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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 01866/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17481/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA VARESE -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Varese n. 928/2019 depositata il 17.5.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace di Varese ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Varese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Con ricorso notificato il 16.6.2021 alla sola Questura presso l’Avvocatura generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il predetto provvedimento, svolgendo unico motivo per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.13 del d.lgs. d.lgs.286 del 1998 del 1998 e per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in punto pericolosità sociale dell’espellendo.

Il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Varese, pur indicata nel ricorso come destinataria dell’atto.

Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia motivato quanto previsto dal predetto art.13, comma 2, lettera c), quanto all’inclusione dell’espellendo nelle «categorie pericolose» previste dal Testo unico sull’immigrazione.

La parte intimata non si è costituita.

È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv. 545917 —01; Sez.

U, n. 15141 del

28.11. 2001, Rv. 550716 — 01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv. 573508 —01; Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004, Rv. 569699 —01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv. 585689 —01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv. 592741- 01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 - 1, n. 16178 del 30.7.2015, Rv. 636358 —01).

Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria ex art.291 cod.proc.civ. disposta dalla Sez. 1 con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13.5.2019 (Rv. 653771 -01), emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius , ma solo della sua notificazione.

Il diverso e minoritario orientamento espresso dalla Sez. 2, con ordinanza n. 24582 del 4.11.2020 (Rv. 659666 - 01) che si è richiamata al precedente della Sez. 1, n. 27692 del 30.10.2018 - Rv. 651449 — 01, non ha avuto seguito nella giurisprudenza successiva di questa Corte, che non ha mancato di sottolineare che l’orientamento prevalente gode dell’autorevole avallo delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 15141 del 28.11.2001).

In tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 27555 del 21.9.2022, Rv. 665639 – 01; Sez.1 n. 29968 del 2020 e ancora Sez. 1 n. 9810, 9814 e 9815 del 14.4.2021 nonché n. 22694 dell’11.8. 2021, che hanno tutte ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione

4. Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alla sola Questura di Varese presso l’Avvocatura generale dello Stato, quindi neppur correttamente poiché l’Avvocatura erariale non aveva difeso la Questura nel giudizio a quo, e quindi solo a un soggetto non legittimato a contraddire.

In ricorso non è stato notificato alla Prefettura di Varese, legittimo contraddittore, ed è perciò solo inammissibile.

5. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Sez. 6- 3, n. 16141 del 17.06.2019, Rv. 654313 – 01; Sez. 2, n. 12515 del 21.5.2018, Rv. 648755 - 01 Sez. 3, n. 15106 del 17.6.2013, Rv. 626969 –01).

