CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04304/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,:-clato avviso - alle partikr udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Romeo) Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. perché proposto al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 625-bis cod. proc. pen. per il ricorso straordinario, deducendosi con evidenza un presunto errore di valutazione contenuto a pag. 156 della sentenza impugnata, nella parte in cui il Collegio, pur dando conto del travisamento della prova in cui era incorso il giudice di appello, ne ha, tuttavia, rilevato l'ininfluenza ai fini della decisione, in quanto afferente ad un aspetto non essenziale e non decisivo ai fini della conferma del giudizio di responsabilità. Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 dicembre 2024 Il consiglireeTtensore [OSCURATO:PERSONA] o/kini [OSCURATO:PERSONA]/Stefano DEPO