CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 28981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che entrambi i motivi proposti non superano la soglia di ammissibilità in quanto si risolvono, da un lato, nella richiesta di nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, estranea alla competenza del giudice di legittimità e, dall'altro non si confrontano con i persuasivi argomenti offerti dalla Corte di appello a conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio; ritenuto che la motivazione offerta non si presti ad alcuna censura né in ordine alla qualificazione giuridica assegnata alla condotta (pag. 4 della sentenza impugnata), né in ordine alla conferma della responsabilità per il reato contestato (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ente