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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34104/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 15866/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e prima ancora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 40; [OSCURATO:PERSONA] civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 25780 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 1 4 ottobre 2019 R.G.N. 17016/2018.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il fatto, le questioni trattate e le statuizioni emesse nei giudizi di merito presupposti sono descritti nell’ordinanza impugnata nei termini che qui di seguito si riportano.

«Nell'anno 2000 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha commissionato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Brescia (ora cancellata dal registro delle imprese) la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001.

Il 18 gennaio del 2005 è crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo.

«La società cartiera, al fine di poter riprendere i lavori, ha inizialmente instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto a stabilire le cause dell'incidente; in seguito, ha instaurato il procedimento di perizia contrattuale nei confronti delle compagnie di assicurazione, che coprivano, per l'appunto, i danni al capannone.

«La perizia contrattuale ha riconosciuto un danno di 1.437.991,91 Euro quanto ai danni materiali, e di 352.583,78 Euro per i danni da fermo del ciclo produttivo.

Le compagnie di assicurazione però hanno corrisposto soltanto 150 mila Euro per i danni alle cose assicurate e 150 mila Euro per i danni da fermo del ciclo produttivo.

«A fronte di tale parziale pagamento la società Cartiera ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Treviso sia le compagnie di assicurazione predette che gli ingegneri che, a vario titolo, avevano partecipato alla progettazione e costruzione della struttura.

«Questi ultimi hanno conseguentemente chiesto ed ottenuto la chiamata in causa delle loro compagnie di assicurazione.

«Il Tribunale ha ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) che gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ripartendo la responsabilità di questi ultimi, senza vincolo di solidarietà, nella misura del 30% dello Zago e del 10% del R ossato (il restante a carico della società costruttrice).

«Èstato presentato appello principale da parte di costoro, ed incidentale da parte della società Cartiera.

«La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale (anziché no) la responsabilità dell'ingegnere Zago e dell'ingegnere R ossato , e condannando la [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne quest'ultimo di quanto da corrispondere alla società Cartiera».

La riforma in appello ha dunque riguardato solo la ritenuta (dal primo giudice) mancanza di solidarietà passiva tra i due ingegneri Zago e R ossato , « con conseguenti riflessi sul rapporto assicurativo rispettivo».

Al riguardo prosegue l’ordinanza revocanda evidenziando che «la decisione di appello ha ritenuto infatti i due progettisti responsabili in solido».

2. Anche nella descrizione dei motivi dei susseguenti ricorsi per cassazione è utile riportare testualmente quanto affermato nell’ordinanza qui impugnata: «Questa statuizione è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, a fronte dei quali v'è ricorso principale delle [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA].ni) che fa seguito alla istanza che le stesse [OSCURATO:SOCIETA] avevano fatto di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello, e che non ha soddisfatto l'interesse della compagnia, determinatasi quindi a fare ricorso incidentale autonomo.

«Il punto investito da tale ricorso è quello relativo al fatto che la sentenza di appello ha limitato la manleva di [OSCURATO:SOCIETA] a favore del [OSCURATO:PERSONA] al massimale di polizza mentre non ha ritenuto operante la limitazione contrattuale, che esclude la copertura assicurativa in caso di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria.

«La società [OSCURATO:PERSONA].ni aveva in realtà, tempestivamente proposto un ricorso principale autonomo avverso la sentenza della Corte di appello, proprio sulla questione della mancanza di copertura assicurativa nel caso di affermata responsabilità solidale dell'assicurato.

«Ritenendo tuttavia che la pronuncia della corte, quanto alla questione della copertura assicurativa, si potesse risolvere con una correzione di errore, le [OSCURATO:SOCIETA] hanno fatto relativa istanza, e dopo che la corte l'ha rigettata, ritenendo che la questione non potesse farsi oggetto di una correzione di errore materiale, hanno proposto ricorso incidentale riproponendo le questioni del ricorso principale.

«E dunque, l'esame delle questioni, qui si riduce, ai motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed ai motivi del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA].ni.

«Essi vertono su due questioni legate l'un l'altra.

«Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] mira a far ritenere errata l'affermazione della Corte di appellosecondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con quella degli altri autori del danno.

Questa censura ha come scopo di evitare che possa ritenersi fondato ciò che invece assume la società [OSCURATO:SOCIETA]. con il suo ricorso, ossia che la copertura assicurativa è da escludersi nel caso di responsabilità solidale».

3. L’esame dei motivi del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] è stato quindi ritenuto logicamente pregiudiziale ma ha avuto esito negativo ed il detto ricorso è stato ritenuto meritevole di rigetto.

4. Ne è seguito, dunque, l’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], che la S.C. ha ritenuto meritevole di accoglimento sulla base della seguente motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] –si legge testualmente nell’ordinanza, all’inizio di pag. 8 — « sul presupposto che la responsabilità del suo assicurato (l'ing. [OSCURATO:PERSONA]) sia solidale con quella degli altri autori del danno, adduce la limitazione di polizza, le cui cla usole escludono la copertura assicurativa in caso, per l'appunto, di responsabilità solidale dell'assicurato.

«Per meglio dire.

«Con il ricorso principale le [OSCURATO:SOCIETA] hanno formulato due motivi.

«Con il primo hanno lamentato omessa pronuncia sulla questione della inoperatività della polizza per via della ritenuta responsabilità solidale dell'assicurato; e con il secondo motivo, in subordine, la violazione degli artt. 1332, 1882 e 1905 c.c., nella parte in cui la decisione, ritenendo operante la copertura assicurativa, pur in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, avrebbe ritenuto obbligata la compagnia pur in presenza di una clausola di esclusione.

«Con il ricorso incidentale le [OSCURATO:SOCIETA] evidenziano che è intervenuta nel frattempo, ossia dopo la proposizione del ricorso principale l'ordinanza di correzione dell'errore materiale da parte della corte di appello, con la quale quest'ultima ha ritenuto di non dover provvedere, a titolo di correzione dell'errore, sulla questione della copertura assicurativa.

«Da tutto ciò si trae conferma della omissione di pronuncia in cui è incorsa la Corte di appello, che, pur sollecitata sulla questione della esclusione della polizza con apposito motivo e con apposita eccezione, non si è pronunciata.

«Ritenendo che tale omissione fosse un errore materiale le [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto istanza di correzione e la corte ha dichiarato che la questione della (omessa) pronuncia sui limiti contrattuali della assicurazione non poteva essere oggetto di correzione.

«Cosìche non v'è pronuncia sulla questione della operatività della polizza in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, e a tale omissione non si è posto rimedio con la correzione di errore materiale (avendo, correttamente la corte ritenuto che non fosse il rimedio giusto).

«Di conseguenza la sentenza va cassata»

5. Ultimo passaggio motivazionale consiste poi nel rilievo secondo cui la causa poteva essere decisa nel merito senza rinvio, « non essendovi accertamenti di fatto da compiere, e dovendo soltanto farsi affermazione della regola contrattuale violata».

Sulla scorta di tali rilievi la S.C. ha quindi enunciato, in dispositivo, la statuizione di merito, consistita nella dichiarazione di «non operatività della polizza» per cui è causa, «stante la solidarietà nella responsabilità del danno».

6. Per la revocazione di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis ( rectius : 391 - ter ) e 395 n. 4 cod. proc. civ., con unico mezzo , cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. , depositando controricorso.

Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede.

Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso.

Il ricorrentee la controricorrente ha nno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA]

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia «errore di fatto: errata lettura delle condizioni di polizza».

Rileva che la polizza oggetto di causa prevedeva che in ipotesi di responsabilità solidale la compagnia dell'assicurato rispondesse nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato e che nessuna clausola contrattuale escludeva invece la copertura assicurativa in caso di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria.

Rimarca trattarsi di errore «evidente», in quanto risultante dai documenti di causa, ed inoltre «essenziale e decisivo», atteso che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa.

Soggiunge che, peraltro, [OSCURATO:SOCIETA] mai ha eccepito l'esclusione della copertura assicurativa, avendo essa piuttosto, in tutti i gradi di giudizio, sempre richiamato il punto 8 dell'articolo 1 delle condizioni generali di polizza e, per l'effetto, dedotto che in ipotesi di condanna solidale dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] la compagnia avrebbe risposto solo nei limiti della quota di responsabilità dello stesso.

3. Il ricorso va detto anzitutto ammissibile.

3.1. Quello denunciato è , infatti, nella sua astratta prospettazione, indubbiamente un errore di fatto deducibile quale errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ricadendo su un fatto nella sua obiettiva esistenza: fatto che, ritenuto sussistente nella ordinanza e come tale posto a fondamento della statuizione di merito, si diceinvece, in tesi, univocamente escluso dai documenti in atti.

Va in proposito rammentato che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti — con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini — e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez.

U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451).

Nella stessa direzione, è stato ulteriormente precisato che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa».

Il fatto in questione è nella specie rappresentato dalla supposta esistenza di una clausola contrattuale che esclude del tutto l’obbligo assicurativo in ipotesi di accertata responsabilità solidale con terzi dell’assicurato; supposizione che invece, in tesi, è smentita dal documento di polizza in atti che, per tale ipotesi, prevede non la radicale inoperatività della polizza ma solo la limitazione dell’obbligo indennitario alla misura di riparto interno dell’obbligo ricadente sull’assicurato.

È evidente, dunque, che qui viene in rilievo non il significato di una clausola, ma la sua manifestazione esteriore, ossia l’enunciato linguistico nel suo più chiaro e univoco contenuto semantico; non dunque una attività valutativa del giudice (della quale del resto, nella specie non vi è traccia alcuna nella motivazione della sentenza, né se ne postulava l’esigenza in termini problematici nelle allegazioni o argomentazioni difensive delle parti) ma la mera percezione del dato fattuale posto a base della decisione.

3.2. È poi da escludere che ricorra nella specie l’ipotesi che escluderebbe il carattere revocatorio dell’errore, trasformandolo in errore di giudizio, non rimediabile con l’evocato strumento: quella cioè dell’avere costituito, il fatto su cui si assume essere caduto l’errore, «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

Diversamente da quanto osservato infatti dal P.M. nelle sue conclusioni, l’esistenza o meno di una clausola di radicale inoperatività della polizza, per l’ipotesi anzidetta, non costituì affatto punto controverso tra le parti, traendosi al contrario dalle argomentazioni poste a fondamento del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] —come evidenziato dal ricorrente con piena osservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (v. alle pagg. 17 – 23 del ricorso per revocazione la trascrizione per ampi stralci del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]) — ammissione del fatto che la clausola in questione prevedesse (solo) una limitazione, non la radicale esclusione, dell’obbligo indennitario.

Il tema sottoposto al vaglio della S.C. era infatti l’omessa pronuncia sulla eccezione, reiterata in appello, da [OSCURATO:SOCIETA], che opponeva detta limitazione, non essendosi mai dedotta da detta compagnia, per l’ipotesi di accertata responsabilità solidale dell’assicurato, una esclusione totale della copertura assicurativa.

3.3. Ciò posto il ricorso, oltre che ammissibile, deve dirsi anche fondato.

L’esame degli atti dà infatti piena conferma del fatto che la polizza assicurativa, all’art. 1, pt. 8, prevedesse, per il caso predetto, non l’esclusione —come erroneamente postulato nell’ordinanza revocanda — ma solo una limitazione dell’obbligo indennitario (« in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con atri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso»).

4. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere pertanto revocata nella parte in cui, decidendo nel merito, ha dichiarato«non operativa la polizza di cui è causa».

5. In sede rescissoria, avuto riguardo alle altre statuizioni, non attinte dalla revocazione, ed al percorso argomentativo che le supporta, ferma la cassazione in parte qua della sentenza d’appello, devesi disporre ilrinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia , in relazione al solo motivo accolto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che, dall’accoglimento di tale motivo, sorge la necessità di accertare la quota di responsabilità ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] onde stabilire il limite entro il quale lo stesso potrà valersi della copertura assicurativa.Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca l’ordinanza impugnata nella (sola) parte in cui, decidendo nel merito, ha dichiarato «non operativa la polizza di cui è causa»; pronunciando in sede rescissoria, ferma dunque la cassazione in parte qua della sentenza d’appello, rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, comunque in diversa composizione, affinché pronunci sulla eccezione di limitazione della copertura assicurati

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso per revocazione iscritto al n. 15866/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e prima ancora [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 40; [OSCURATO:PERSONA] civili — Revocazione — Revocazione di ordinanza della Corte di cassazione —Presupposti —Fattispecie –controricorrente – e nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso l’ordinanza n. 25780 /2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, pubblicata il 1 4 ottobre 2019 R.G.N. 17016/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte voglia dichiarare inammissibileil ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il fatto, le questioni trattate e le statuizioni emesse nei giudizi di merito presupposti sono descritti nell’ordinanza impugnata nei termini che qui di seguito si riportano. «Nell'anno 2000 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha commissionato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di Brescia (ora cancellata dal registro delle imprese) la costruzione di un capannone, che veniva ultimato nei primi mesi del 2001. Il 18 gennaio del 2005 è crollata l'arcata centrale del capannone, provocando il cedimento di parte della struttura, con danni alle attrezzature interne e con fermo del ciclo produttivo per lungo periodo. «La società cartiera, al fine di poter riprendere i lavori, ha inizialmente instaurato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, volto a stabilire le cause dell'incidente; in seguito, ha instaurato il procedimento di perizia contrattuale nei confronti delle compagnie di assicurazione, che coprivano, per l'appunto, i danni al capannone. «La perizia contrattuale ha riconosciuto un danno di 1.437.991,91 Euro quanto ai danni materiali, e di 352.583,78 Euro per i danni da fermo del ciclo produttivo. Le compagnie di assicurazione però hanno corrisposto soltanto 150 mila Euro per i danni alle cose assicurate e 150 mila Euro per i danni da fermo del ciclo produttivo. «A fronte di tale parziale pagamento la società Cartiera ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Treviso sia le compagnie di assicurazione predette che gli ingegneri che, a vario titolo, avevano partecipato alla progettazione e costruzione della struttura. «Questi ultimi hanno conseguentemente chiesto ed ottenuto la chiamata in causa delle loro compagnie di assicurazione. «Il Tribunale ha ritenuto responsabili del danno sia la società costruttrice ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) che gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ripartendo la responsabilità di questi ultimi, senza vincolo di solidarietà, nella misura del 30% dello Zago e del 10% del R ossato (il restante a carico della società costruttrice). «Èstato presentato appello principale da parte di costoro, ed incidentale da parte della società Cartiera. «La Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, ritenendo solidale (anziché no) la responsabilità dell'ingegnere Zago e dell'ingegnere R ossato , e condannando la [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne quest'ultimo di quanto da corrispondere alla società Cartiera». La riforma in appello ha dunque riguardato solo la ritenuta (dal primo giudice) mancanza di solidarietà passiva tra i due ingegneri Zago e R ossato , « con conseguenti riflessi sul rapporto assicurativo rispettivo». Al riguardo prosegue l’ordinanza revocanda evidenziando che «la decisione di appello ha ritenuto infatti i due progettisti responsabili in solido». 2. Anche nella descrizione dei motivi dei susseguenti ricorsi per cassazione è utile riportare testualmente quanto affermato nell’ordinanza qui impugnata: «Questa statuizione è impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, a fronte dei quali v'è ricorso principale delle [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA].ni) che fa seguito alla istanza che le stesse [OSCURATO:SOCIETA] avevano fatto di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di appello, e che non ha soddisfatto l'interesse della compagnia, determinatasi quindi a fare ricorso incidentale autonomo. «Il punto investito da tale ricorso è quello relativo al fatto che la sentenza di appello ha limitato la manleva di [OSCURATO:SOCIETA] a favore del [OSCURATO:PERSONA] al massimale di polizza mentre non ha ritenuto operante la limitazione contrattuale, che esclude la copertura assicurativa in caso di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria. «La società [OSCURATO:PERSONA].ni aveva in realtà, tempestivamente proposto un ricorso principale autonomo avverso la sentenza della Corte di appello, proprio sulla questione della mancanza di copertura assicurativa nel caso di affermata responsabilità solidale dell'assicurato. «Ritenendo tuttavia che la pronuncia della corte, quanto alla questione della copertura assicurativa, si potesse risolvere con una correzione di errore, le [OSCURATO:SOCIETA] hanno fatto relativa istanza, e dopo che la corte l'ha rigettata, ritenendo che la questione non potesse farsi oggetto di una correzione di errore materiale, hanno proposto ricorso incidentale riproponendo le questioni del ricorso principale. «E dunque, l'esame delle questioni, qui si riduce, ai motivi del ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] ed ai motivi del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA].ni. «Essi vertono su due questioni legate l'un l'altra. «Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] mira a far ritenere errata l'affermazione della Corte di appellosecondo cui la responsabilità del ricorrente è solidale con quella degli altri autori del danno. Questa censura ha come scopo di evitare che possa ritenersi fondato ciò che invece assume la società [OSCURATO:SOCIETA]. con il suo ricorso, ossia che la copertura assicurativa è da escludersi nel caso di responsabilità solidale». 3. L’esame dei motivi del ricorso principale del [OSCURATO:PERSONA] è stato quindi ritenuto logicamente pregiudiziale ma ha avuto esito negativo ed il detto ricorso è stato ritenuto meritevole di rigetto. 4. Ne è seguito, dunque, l’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], che la S.C. ha ritenuto meritevole di accoglimento sulla base della seguente motivazione. [OSCURATO:SOCIETA] –si legge testualmente nell’ordinanza, all’inizio di pag. 8 — « sul presupposto che la responsabilità del suo assicurato (l'ing. [OSCURATO:PERSONA]) sia solidale con quella degli altri autori del danno, adduce la limitazione di polizza, le cui cla usole escludono la copertura assicurativa in caso, per l'appunto, di responsabilità solidale dell'assicurato. «Per meglio dire. «Con il ricorso principale le [OSCURATO:SOCIETA] hanno formulato due motivi. «Con il primo hanno lamentato omessa pronuncia sulla questione della inoperatività della polizza per via della ritenuta responsabilità solidale dell'assicurato; e con il secondo motivo, in subordine, la violazione degli artt. 1332, 1882 e 1905 c.c., nella parte in cui la decisione, ritenendo operante la copertura assicurativa, pur in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, avrebbe ritenuto obbligata la compagnia pur in presenza di una clausola di esclusione. «Con il ricorso incidentale le [OSCURATO:SOCIETA] evidenziano che è intervenuta nel frattempo, ossia dopo la proposizione del ricorso principale l'ordinanza di correzione dell'errore materiale da parte della corte di appello, con la quale quest'ultima ha ritenuto di non dover provvedere, a titolo di correzione dell'errore, sulla questione della copertura assicurativa. «Da tutto ciò si trae conferma della omissione di pronuncia in cui è incorsa la Corte di appello, che, pur sollecitata sulla questione della esclusione della polizza con apposito motivo e con apposita eccezione, non si è pronunciata. «Ritenendo che tale omissione fosse un errore materiale le [OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto istanza di correzione e la corte ha dichiarato che la questione della (omessa) pronuncia sui limiti contrattuali della assicurazione non poteva essere oggetto di correzione. «Cosìche non v'è pronuncia sulla questione della operatività della polizza in caso di responsabilità solidale dell'assicurato, e a tale omissione non si è posto rimedio con la correzione di errore materiale (avendo, correttamente la corte ritenuto che non fosse il rimedio giusto). «Di conseguenza la sentenza va cassata» 5. Ultimo passaggio motivazionale consiste poi nel rilievo secondo cui la causa poteva essere decisa nel merito senza rinvio, « non essendovi accertamenti di fatto da compiere, e dovendo soltanto farsi affermazione della regola contrattuale violata». Sulla scorta di tali rilievi la S.C. ha quindi enunciato, in dispositivo, la statuizione di merito, consistita nella dichiarazione di «non operatività della polizza» per cui è causa, «stante la solidarietà nella responsabilità del danno». 6. Per la revocazione di tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, ai sensi degli artt. 391-bis ( rectius : 391 - ter ) e 395 n. 4 cod. proc. civ., con unico mezzo , cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. , depositando controricorso. Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede. Il P.M. ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibileil ricorso. Il ricorrentee la controricorrente ha nno depositato memori e . [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l’art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia «errore di fatto: errata lettura delle condizioni di polizza». Rileva che la polizza oggetto di causa prevedeva che in ipotesi di responsabilità solidale la compagnia dell'assicurato rispondesse nei limiti della quota di responsabilità dell'assicurato e che nessuna clausola contrattuale escludeva invece la copertura assicurativa in caso di solidarietà nell'obbligazione risarcitoria. Rimarca trattarsi di errore «evidente», in quanto risultante dai documenti di causa, ed inoltre «essenziale e decisivo», atteso che, senza di esso, la pronuncia sarebbe stata diversa. Soggiunge che, peraltro, [OSCURATO:SOCIETA] mai ha eccepito l'esclusione della copertura assicurativa, avendo essa piuttosto, in tutti i gradi di giudizio, sempre richiamato il punto 8 dell'articolo 1 delle condizioni generali di polizza e, per l'effetto, dedotto che in ipotesi di condanna solidale dell'ing. [OSCURATO:PERSONA] la compagnia avrebbe risposto solo nei limiti della quota di responsabilità dello stesso. 3. Il ricorso va detto anzitutto ammissibile. 3.1. Quello denunciato è , infatti, nella sua astratta prospettazione, indubbiamente un errore di fatto deducibile quale errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. ricadendo su un fatto nella sua obiettiva esistenza: fatto che, ritenuto sussistente nella ordinanza e come tale posto a fondamento della statuizione di merito, si diceinvece, in tesi, univocamente escluso dai documenti in atti. Va in proposito rammentato che, secondo principio costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia incorsa in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti — con i caratteri della evidenza e della obiettività, così da non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini — e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati, risolvendosi questa ben diversamente in preteso errore di giudizio della Corte, non suscettibile di formare oggetto di ricorso per revocazione (v. ex multis Cass. Sez. U. n. 30/10/2008, 26022; Cass. 05/03/2015, n. 4456; 18/06/2015, n. 12655; 09/12/2013, n. 27451). Nella stessa direzione, è stato ulteriormente precisato che «l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa». Il fatto in questione è nella specie rappresentato dalla supposta esistenza di una clausola contrattuale che esclude del tutto l’obbligo assicurativo in ipotesi di accertata responsabilità solidale con terzi dell’assicurato; supposizione che invece, in tesi, è smentita dal documento di polizza in atti che, per tale ipotesi, prevede non la radicale inoperatività della polizza ma solo la limitazione dell’obbligo indennitario alla misura di riparto interno dell’obbligo ricadente sull’assicurato. È evidente, dunque, che qui viene in rilievo non il significato di una clausola, ma la sua manifestazione esteriore, ossia l’enunciato linguistico nel suo più chiaro e univoco contenuto semantico; non dunque una attività valutativa del giudice (della quale del resto, nella specie non vi è traccia alcuna nella motivazione della sentenza, né se ne postulava l’esigenza in termini problematici nelle allegazioni o argomentazioni difensive delle parti) ma la mera percezione del dato fattuale posto a base della decisione. 3.2. È poi da escludere che ricorra nella specie l’ipotesi che escluderebbe il carattere revocatorio dell’errore, trasformandolo in errore di giudizio, non rimediabile con l’evocato strumento: quella cioè dell’avere costituito, il fatto su cui si assume essere caduto l’errore, «un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Diversamente da quanto osservato infatti dal P.M. nelle sue conclusioni, l’esistenza o meno di una clausola di radicale inoperatività della polizza, per l’ipotesi anzidetta, non costituì affatto punto controverso tra le parti, traendosi al contrario dalle argomentazioni poste a fondamento del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA] —come evidenziato dal ricorrente con piena osservanza dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. (v. alle pagg. 17 – 23 del ricorso per revocazione la trascrizione per ampi stralci del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]) — ammissione del fatto che la clausola in questione prevedesse (solo) una limitazione, non la radicale esclusione, dell’obbligo indennitario. Il tema sottoposto al vaglio della S.C. era infatti l’omessa pronuncia sulla eccezione, reiterata in appello, da [OSCURATO:SOCIETA], che opponeva detta limitazione, non essendosi mai dedotta da detta compagnia, per l’ipotesi di accertata responsabilità solidale dell’assicurato, una esclusione totale della copertura assicurativa. 3.3. Ciò posto il ricorso, oltre che ammissibile, deve dirsi anche fondato. L’esame degli atti dà infatti piena conferma del fatto che la polizza assicurativa, all’art. 1, pt. 8, prevedesse, per il caso predetto, non l’esclusione —come erroneamente postulato nell’ordinanza revocanda — ma solo una limitazione dell’obbligo indennitario (« in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con atri soggetti, la Società risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso»). 4. In accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata deve essere pertanto revocata nella parte in cui, decidendo nel merito, ha dichiarato«non operativa la polizza di cui è causa». 5. In sede rescissoria, avuto riguardo alle altre statuizioni, non attinte dalla revocazione, ed al percorso argomentativo che le supporta, ferma la cassazione in parte qua della sentenza d’appello, devesi disporre ilrinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia , in relazione al solo motivo accolto del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che, dall’accoglimento di tale motivo, sorge la necessità di accertare la quota di responsabilità ascrivibile al [OSCURATO:PERSONA] onde stabilire il limite entro il quale lo stesso potrà valersi della copertura assicurativa.Al giudice di rinvio va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso per revocazione e, per l’effetto, revoca l’ordinanza impugnata nella (sola) parte in cui, decidendo nel merito, ha dichiarato «non operativa la polizza di cui è causa»; pronunciando in sede rescissoria, ferma dunque la cassazione in parte qua della sentenza d’appello, rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, comunque in diversa composizione, affinché pronunci sulla eccezione di limitazione della copertura assicurati
Sentenza Cassazione n. 34104/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris