impugnato ha appunto dato conto delle articolazioni strumentali e della stessa indefessa mobilità degli associati - ed in particolare del ricorrente - sul territorio non solo nazionale. A ben vedere, in ogni caso il ricorrente non ha affatto smentito l'esistenza di un'associazione, limitandosi a ritagliare per sé un ruolo gregario che l'ordinanza censurata ha invece ritenuto di ben diversamente leggere, attribuendogli invece il ruolo di vertice assieme al fratello [OSCURATO:PERSONA].11.2. In relazione al secondo motivo di ricorso, quanto alle esigenze cautelari, va anzitutto integralmente richiamato quanto osservato sub 10 in ordine al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che il Tribunale del riesame ha appunto altresì rievocato l'offerta del ricorrente di pagare le spese processuali ad uno dei coindagati, secondo quanto dichiarato da quest'ultimo. In proposito, a fortiori, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non 'solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita (cfr. Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216). In specie, il Tribunale ha appunto altresì rievocato la stabile dedizione del ricorrente all'attività di spaccio e le plurime condanne subite nel decennio trascorso, elementi che, uniti alla gravità delle condotte in esame, non hanno correttamente consentito il superamento della presunzione, ancorché relativa, circa l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere. 12. [OSCURATO:PERSONA] 12.1. In relazione ai primi due motivi, e come è stato correttamente evidenziato dallo stesso Procuratore generale, il ricorrente si è limitato a fornire la propria ricostruzione dei fatti che lo hanno coinvolto, contestando l'interpretazione che delle vicende aveva fornito il provvedimento impugnato. In particolare, quanto al capo 16, il ricorrente - titolare della ditta di mobili di famiglia - era stato contattato dal figlio per eseguire una consegna di un "divano" in Germania. Anche a prescindere dall'eloquente condotta tenuta dal ricorrente, uscito di casa per parlare all'uopo più riservatamente col figlio, sebbene si trattasse in teoria di una semplice consegna di un "divano" prodotto dalla sua azienda, l'utilizzo del termine "divani" ha accompagnato altra vicenda parallela, allorché il / ricorrente - del tutto consapevole e probabilmente non lieto dell'attività dei figli, circostanza evidenziata nel ricorso, ma comunque non restio a procedere nelle illiceità - era stato arrestato e poi giudicato per essere stato trovato nella detenzione di "70 divani", ossia di settanta chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana trasportati nell'autovettura da lui guidata. In realtà, quanto al reato associativo, non sussiste contestazione quanto. all'esistenza della fattispecie, laddove il Tribunale del riesame ha evidenziato come il ricorrente, conscio del ruolo dei figli, si era sempre risolto comunque a mettere a disposizione la propria persona, i propri automezzi e la propria ditta. 12.2. Parimenti prive di fondamento si presentano le doglianze in ordine alle esigenze cautelari, dal momento che l'età del ricorrente e la distanza temporale dai fatti - ancorché l'ordinanza abbia attribuito allo stesso indagato partecipazione non irrilevante al sodalizio criminoso, proprio in ragione degli ausili consapevolmente ed oggettivamente assicurati all'associazione - sono stati ragionevolmente considerati nell'applicazione della sola detenzione domiciliare. 13. Ricorso Musano 13.1. In relazione ai primi due motivi di ricorso, e a prescindere da quanto sarà osservato infra in relazione alla dedotta partecipazione del ricorrente all'associazione di cui all'art. 74 cit., è stato ribadito da questa Corte di legittimità che, in terna di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). 13.1.1. In specie - a parte il riferimento in sé ambiguo alla somma di euro 22.000 quale controvalore dello stupefacente trasportato, importo in tesi riferibile ad altro capo d'imputazione - la censura si è appuntata proprio sull'interpretazione della vicenda, di cui al capo 16), siccome operata dal Tribunale del riesame, quanto al ruolo dell'odierno ricorrente, immediatamente resosi disponibile ad accompagnare il coindagato [OSCURATO:PERSONA] in una trasferta in Germania. Allo stesso tempo è stata lamentata l'estraneità del ricorrente all'episodio sub 23), dove il Musano sarebbe stato solamente compagno di viaggio di [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, vero è che in relazione al secondo episodio viene dato atto della sola presenza del Musano, ma il ricorrente in effetti si lamenta in questa sede di legittimità proprio della - ritenuta - forzata interpretazione degli atti investigativi. Il Tribunale e prima ancora il G.i.p. sarebbero stati invero indotti ad una colpevolizzante lettura del materiale processuale soprattutto in relazione alla vicenda dell'autovettura dotata di doppiofondo (v. anche in fra), episodio dal quale è stata tratta l'incondizionata disponibilità del ricorrente ad ogni esigenza dell'associazione, ed anche in tal senso la motivazione del provvedimento è implicitamente desumibile dal contesto delle emergenze e dalla complessiva conseguente non illogica esegesi compiuta del materiale processuale. 13.2. In ordine poi ai tre successivi profili di censura, che parimenti possono essere esaminati congiuntamente, va ricordato che ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico è necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio, si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (ad es. Sez. 6, n. 7387 del 03/12/2013, dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). In proposito vero è che la posizione del ricorrente si presenta marginale rispetto ai vertici del sodalizio e dettata soprattutto da spicciole motivazioni economiche in ragione della difficile condizione personale; d'altro canto la messa a disposizione dell'indagato rispetto alle esigenze dell'associazione è emersa netta e incondizionata e, comunque, del tutto plausibile in relazione al momento cautelare. In tal senso l'ordinanza impugnata ha attribuito altresì plastico rilievo proprio alla condotta dello stesso Musano, consenziente intestatario di autovettura destinata ad essere dotata di doppio fondo. Al riguardo il ricorrente si era reso appunto disponibile a condurla personalmente in Spagna e a farla rientrare nello Stato — sempre ponendosi alla guida dell'automezzo - al termine dell'operazione di modifica. Laddove lo stesso ricorrente si era preoccupato di confrontarsi con i Mastrosimone ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), affinché giustificassero adeguatamente con i terzi i ritardi nel rientro in Italia del veicolo così illecitamente attrezzato. Laddove un'operazione del genere — come è stato correttamente evidenziato dall'ordinanza impugnata — dava pieno e ragionevole conto dell'esistenza di un programma criminoso tendenzialmente indeterminato nei tempi e nella reiterazione, attesa la predisposizione di strumenti destinati ad un impiego in sé ripetuto, e di una piena consapevole adesione da parte del ricorrente, che in tal modo veniva a capo in qualche misura dei propri problemi economici. 13.3. In relazione poi all'ultimo profilo di censura, la prognosi di pericolosità è stata già complessivamente richiamata, tanto più che la posizione personale del ricorrente, del quale non consta alcuna certa soluzione di continuità nei riguardi dell'associazione così strutturata, è tale da ipotizzare una probabile ricaduta proprio per le motivazioni che stanno alla base del suo coinvolgimento. A questo proposito la misura cautelare adottata è conseguente, del tutto coerente rispetto ai rilievi formulati dall'ordinanza impugnata. Proprio in ragione della modalità partecipativa del ricorrente, il quale in effetti dipendeva dalle iniziative altrui che gli venivano commissionate (soprattutto in relazione alla costante disponibilità a muoversi sul territorio), l'ordinanza ha infatti inteso contenere la misura -cautelare nell'obbligo di dimora nel Comune di residenza.14. Ricorso Mannini 14.1. L'ordinanza impugnata ha attribuito al ricorrente il ruolo di custode e "magazziniere" dello stupefacente di pertinenza dell'associazione. E' stato già osservato da questa Corte di legittimità che la sistematica, incondizionata, e consapevole messa a disposizione di propri locali ai componenti di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, per consentirne l'utilizzo come base logistica ed organizzativa, integra una condotta di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto consente all'organizzazione di operare per realizzare il programma criminoso (Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166). Al riguardo il provvedimento censurato ha dato conto delle dichiarazioni rese in proposito a terzi dall'[OSCURATO:PERSONA], che in piena libertà di pensiero e di parola ebbe ad attribuire al Mannini proprio il ruolo di depositario della sostanza e di soggetto costantemente disponibile all'azione. A questo proposito le doglianze siccome formulate con i primi tre motivi scontano appunto il contrasto con il principio già richiamato sub 13.1., laddove in definitiva il ricorrente ha inteso sostenere una lettura alternativa rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale e alle considerazioni colà svolte. Tra l'altro, in ogni caso - quanto al fatto che il ricorrente non avrebbe avuto contezza degli altri associati - dalla narrativa del capo 21 si evince che il Mannini era stato intercettato a bordo del furgone di proprietà della ditta della famiglia Mastrosimone, mentre dal capo 35 emerge la conoscenza del Mannini col fratello di [OSCURATO:PERSONA], entrambi impegnati nell'acquisto di una partita di stupefacente. 14.2. 'Allo stesso tempo, tenuto conto di quanto già ritenuto sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorrente è stato arrestato nell'autunno 2019 sempre per fatti relativi al traffico di stupefacenti, in tal senso confermando le concrete possibilità di ricaduta nel delitto proprio in esito alla valutazione della singola personalità dell'indagato. 15. I motivi di impugnazione, pertanto, devono ritenersi complessivamente infondati. Ne consegue il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 15.1. Si manda