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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 36632/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2025 il magistrato di sorveglianza di Bari ha revocato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare concessa al detenuto, ai sensi dell'art. 62 legge n. 689/1981, per la inaffidabilità dimostrata, essendo stato egli trovato in possesso di varie dosi di sostanze stupefacenti, detenute nella sua abitazione.

2. Avverso tale ordinanza il detenuto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello al Tribunale di sorveglianza di Bari, censurando l'erroneità della decisione.

Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con decreto emesso in data 11 giugno 2025, ha disposto l'invio in cassazione, da parte del magistrato di sorveglianza, di tale atto di appello.

Il Tribunale ha, evidentemente, ritenuto inappellabile il provvedimento di revoca della sanzione sostitutiva emesso dal magistrato di sorveglianza, essendo applicabile la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. che prevede, al comma 6, l'impugnabilità dei provvedimenti in materia di esecuzione solo tramite ricorso in cassazione, ed ha perciò disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. Il predetto difensore è risultato però privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen.

L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod. proc. pen.

Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata.

Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 21 maggio 2025 il magistrato di sorveglianza di Bari ha revocato la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare concessa al detenuto, ai sensi dell'art. 62 legge n. 689/1981, per la inaffidabilità dimostrata, essendo stato egli trovato in possesso di varie dosi di sostanze stupefacenti, detenute nella sua abitazione. 2. Avverso tale ordinanza il detenuto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto appello al Tribunale di sorveglianza di Bari, censurando l'erroneità della decisione. Il Tribunale di sorveglianza di Bari, con decreto emesso in data 11 giugno 2025, ha disposto l'invio in cassazione, da parte del magistrato di sorveglianza, di tale atto di appello. Il Tribunale ha, evidentemente, ritenuto inappellabile il provvedimento di revoca della sanzione sostitutiva emesso dal magistrato di sorveglianza, essendo applicabile la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen. che prevede, al comma 6, l'impugnabilità dei provvedimenti in materia di esecuzione solo tramite ricorso in cassazione, ed ha perciò disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. Il predetto difensore è risultato però privo, alla data di presentazione dell'appello poi qualificato come ricorso in cassazione, dell'iscrizione nell'albo speciale della Corte di cassazione, richiesta dall'art. 613 cod. proc. pen. L'impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, perché proposta da un difensore non abilitato ad esercitare l'ufficio davanti alla Corte di cassazione nei modi stabiliti dall'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma è chiaro, e la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da avvocato non cassazionista, ancorché successivamente sia depositato atto di nomina di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 2, n. 29575 del 12/07/2022, Rv. 283683), e che «È inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l'appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, Rv. 256835), non essendo prevista alcuna deroga alla normativa indicata. Infatti, sul punto, questa Corte ha stabilito che «La sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte» (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Rv. 258000). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 36632/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris