CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 aprile 2021
Cassazione n. 44224/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16.04.2021 dal G.i.p. del locale Tribunale, ai sensi degli artt. 321 c.p.p., 240 bis c.p. e 12 sexies I. n. 356/062, di un immobile, sito in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e 3, intestato alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riconducibile al padre, [OSCURATO:PERSONA], indagato nel procedimento penale n. 1936/2017 R.G.N.R., in ordine ai reati di cui ai capi C (artt. 416 c.p. aggr. ex art. 416 bis.1 c.p.), E3 ed E4 (art. 8 D.Lgvo n. 74/2000 fatture per operazioni inesistenti, reati questi aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.) ed A (416 bis c.p.). 1.1.In particolare, quanto al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A, le convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (Russo, Fondacaro, Mesiano, Mazzacuva, Furfaro e Virgiglio), confortate dalle risultanze investigative emerse nel presente e in altri procedimenti, permettevano di ricostruire le dinamiche criminali della famiglia Ruggiero, legata alla cosca Piromalli-Molé di [OSCURATO:PERSONA] e di affermare la intraneità dei Ruggiero e, specificamente di [OSCURATO:PERSONA] (cl. '35), quale partecipe del sodalizio criminoso, costantemente a disposizione della cosca, a ragione della disponibilità a prestarsi alla gestione degli affari del sodalizio, consentendogli, a mezzo delle imprese riconducibili alla famiglia, di riciclare i proventi delle attività delittuose portate avanti e di mantenere il monopolio del settore petrolifero, di rilievo strategico ed estremamente remunerativo, all'interno del porto di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.Quanto ai reati di cui ai restanti capi, si riteneva che i Ruggiero, a mezzo della società [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), avessero concorso con la propria condotta a dare attuazione al sistema di frode fiscale messo in piedi dall'organizzazione criminosa e posto in essere a danno dell'Erario, emettendo falsa documentazione, volta ad attestare l'esistenza di operazioni economiche mai avvenute. In particolare, le attività di indagine permettevano di disvelare l'esistenza di una struttura organizzata, attiva nel settore petrolifero e controllata dal sodalizio criminoso, volta all'evasione dell'imposizione fiscale: l'organizzazione criminale gestiva l'intera filiera di distribuzione del prodotto petrolifero, servendosi di società asservite al sodalizio e specificamente costituite al fine di interporsi tra il deposito fiscale (deposito Iva)- [OSCURATO:SOCIETA]., (poi [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) - e gli acquirenti finali, ovverosia i distributori di strada o cd. pompe bianche; dette società (c.d. società cartiere) acquistavano, avvalendosi indebitamente delle facoltà previste dalla normativa di settore per gli esportatori abituali e specificamente del beneficio di effettuare acquisti del prodotto petrolifero senza l'applicazione dell'Iva (acquisto in sospensione di imposta), appoggiandosi - in quanto prive di un proprio deposito di stoccaggio - a depositi commerciali ugualmente compiacenti e dislocati sull'intero territorio nazionale; emergeva, invero, dalle attività di indagine la mera cartolarità di tali trasferimenti e il fittizio dislocamento del prodotto petrolifero, che restava, invece, materialmente allocato presso il deposito fiscale e solo alla fine trasferito direttamente all'acquirente finale; quest'ultimo acquistava il prodotto petrolifero dalla società cartiera (per il tramite di intermediari) a prezzi assolutamente concorrenziali e ben al di sotto del valore di mercato, sfruttando indebitamente il vantaggio economico derivante dal risparmio di imposta - l'imposizione fiscale Iva restava infatti a carico della società cartiera (contenitore fiscale), che non versando all'Erario il dovuto importo era inevitabilmente destinata al fallimento fiscale - che era poi, prelevato in contanti attraverso un complesso sistema di riciclaggio, in parte spartito tra i sodali e in parte ritenuto dagli intermediari e dagli acquirenti finali. In tale meccanismo di frode fiscale si inseriva la condotta criminosa dei Ruggiero e specificamente di [OSCURATO:PERSONA] , amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), formalmente amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (cognata di [OSCURATO:PERSONA] e prestanome), deposito commerciale presso il quale veniva artatamente fatto transitare il carburante petrolifero destinato agli intermediari e agli acquirenti finali. Il Tribunale del riesame riteneva che il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] cl.'35, fosse titolare di beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati ai fini delle imposte sul reddito, nonchè alle attività economiche svolte dal medesimo, tali da non giustificare gli investimenti relativi all'immobile oggetto di sequestro. 2.Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma del proprio difensore, affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge per la totale assenza di motivazione del provvedimento impugnato, stante il carattere di mera apparenza di essa, avendo il Tribunale del Riesame integralmente riportato quanto già evidenziato dal G.i.p. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nel decreto di sequestro preventivo, mancando di condurre una autonoma rivalutazione critica delle ragioni sottese al provvedimento impugnato, del compendio investigativo e della posizione del ricorrente, terzo interessato rispetto ai fatti di cui in contestazione; in particolare, nella fattispecie in esame non può farsi riferimento neppure ad una motivazione per relationem, in mancanza dei requisiti necessari ad integrarla, non potendo considerarsi sufficiente ad assolvere l'onere di cui all'art. 125 co. 3 cod. proc. pen. l'impianto motivazionale, che si concretizzi in una acritica trasposizione di altro provvedimento, senza coniugarsi ad una sempre necessaria chiara esposizione, per quanto sintetica, con una valutazione critica e rielaborativa dei fatti e delle emergenze investigative, con individuazione delle ragioni logiche e giuridiche determinanti la condivisione dell'impianto argomentativo del provvedimento oggetto di riesame, strettamente rapportandosi alle deduzioni difensive che censurano quel provvedimento; in definitiva, il provvedimento impugnato, dopo l'indicazione dei capi di imputazione riferibili al padre della ricorrente, Vincenzo cl.'35 e al fratello [OSCURATO:PERSONA], si è soffermato sul requisito del fumus commissi delicti- neppure contestato dalla difesa- riportando pedissequamente il contenuto del decreto di sequestro preventivo del Gip e solo nelle ultime pagine dell'ordinanza impugnata ha affrontato le censure difensive esposte in sede di riesame, limitandosi a denunciare la sproporzione tra il valore dei beni in sequestro e il valore dei redditi dichiarati dal nucleo familiare Ruggiero, in un arco di tempo risalente all'anno 1985 , sottraendosi in toto al confronto con i rilievi della ricorrente; nel far ciò, il Tribunale non ha neppure indicato l'oggetto delle contestazioni dimostrative del coinvolgimento del ricorrente nelle attività delittuose asseritamente compiute dal padre, sicché il provvedimento impugnato, al di là della estensione grafica, non è sorretto da alcun idoneo apparato argomentativo riferibile alla specifica posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, con specifico riferimento ai presupposti e alle finalità del sequestro ex art. 321 c.p.p. e 240 bis c.p.; in particolare, in merito al fumus commissi delicti, il Tribunale in sede di riesame dei provvedimenti cautelari reali, pur essendogli precluso l'accertamento del merito dell'azione penale, deve comunque compiere un controllo, avente base fattuale e non carattere meramente cartolare, sulla congruità degli elementi rappresentati alla sussunzione della fattispecie dedotta nella fattispecie tipica, delibando allo stato degli atti il concreto grado di probabilità logica e di successo della prospettazione accusatoria; il provvedimento impugnato si è sottratto all'analisi del tema cruciale delle modalità di acquisto dei beni con l'impiego del metodo mafioso, dovendosi all'uopo richiamare la pronuncia, con la quale la S.C. ha disposto l'annullamento nei confronti del germano, [OSCURATO:PERSONA], dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, in riferimento alla dedotta insussistenza della gravità indiziaria, in ordine al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A); invero, il decreto di sequestro risulta confermato nei confronti del ricorrente senza confrontarsi con la specifica posizione dello stesso, traducendosi la valutazione svolta in una motivazione apparente, circa l'assenza in capo al ricorrente delle disponibilità economiche necessarie a finanziare i singoli acquisti dei beni; il percorso logico motivazionale seguito dall'ordinanza impugnata è quello di ritenere la ricorrente fittizia intestataria di beni riconducibili alla sostanziale ed esclusiva disponibilità del padre Vincenzo, in assenza di una disposizione legittimante una simile conclusione, improvvisando un giudizio di interposizione fittizia in danno della ricorrente, senza dar conto di una retrostante contestazione in proposito e, comunque, del dolo specifico caratterizzante il reato di cui all'art. 512 bis c.p., la cui ritenuta o meno sussistenza dovrebbe invero avere funzione selettiva della punibilità, donde la necessità della prova che la condotta elusiva posta in essere sia stata, oltre che oggettivamente idonea al raggiungimento della finalità inseguita dal soggetto agente, specificamente mossa da esigenze di illecita salvaguardia del patrimonio avente origine illecita; nella fattispecie in esame nessun elemento ulteriore di fatto, rispetto all'atto di trasferimento, capace di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale risulta evincibile, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo state la maggior parte delle attribuzioni patrimoniali oggetto di intestazione fittizia realizzate a mezzo di atto pubblico e nella vigenza dell'art. 26/2 del d.lgs m. 159/2011; peraltro il Tribunale, nel confermare il provvedimento del G.i.p., ha confermato il richiamo al combinato disposto di cui agli articoli 321 e 240 bis c.p., ma l'argomentazione prescelta, facendo esclusivamente riferimento alla sproporzione tra i redditi del Ruggero e il valore effettivo dei beni nella sua diretta disponibilità, non attiene al pericolo che la persistente disponibilità dei beni possa aggravare o protrarre le conseguenze dei delitti contestazione, ovvero agevolare la commissione di altri reati secondo la logica impeditiva di cui all'articolo 321 c.p.p.; anche a voler considerare gli ulteriori reati che vengono in questione nella fattispecie - atteso che per il delitto di cui all'articolo 416 bis c.p., sono stati ritenuti insussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA]- il sequestro prodromico alla confisca allargata non opera indiscriminatamente per il delitto di cui all'articolo 416 c.p., ma aggredisce solo i profitti generati da quelle associazioni finalizzate a commettere reati tassativamente elencati dall'art. 240 bis c.p., che nel procedimento in questione non sono mai stati contestati a [OSCURATO:PERSONA] né a [OSCURATO:PERSONA] cl. '35; a fronte pertanto della mancata inclusione del delitto di cui all'art. 416 c.p. nel novero dei reati, per i quali è sempre consentito il ricorso alla confisca per sproporzione ex articolo 240 bis, i beni ritenuti nella sostanziale ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere sequestrati sol perché ritenuti in rapporto causale col profitto generato dalla ipotizzata partecipazione all'associazione per delinquere, in linea con i principi affermati dalla sentenza delle S.U. Gubert; anche a voler accedere alla nozione ampia di profitto, comprendendovi ogni utilità che sia conseguenza anche in diretta o mediata dell'attività criminosa, risulta comunque evidente che i cespiti in sequestro non potrebbero rientrare all'interno del paradigma delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto, in difetto peraltro della allegazione anche di una sola circostanza illustrativa di un suo collegamento con i fatti delittuosi contestati a [OSCURATO:PERSONA]; 2.3. con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto alla ritenuta sussistenza nel caso di specie del periculum in mora, stante il noto e costante dictum della giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo in plurime occasioni di affermare che, benché non via sia una esplicita previsione in tal senso, è nella fisiologia del sequestro preventivo, quale misura limitativa di libertà costituzionalmente protette, che il pericolo debba presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità cautelare; il provvedimento impugnato, dunque, va censurato non avendo il Tribunale del riesame compiutamente motivato, seppure in termini di mera probabilità, in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio - S.U. n. 36959 del 24.06.2021 - e in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto i beni sequestrati al ricorrente, terzo estraneo al reato per il quale si procede, legati alle attività delittuose dell'indagato ed effettivamente nella sua disponibilità. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha anticipato, con requisitoria scritta del 16.9.2022, le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso. 4. In data 27.9.2022 la difesa d' ricorrente ha depositato memoria di replica alla requisitoria del P.G., alla quale ha allegato la sentenza n. 3589/2022 di questa Corte, di annullamento con rinvio dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e alle esigenze cautelari, con rigetto del ricorso per le restanti imputazioni, nonché l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che, in sede di rinvio ha disposto l'annullamento nei confronti del medesimo Ruggiero dell'ordinanza impugnata per il capo A) di cui all'art. 416 bis c.p.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta in definitiva come il Tribunale del Riesame, nel confermare le valutazioni del G.i.p. poste a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare reale, abbia omesso la motivazione, ovvero abbia reso una motivazione meramente apparente in merito al proprio ragionamento giustificativo, non potendosi considerare idonea motivazione quella per relationem, alle ragioni sottese ad altro provvedimento, in assenza di confronto con le doglianze sollevate dalla difesa con l'atto di gravame. Tali censure si presentano in buona parte generiche, non indicando esattamente quali censure difensive, idonee a disarticolare il ragionamento seguito dal Tribunale sarebbero state pretermesse (censure solo accennate nel secondo motivo di ricorso) e, comunque, risultano disancorate dallo specifico iter argomentativo del provvedimento impugnato, che, dopo aver illustrato degli esiti della complessa attività investigativa relativa ai collegamenti della cosca Piromalli-Molè, operante nel territorio di [OSCURATO:PERSONA], con l'imprenditoria reggina ed, in particolare, con la famiglia Ruggiero, dedita alla gestione e distribuzione di gas e petroli in [OSCURATO:PERSONA], che vedeva [OSCURATO:PERSONA] cl. '35 con il figlio Gianfranco, importante interlocutore della cosca per l'attività di frode fiscale organizzata dal sodalizio, anche attraverso le società dello stesso indagato- ha spiegato alle pg. 29 e ss. le ragioni per le quali ha confermato le valutazioni del G.i.p., in merito al disposto sequestro dell'immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1 e 3, intestato formalmente alla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] riconducibile al padre [OSCURATO:PERSONA] cl.'95. 1.1.All'uopo vanno richiamati innanzitutto i principi affermati da questa Corte, secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325/1 c.p.p., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. Un. n. 25932 del 29/05/2008 Rv. 239692; Sez.Un., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio). E' stato, infatti, precisato che nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione, o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore).Motivazione assente è quella fisicamente mancante (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini), mentre motivazione apparente, è quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, [OSCURATO:PERSONA]), come, per esempio, nel caso di ricorso a clausole di stile, ovvero quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov). Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017). 1.2. Tanto premesso, si osserva che nessuno dei vizi sopra richiamati di violazione di legge risulta ravvisabile nel provvedimento impugnato, atteso che, pur nella ridondanza degli elementi riportati nella premessa del provvedimento impugnato in merito al fumus dei reati per i quali risulta indagato il padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] cl.'35, neppure contestato dalA ii. ricorrente, l'ordinanza del riesame dà comunque conto dei punti salienti delle censure del ricorrente, indicando le ragioni della decisione. 1.2.1. In merito alla struttura dell'ordinanza emessa a seguito di istanza di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., va solo precisato che non può dubitarsi della legittimità del richiamo al provvedimento genetico, al fine di saldare in un corpo unico le valutazioni di merito. Non può infatti ritenersi affetta da assenza di motivazione o da motivazione apparente l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermi in tutto in parte il provvedimento impugnato recependone le argomentazioni, laddove tale richiamo sia funzionale alla reciproca integrazione, ferma restando la necessità che le eventuali carenze motivazionali dell'uno siano saldate dalle argomentazioni poste a fondamento dell'altro. In proposito, è stato evidenziato che, il Tribunale, tenuto ad esaminare le questioni dedotte, non è necessario dia risposta puntuale ad ogni questione, dovendosi ritenere sufficiente la valutazione complessiva atta comunque a superare, seppure implicitamente, le deduzioni difensive. In tema di misure cautelari, dunque, l'obbligo di motivazione può ritenersi adempiuto qualora l'ordinanza del Tribunale, che si pronunci in sede di riesame, richiami per relationem le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, sebbene nell'ambito di una valutazione complessiva destinata a superare implicitamente i motivi dedotti (Sez. 6, n. 566 del 29.10.2015, Rv. 265765), a condizione, tuttavia, che le deduzioni difensive non siano idonee a disarticolare il ragionamento probatorio proposto nell'ordinanza genetica, non potendo in tal caso la motivazione "per relationem" fornire una risposta implicita alle censure formulate.1.2.2. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata, come già accennato, motiva adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura cautelare reale disposta dal G.i.p., non mancando di confrontarsi con le doglianze sollevate dalla difesa e dando specificamente contezza degli elementi risultanti dalle emergenze probatorie, sottolineando come emerga dalle attività di indagine, anche presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che il nucleo familiare dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], cl'35 risulti titolare di beni di valore decisamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati ai fini delle imposte sul reddito dal 1985 al 2019, nonché alle attività economiche svolte, risultando assolutamente inidonea la documentazione depositata dalla difesa a superare la presunzione di accumulazione illecita. Ha specificato all'uopo il Tribunale che nel 1976 il Ruggiero acquistava un immobile all'epoca consistente in una vecchia costruzione con terreno circostante, costruzione questa demolita nel 1986; nel medesimo posto dell'immobile abbattuto venivano costruiti ulteriori immobili e nel 1987 [OSCURATO:PERSONA] richiedeva un mutuo ipotecario dell'importo di euro 258.000; tuttavia all'atto del mutuo gli immobili erano già esistenti e descritti come due corpi di fabbrica contigui di tre piani fuori terra, oltre al seminterrato; con atto di donazione del 16 Febbraio 2015 l'immobile veniva donato dall'indagato alla figlia [OSCURATO:PERSONA]. Dall'attività di indagine emergeva, in particolare, che il nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA], nel periodo 1985/2019 presentava una condizione reddituale finanziaria incompatibile con il patrimonio accumulato e con il tenore di vita condotto, poiché l'analisi complessiva delle documentazioni economico finanziarie in entrata e in uscita nel periodo di riferimento palesava una sproporzione di valore negativo pari a -1.098.712, 68 euro, sicché gli importi dei redditi dichiarati e delle altre entrate ufficiali, se confrontati con il valore dei beni acquistati nel periodo temporale di riferimento risultavano palesemente insufficienti a giustificare gli acquisti stessi nonché il tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare (il Ruggiero è risultato essere proprietario di 60 autoveicoli). Dal tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare del Ruggiero, nonché dagli ingenti investimenti economici effettuati, in relazione ai quali la difesa non è riuscita a fornire una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato, eccessivamente sproporzionato rispetto alle fonti di reddito e al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito del nucleo familiare, il Tribunale ha ritenuto che per la realizzazione dell'immobile oggetto di sequestro nella sua attuale consistenza fossero state utilizzate le provviste illecite derivanti dagli illeciti traffici posti in essere dall'indagato emersi nell'ambito del procedimento in questione. Il Tribunale ha evidenziato altresì l'irrilevanza del provvedimento con cui la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], sezione misure di prevenzione, revocava la misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale disposta nei confronti del Ruggiero, in quanto fondato su presupposti strutturalmente differenti, oltre che riferibili ad un periodo nel quale non erano ancora emersi nuovi elementi indiziari, venuti alla luce nell'ambito del procedimento penale in questione. 1.2.3. In definitiva, l'altissimo tenore di vita mantenuto dal nucleo familiare dei Ruggiero, gli ingenti investimenti economici effettuati in relazione ai quali non risultava fornita una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del denaro utilizzato, eccessivamente sproporzionato rispetto alle fonti di reddito e al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito hanno portato a ritenere la riconducibilità all'indagato dell'immobile donato alla figlia [OSCURATO:PERSONA] , non avendo la difesa dimostrato la provenienza lecita del denaro. 2. Ugualmente inammissibile, siccome manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, in merito all'insussistenza dei presupposti del sequestro in relazione alla confisca cd. allargata ex art. 240 bis c.p.. 2.1. In premessa giova ribadire che il sequestro dei beni disposto- come nella fattispecie- ai sensi del comma secondo dell'art. 321 cod. proc. pen., c.d. sequestro preventivo a fini di confisca, è misura cautelare autonoma rispetto al sequestro impeditivo di cui al comma primo del medesimo articolo, finalizzato ad evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravarne o protrarne le conseguenze di esso o agevolare la commissione di un altro fatto criminoso. Il sequestro in questione è mosso dalla differente esigenza di assicurare al processo cose delle quali la legge preveda la confisca indipendentemente dall'attitudine delle stesse a dare luogo all'aggravamento o protrazione degli effetti del reato o alla sua reiterazione, prescindendo, dunque, l'adozione della detta misura cautelare reale, da tale accertamento. Va altresì precisato che tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata, sussiste continuità normativa tra la disciplina di cui all'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992, n. 356, abrogato dall'art. 7, lett. 1), d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, e quella di cui all'art. 240-bis cod. pen. che, pertanto, trova applicazione anche in relazione alle condotte anteriori all'entrata in vigore del citato d.lgs. (Sez. 1, n. 15542 del 12/11/2019, Rv. 278900). 2.1.1. Per disporre il sequestro al fine della cd. confisca allargata o atipica occorre accertare la riconducibilità della condotta a una delle fattispecie di reato espressamente previste, da apprezzare in termini di fumus commissi delicti- e la titolarità ovvero la disponibilità, diretta od indiretta, del bene da parte dell'indagato (o del condannato), nonché la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta. A tal riguardo la pubblica accusa deve dimostrare che vi è "sproporzione" tra i beni e il reddito (o l'attività economica) del condannato e quest'ultimo ha l'onere di fornire giustificazione circa la provenienza dei beni medesimi (onere che, secondo la giurisprudenza, è di mera "allegazione" e non di carattere "probatorio"). La previsione di cui all'art. 240 bis c.p., in definitiva, risulta incentrata su un meccanismo presuntivo, secondo cui le risorse economiche rinvenute in capo all'indagato o al condannato (beni, denaro, utilità, componenti patrimoniali di qualsiasi natura), che risultano "sproporzionate" rispetto al reddito di quest'ultimo o alla sua attività economica e di cui egli non sappia fornire "giustificazione", derivino dall'accumulazione nel tempo di illecita ricchezza che talune categorie di reati, perpetrati in forma "quasi professionale", "sono ordinariamente idonee a produrre". Come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Cost. n. 33 del 21 febbraio 2018, la disposizione in esame si presenta espressiva di una «scelta di politica criminale de/legislatore, operata con l'individuare delitti particolarmente allarmanti, idonei a creare una accumulazione economica, a sua volta possibile strumento di ulteriori delitti, e quindi col trarne una presunzione, iuris tantum, di origine illecita del patrimonio "sproporzionato" a disposizione de/condannato per tali delitti»: presunzione che trova «base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore [...] ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza». Si tratta di presunzione già ritenuta, in termini generali, dalla stessa Corte Cost. non irragionevole con l'ordinanza n. 18 del 1996, trattandosi d'altra parte di presunzione solo relativa, rimanendo confutabile tramite la giustificazione della provenienza dei cespiti. Non si tratta neppure di una vera e propria inversione dell'onere della prova, ma di un semplice onere di allegazione di elementi che rendano credibile la provenienza lecita dei beni (per la valorizzazione di analogo elemento, al fine di escludere l'illegittimità costituzionale della presunzione di destinazione illecita di determinati oggetti da parte del condannato per delitti contro il patrimonio - tra cui anche la ricettazione - si veda già la sentenza n. 225 del 2008). Peraltro, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura resta circoscritta, comunque sia, in un ambito di cosiddetta «ragionevolezza temporale» nel senso che il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare, cioè, talmente lontano dall'epoca di realizzazione del "reato spia" da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da una attività illecita, sia pure diversa e complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna. Nel caso in cui il bene che si assume illecitamente acquistato risulti intestato a terzi, occorre dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Le S.U. di questa Corte, con sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Rv. 281561, hanno evidenziato come per la confisca atipica sia la pubblica accusa ad essere gravata dell'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni indicative della divergenza tra intestazione formale del terzo e disponibilità effettiva del bene in capo al condannato, intesa quale riconducibilità alla sua persona dell'iniziativa economica sottesa all'acquisizione. Al fine di dar conto delle ragioni della ritenuta interposizione, reale o fittizia, possono essere valorizzate circostanze sintomatiche ed elementi fattuali, anche per facta concludentia, mediante la considerazione, ad esempio, dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e condannato, della condizione personale del terzo per età, salute ed attività svolta, della natura giuridica e delle modalità esecutive della vicenda negoziale acquisiva, della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, del potere di disposizione esercitato dal condannato, nonostante l'altruità del bene. Circostanze queste da confrontarsi con gli altri aspetti concreti del caso, in modo che risulti sicuramente dimostrata la discrasia tra titolarità ufficiale ed appartenenza del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 2, n. 15829 del 25/02/2014, Podestà, Rv.259538; Sez. 1, n. 6137 del 11/12/2013, dep. 2014, Soriano, Rv. 259308; Sez. 1, n. 44534 del 24/10/2012, Ascone, Rv. 254699; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, Buonnpane, Rv. 247722). Inoltre, al terzo non compete l'onere della positiva dimostrazione della lecita origine del proprio patrimonio, ma della sola allegazione di circostanze contrarie all'assunto dell'accusa, che il giudice, secondo il principio del libero convincimento, è tenuto a vagliare (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491). E' altrettanto vero, però, che tale onere non può essere assolto dalla parte mediante giustificazioni prive di serietà (Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola ed altri, Rv. 238216), perché, come nel caso specifico, non credibili ed insuscettibili di qualsiasi verifica oggettiva. 2.2. Facendo applicazione dei suddetti principi, si osserva che nella fattispecie risultano soddisfatti i presupposti per l'adozione del provvedimento cautelare reale ai fini della confisca cd. allargata ex art. 240 bis c.p. Invero, sotto il profilo soggettivo, sebbene questa Corte abbia con sentenza n. 3589 del 7.10.2021 disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui al capo A) -art. 416 bis c.p.- e il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in sede di rinvio con ordinanza del 17.2.2022 abbia annullato l'ordinanza impugnata per tale capo, resta confermato per il predetto indagato e per [OSCURATO:PERSONA], cl.'35 , il grave quadro indiziario per la residua imputazione associativa di cui al capo C), connotata dall'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen., nonché per i reati fiscali, anch'essi aggravati ex art. 416 bis.1 c.p.. Il riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa giustifica dunque l'applicabilità, ai sensi dell'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. ai fini della confisca ex art. 240 bis cod. pen.. Il Tribunale del Riesame, pertanto, disponendo il sequestro dell'immobile ritenuto fittiziamente intestati alla ricorrente figlia di [OSCURATO:PERSONA], ha fatto correttamente uso dei principi sopra richiamati, circa l'operatività della presunzione di accumulazione illecita, oltre che in relazione ai beni del condannato/indagato, anche in relazione ai beni intestati al coniuge e ai figli, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità di tali oggetti e l'attività lavorativa dagli stessi svolta, rapportata alla peculiarità del caso concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell'intestazione (Sez. 2, sent. n. 23937 del 20.05.2022, Rv. 283177). All'uopo il Tribunale del Riesame ha, in particolare, evidenziato come risulti assolutamente sproporzionato il tenore di vita condotto dal nucleo familiare facente capo al Ruggiero rispetto alla condizione reddituale e finanziaria risultante dagli accertamenti patrimoniali effettuati - emergendo una sproporzione di valore negativo superiore a un milione di euro dal raffronto tra le documentazioni economico-finanziarie in entrata e quelle in uscita nel periodo di riferimento. All'uopo la ritenuta interposizione, reale o fittizia, è stata valorizzata con circostanze sintomatiche, elementi fattuali e per facta concludentia, mediante la considerazione dei rapporti e dei vincoli personali tra terzo e indagato e della sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito percepito dal terzo, circostanze queste poste in relazione con gli altri aspetti concreti della vicenda in modo da risultare sicuramente dimostrata la discrasia tra titolarità ufficiale ed appartenenza del bene. 3. Infine, inammissibile, siccome manifestamente infondato, è altresì il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l'ordinanza impugnata, laddove ha indebitamente mancato di motivare in ordine alla concretezza ed attualità del periculum in mora sotteso al disposto sequestro dei beni in oggetto, atteso che - si sottolinea - la costante giurisprudenza di legittimità afferma la necessità di motivare in tal senso, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, nonostante non sia stato dal legislatore esplicitamente richiesto. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale del Riesame non è in proposito incorso in errori di diritto, atteso che la circostanza che il provvedimento di sequestro debba necessariamente contenere anche la concisa motivazione in ordine al periculum in mora, da rapportare alle ragioni che richiedono l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio (Sez. un., n. 36959 del 24.06.2021, Rv. 281848) - è stato specificamente affermato dalle S.U. per la confisca disposta ai sensi dell'art. 240 cod. pen. All'uopo è stato precisato che l'onere motivazionale sotteso all'adozione del provvedimento di sequestro non può esaurirsi nel mero dare atto della confiscabilità del bene, dovendosi piuttosto necessariamente richiedere al giudice di argomentare, nell'esercizio del potere di ablazione, quanto al ritenuto pericolo che, nelle more del giudizio, la cosa venga modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata o alienata. Ciò non è automaticamente od analogamente sostenibile per la differente ipotesi di confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen., atteso che la confisca prevista da tale disposizione normativa opera in virtù di una presunzione di accumulazione che prescinde dall'accertamento di un nesso eziologico o di pertinenzialità - quale quello previsto e richiesto per l'ipotesi di confisca di cui all'art. 240 cod. pen. per i reati tassativamente enunciati nella norma di riferimento ed i beni oggetto della cautela reale. Ne consegue che non merita censure la valutazione del Tribunale del Riesame nel ritenere che in sostanza l'accertamento della attualità e concretezza del periculum sia invero reso superfluo - in caso di sequestro disposto ai sensi degli artt. 321 co. 2 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. - dalla presunzione iuris tantum che la permanenza della disponibilità del bene nelle mani dell'indagato sia ragione di protrazione e reiterazione della condotta criminosa. 4. Il ricor