6. Nella fattispecie il lamentato omesso esame, peraltro dedotto in modo inammissibilmente generico, è del tutto insussistente perché il Giudice di pace ha accertato che il ricorrente aveva commesso dei fatti di reato in materia di spaccio di stupefacenti, subendo misure cautelari e condanna, nonché era incorso in un successivo arresto in flagranza sempre per spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha anche escluso che il ricorrente avesse mai svolto in Italia attività lavorativa o prodotti leciti guadagni, concludendo per il suo non inserimento nella società, la sua potenziale pericolosità per la pubblica incolumità e per la sua persistente pericolosità sociale e la necessità conseguente di tutela dell’ordine pubblico. 7.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile Nulla sulle spese in difetto di costituzione degli intimati.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso esente per legge P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17481/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], QUESTURA VARESE -intimati- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Varese n. 928/2019 depositata il 17.5.2021. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.11.2022 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice di pace di Varese ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione disposto dal Prefetto di Varese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Con ricorso notificato il 16.6.2021 alla sola Questura presso l’Avvocatura generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il predetto provvedimento, svolgendo unico motivo per denunciare la violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.13 del d.lgs. d.lgs.286 del 1998 del 1998 e per lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in punto pericolosità sociale dell’espellendo. Il ricorso non risulta notificato alla Prefettura di Varese, pur indicata nel ricorso come destinataria dell’atto. Il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace non abbia motivato quanto previsto dal predetto art.13, comma 2, lettera c), quanto all’inclusione dell’espellendo nelle «categorie pericolose» previste dal Testo unico sull’immigrazione. La parte intimata non si è costituita. È stata proposta ai sensi dell’art.380-bis cod.proc.civ. la trattazione in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Secondo giurisprudenza per lungo tempo assolutamente granitica di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (Sez. 1, n. 9078 del 7.7.2000, Rv.53895501; Sez. 1, n. 5537 del 13.4.2001, Rv. 545917 —01; Sez. U, n. 15141 del 28.11. 2001, Rv. 550716 — 01; Sez. 1, n. 10991 del 10.6.2004, Rv. 573508 —01; Sez. 1, n. 1395 del 27.1.2004, Rv. 569699 —01; Sez. 1, n. 28869 del 29.12.2005, Rv. 585689 —01; Sez. 1, n. 14293 del 21.6.2006, Rv. 592741- 01; Sez. 1, n. 825 del 19.1.2010, Rv. 611929-01; Sez. 6 - 1, n. 16178 del 30.7.2015, Rv. 636358 —01). Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria ex art.291 cod.proc.civ. disposta dalla Sez. 1 con ordinanza interlocutoria n. 12665 del 13.5.2019 (Rv. 653771 -01), emessa in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e pertanto in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla editio actionis e vocatio in ius , ma solo della sua notificazione. Il diverso e minoritario orientamento espresso dalla Sez. 2, con ordinanza n. 24582 del 4.11.2020 (Rv. 659666 - 01) che si è richiamata al precedente della Sez. 1, n. 27692 del 30.10.2018 - Rv. 651449 — 01, non ha avuto seguito nella giurisprudenza successiva di questa Corte, che non ha mancato di sottolineare che l’orientamento prevalente gode dell’autorevole avallo delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15141 del 28.11.2001). In tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 27555 del 21.9.2022, Rv. 665639 – 01; Sez.1 n. 29968 del 2020 e ancora Sez. 1 n. 9810, 9814 e 9815 del 14.4.2021 nonché n. 22694 dell’11.8. 2021, che hanno tutte ribadito l'esclusiva legittimazione prefettizia, salvo porsi il diverso problema della corretta notificazione dell'impugnazione a tale organo periferico dell'Amministrazione 4. Nel caso di specie il ricorso è stato notificato alla sola Questura di Varese presso l’Avvocatura generale dello Stato, quindi neppur correttamente poiché l’Avvocatura erariale non aveva difeso la Questura nel giudizio a quo, e quindi solo a un soggetto non legittimato a contraddire. In ricorso non è stato notificato alla Prefettura di Varese, legittimo contraddittore, ed è perciò solo inammissibile. 5. In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Sez. 6- 3, n. 16141 del 17.06.2019, Rv. 654313 – 01; Sez. 2, n. 12515 del 21.5.2018, Rv. 648755 - 01 Sez. 3, n. 15106 del 17.6.2013, Rv. 626969 –01). 6. Nella fattispecie il lamentato omesso esame, peraltro dedotto in modo inammissibilmente generico, è del tutto insussistente perché il Giudice di pace ha accertato che il ricorrente aveva commesso dei fatti di reato in materia di spaccio di stupefacenti, subendo misure cautelari e condanna, nonché era incorso in un successivo arresto in flagranza sempre per spaccio di stupefacenti. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha anche escluso che il ricorrente avesse mai svolto in Italia attività lavorativa o prodotti leciti guadagni, concludendo per il suo non inserimento nella società, la sua potenziale pericolosità per la pubblica incolumità e per la sua persistente pericolosità sociale e la necessità conseguente di tutela dell’ordine pubblico. 7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile Nulla sulle spese in difetto di costituzione degli intimati. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, trattandosi di ricorso esente per legge P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il r
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