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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 37662/2023

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nale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata allo stesso Mazzarella la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di: a) associazione di tipo mafioso pluriaggravata, per avere partecipato, con ruolo di vertice, all'associazione camorristica denominata "clan Mazzarella", operante in diversi quartieri di Napoli, nel Paesi vesuviani e nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e Portici, con riferimento al periodo «dal 2017 con condotta perdurante» (capo 1 dell'imputazione); b) tentata estorsione ed estorsione continuate e pluriaggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3 dell'imputazione).

2. Avverso la menzionata ordinanza del 12/01/2023 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «difetto assoluto» della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli avrebbe ancorato il proprio giudizio «ad una mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, trascurando la necessaria valutazione critica ed argomentativa di tutte le fonti indiziarie». [OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto, là dove essa affermerebbe di fondare il giudizio di gravità indiziaria sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - segnatamente, in termini di «convergenza del molteplice» - atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite al procedimento riguarderebbero un periodo «molto risalente» rispetto a quello in contestazione e che, con riguardo a quest'ultimo periodo, avrebbe riferito un unico collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non sarebbero state riscontrate «nemmeno dai collaboratori più recenti», in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico.

In secondo luogo, il ricorrente denuncia l'incoerenza, l'incompletezza e l'illogicità della motivazione là dove essa fonda il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto delle intercettate conversazioni tra presenti. [OSCURATO:PERSONA] lamenta in proposito che il Tribunale di Napoli: a) avrebbe valorizzato il contenuto di conversazioni «tra soggetti diversi dall'odierno ricorrente, alcune addirittura precedenti alla scarcerazione del predetto, in cui si manifesta la mera aspettativa degli interlocutori che il Mazzarella, una volta rientrato sul territorio possa riprendere il medesimo percorso delinquenziale del passato» e di altre conversazioni dalle quali «emerge[va], al contrario, il successivo ed evidente disappunto dei medesimi interlocutori per una condotta per nulla conforme a quelle aspettative, in quanto il prevenuto dopo aver scontato oltre venti anni di carcere pensa sostanzialmente a godersi la vita, paventando i predetti addirittura la possibilità di un'eventuale pentimento del ricorrente»; b) avrebbe evidenziato «come decisioni fondamentali, quali il mantenimento dei detenuti o le spese da affrontare per l'acquisto di armi vengano assunte dai colloquianti in assoluta autonomia, mettendo il Mazzarella di fronte al fatto compiuto»; c) non avrebbe adeguatamente considerato che «in quelle pochissime conversazioni registrate in presenza del ricorrente si desume prevalentemente l'intenzione del predetto di allontanarsi dal territorio napoletano per sottrarsi alla casa lavoro, mentre relativamente al presunto contrasto sorto con la famiglia Caldarelli è altresì evidente l'intento del Mazzarella di fare da paciere [...], proprio in vista del suo atteggiamento distaccato rispetto alle dinamiche delinquenziali del momento».

Per tali ragioni, il ricorrente ritiene la motivazione «meramente apparente», «illogica ed incongruente e priva di una valutazione critica delle fonti indiziarie».

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «difetto assoluto» della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle condotte estorsive di cui al capo 3) dell'imputazione.

Il ricorrente denuncia, in realtà, anzitutto, una violazione di legge in quanto il Tribunale di Napoli, in asserito contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate: Sez. 1, n. 29774 del 18/02/2013, A.G., non massimata; Sez. 6, n. 11389 del 04/03/2002, Esposito, Rv. 223787-01), avrebbe ritenuto costituire condotta estorsiva, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., il pagamento periodico, da parte dei gestori delle piazze di spaccio degli stupefacenti, di somme di denaro all'organizzazione criminale che controlla il territorio.

Dopo avere premesso che «la realtà che emerge dagli atti vede l'autodeterminazione da parte dei titolari e componenti delle piazze di spaccio, certamente liberi nel volerla svolgere nel caso di specie a [OSCURATO:PERSONA], pur nella consapevolezza che l'attività criminale in quel quartiere napoletano era soggetta alle regole del clan ivi imperante e, dunque, comportava l'adesione al sistema», il Mazzarella rappresenta che «[i]n siffatto contesto il pagamento periodico di una somma di danaro o il versamento di una percentuale sugli incassi illeciti da parte di un'associazione criminosa minore [...] all'organizzazione che ha conquistato l'egemonia criminale, al fine di continuare nell'esercizio sistematico dell'attività illecita della droga, rappresenta non già la necessitata sottomissione da parte dell'occasionale vittima alle prepotenze dell'estorsore, bensì adesione al programma dell'organizzazione complessiva tramite il pagamento di tributo di vassallaggio, costituente al tempo stesso contributo finanziario alla vita dell'associazione maggiore; accettazione delle condizioni del nuovo patto proposto, con le modalità proprie dell'organizzazione criminale, dal gruppo egemone».

Il ricorrente deduce quindi che il Tribunale di Napoli, omettendo anche di valutare i propri motivi di riesame, non avrebbe considerato che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] «si rivolge spontaneamente a [OSCURATO:PERSONA] per ricevere "l'autorizzazione" per gestire una nuova piazza di spaccio nella zona della Maddalena, in tal modo compiendo un gesto di adesione all'organigramma criminale di riferimento».[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez.

U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01).

Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).

Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Si deve ancora ricordare che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01).

2. Il primo motivo non è consentito.

Nel confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione di tipo mafioso, il Tribunale di Napoli ha preso le mosse dal principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278221-01).

Ciò posto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la perdurante partecipazione del Mazzarella, con un ruolo di vertice, all'associazione camorristica denominata "clan Mazzarella" nel periodo, oggetto di contestazione, «dal 2017 con condotta perdurante», sulla base degli ulteriori elementi costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale di Napoli ha valorizzato, soprattutto, quelle che erano state rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], cui faceva capo l'articolazione del "clan Mazzarella" che operava nel quartiere napoletano di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva espressamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] «[è] capo reggente del clan Mazzarella insieme a [OSCURATO:PERSONA] da quando è stato scarcerato» il 31 agosto 2020 (pag. 27 dell'ordinanza impugnata).

Tra le altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiamate dal Tribunale di Napoli, si devono altresì evidenziare, in quanto più specificamente relative al periodo in contestazione, quelle che erano state rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, ancorché non appartenenti al "clan Mazzarella", avevano confermato che il ruolo di reggenti dello stesso clan era svolto dai cugini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La valenza dimostrativa di tali dichiarazioni non risulta specificamente contestata dallo stesso ricorrente.

Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, il Tribunale di Napoli lo ha puntualmente esaminato (pagine da 11 a 35 dell'ordinanza impugnata), spesso riportando testualmente i relativi dialoghi, con riguardo sia a quelle cui avevano partecipato esponenti di spicco del "clan Mazzarella" sia a quelle cui aveva partecipato, dopo la sua scarcerazione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], rilevando come dal medesimo contenuto fosse emerso, in modo inequivoco, oltre alla perdurante operatività del sodalizio criminoso - fatto, in vero, non contestato dal ricorrente - il ruolo di vertice che, in seno allo stesso sodalizio, veniva svolto, sia durante la sua carcerazione sia dopo la sua scarcerazione, da [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, che questi non aveva mai cessato di essere il punto di riferimento degli associati durante la sua carcerazione e che, dopo la scarcerazione, egli aveva ripreso le redini del clan, unitamente ai cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipando a summit e assumendo decisioni inerenti alle attività del sodalizio.

Il che costituiva anche un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

A proposito di tali intercettate conversazioni, si possono in particolare evidenziare, tra quelle valorizzate dal Tribunale di Napoli: quelle del 14 giugno 2022 (progr. 428, 429 e 430) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva il ruolo attivo e di vertice rivestito da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan, in quanto adottava le decisioni indiscutibili, ancorché ritenute dagli interlocutori criticabili, con riguardo alla distribuzione delle "settimane" e delle piazze di spaccio controllate dal clan, nonché con riguardo al progetto, da lui approvato, di intraprendere una guerra con il contrapposto "clan Contini"; la n. 895, precedente la scarcerazione del ricorrente, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] impartiva disposizioni anche dal carcere, attraverso la madre; la n. 2233, nella quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di dovere rendere conto a [OSCURATO:PERSONA]; la RIT 1474/2020 del 2 settembre 2020, effettuata installando un trojan sullo smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva agli altri accoliti di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua scarcerazione e di avere parlato con lui delle strategie criminali del clan, prospettando, a breve, un incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conversazione dalla quale emergeva anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere sempre mantenuto, anche da carcerato, il comando del clan, che il Giuliano aveva avuto il consenso del ricorrente per gestire le attività illecite nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso ricorrente aveva stabilito le gerarchie del clan, nel senso che occorreva relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA] e che questi avrebbe dovuto dare conto a lui («comunque devono dare conto a Totoriello e Totoriello deve dare conto a me») e aveva anche puntualizzato i rapporti con il "clan Confini" («manda l'imbasciata ai Contini che dentro al [OSCURATO:PERSONA] comando io»); quella del giorno successivo 3 settembre 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA] rendeva palese che [OSCURATO:PERSONA] preparava anch'egli la guerra contro il "clan Contini", che aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA]; quella del 7 settembre 2020, dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso il progetto di coesione tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], progetto che illustrava con le parole «[OSCURATO:PERSONA] e la Maddalena è una cosa»; quella del 16 ottobre 2022, progr. 3408, dalla quale emergeva, nelle parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA] («Michele quello che decide...

L'ultima parola la tiene lui») la supremazia del ricorrente all'interno del clan; quelle del 24 ottobre 2022, relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel contrasto che era insorto tra il cugino [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo dei "Caldarelli"; le ulteriori conversazioni dei mesi di ottobre e novembre 2022 (progr. 13, 183 e 248), avvenute all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si parlava dell'attività di narcotraffico svolta dal clan Mazzarella nonché di altre attività illecite.

Del contenuto di tali intercettazioni, il ricorrente si limita a dare un'interpretazione e una valutazione alternative, senza prospettare delle specifiche illogicità o irragionevolezze della motivazione con la quale lo stesso contenuto è stato recepito dal Tribunale di Napoli.

Alla luce di quanto si è esposto, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Napoli ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza incorrere né nella mancanza né nella manifesta illogicità della motivazione, mentre le censure del ricorrente si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito, il che, come si è detto al punto 1, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza, in capo al ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di tentata estorsione ed estorsione continuate e pluriaggravate, con il ruolo di mandante di tali delitti, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto estraneo al "clan Mazzarella - sulla base: a) della chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], riscontrata anche dai filmati della violenta aggressione che era stata posta in essere, a opera di appartenenti al "clan [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dello Ianniello, al fine di allontanarlo dal quartiere di [OSCURATO:PERSONA] dove egli svolgeva l'attività di spaccio di stupefacenti, riprese che erano state effettuate sia da un impianto di videosorveglianza sia da un soggetto che era stato incaricato dagli aggressori di filmare l'aggressione (filmato, quest'ultimo, ritrovato sul telefono cellulare del Giuliano); b) dall'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo raccontava al secondo la vicenda, cioè di avere imposto allo Ianniello l'allontanamento dal quartiere di [OSCURATO:PERSONA] (giungendo a sottrargli le chiavi della propria abitazione) perché egli rifiutava di versargli del denaro per potere svolgere la propria attività di spaccio e che lo Ianniello, in seguito di ciò, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di spaccio nella zona della Maddalena, richiesta che il Barile aveva riportato a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso dallo Ianniello la somma di C 10.000,00 per tale autorizzazione.

Il Tribunale di Napoli ha quindi evidentemente ritenuto che la corresponsione, da parte dello Ianniello, di tale somma fosse stata il frutto non di un patto, «spontaneamente» (come si sostiene nel ricorso) concluso dallo stesso Ianniello in, appunto, «spontanea» adesione al programma criminoso del "clan Mazzarella", ma una vera e propria "tangente estorsiva", elargita in conseguenza della violenta coercizione che era stata subita dalla persona offesa.Tale motivazione appare del tutto logica in quanto evidenzia la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva della violenza o minaccia che costringe taluno a fare qualche cosa (qui, a corrispondere l'indicata somma di denaro), con il conseguente conseguimento, da parte dell'agente, di un profitto ingiusto con altrui danno, sicché essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non viola l'art. 629 cod. pen.

A quest'ultimo proposito, si deve infatti evidenziare come la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal Mazzarella non sia pertinente rispetto al caso in esame, in quanto essa è relativa alla diversa fattispecie in cui la sottoposizione a versamenti periodici di somme di denaro sia il frutto non di una coercizione, come nella specie, ma la conseguenza di un patto stipulato, nell'ambito di un determinato contesto criminale, diretto a regolamentare i rispettivi interessi, con il quale, da un lato, viene riconosciuta l'egemonia di alcuni componenti di un sodalizio criminoso e, dall'altro lato, si assicura ad altri soggetti più deboli la possibilità di gestire, in una situazione di ragionevoli autonomia e sicurezza, il traffico di droga nelle singole piazze, nella consapevolezza anche di questi ultimi di operare all'interno di un sistema e di aderire alla più ampia associazione criminosa.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00.

Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame che era stato proposta, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli con la quale era stata applicata allo stesso Mazzarella la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di: a) associazione di tipo mafioso pluriaggravata, per avere partecipato, con ruolo di vertice, all'associazione camorristica denominata "clan Mazzarella", operante in diversi quartieri di Napoli, nel Paesi vesuviani e nei Comuni di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano e Portici, con riferimento al periodo «dal 2017 con condotta perdurante» (capo 1 dell'imputazione); b) tentata estorsione ed estorsione continuate e pluriaggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 3 dell'imputazione). 2. Avverso la menzionata ordinanza del 12/01/2023 del Tribunale di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «difetto assoluto» della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) dell'imputazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale di Napoli avrebbe ancorato il proprio giudizio «ad una mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, trascurando la necessaria valutazione critica ed argomentativa di tutte le fonti indiziarie». [OSCURATO:PERSONA] contesta la motivazione della sentenza impugnata, anzitutto, là dove essa affermerebbe di fondare il giudizio di gravità indiziaria sulle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - segnatamente, in termini di «convergenza del molteplice» - atteso che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia acquisite al procedimento riguarderebbero un periodo «molto risalente» rispetto a quello in contestazione e che, con riguardo a quest'ultimo periodo, avrebbe riferito un unico collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni non sarebbero state riscontrate «nemmeno dai collaboratori più recenti», in particolare, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Amico. In secondo luogo, il ricorrente denuncia l'incoerenza, l'incompletezza e l'illogicità della motivazione là dove essa fonda il giudizio di gravità indiziaria sul contenuto delle intercettate conversazioni tra presenti. [OSCURATO:PERSONA] lamenta in proposito che il Tribunale di Napoli: a) avrebbe valorizzato il contenuto di conversazioni «tra soggetti diversi dall'odierno ricorrente, alcune addirittura precedenti alla scarcerazione del predetto, in cui si manifesta la mera aspettativa degli interlocutori che il Mazzarella, una volta rientrato sul territorio possa riprendere il medesimo percorso delinquenziale del passato» e di altre conversazioni dalle quali «emerge[va], al contrario, il successivo ed evidente disappunto dei medesimi interlocutori per una condotta per nulla conforme a quelle aspettative, in quanto il prevenuto dopo aver scontato oltre venti anni di carcere pensa sostanzialmente a godersi la vita, paventando i predetti addirittura la possibilità di un'eventuale pentimento del ricorrente»; b) avrebbe evidenziato «come decisioni fondamentali, quali il mantenimento dei detenuti o le spese da affrontare per l'acquisto di armi vengano assunte dai colloquianti in assoluta autonomia, mettendo il Mazzarella di fronte al fatto compiuto»; c) non avrebbe adeguatamente considerato che «in quelle pochissime conversazioni registrate in presenza del ricorrente si desume prevalentemente l'intenzione del predetto di allontanarsi dal territorio napoletano per sottrarsi alla casa lavoro, mentre relativamente al presunto contrasto sorto con la famiglia Caldarelli è altresì evidente l'intento del Mazzarella di fare da paciere [...], proprio in vista del suo atteggiamento distaccato rispetto alle dinamiche delinquenziali del momento». Per tali ragioni, il ricorrente ritiene la motivazione «meramente apparente», «illogica ed incongruente e priva di una valutazione critica delle fonti indiziarie». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il «difetto assoluto» della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza delle condotte estorsive di cui al capo 3) dell'imputazione. Il ricorrente denuncia, in realtà, anzitutto, una violazione di legge in quanto il Tribunale di Napoli, in asserito contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate: Sez. 1, n. 29774 del 18/02/2013, A.G., non massimata; Sez. 6, n. 11389 del 04/03/2002, Esposito, Rv. 223787-01), avrebbe ritenuto costituire condotta estorsiva, ai sensi dell'art. 629 cod. pen., il pagamento periodico, da parte dei gestori delle piazze di spaccio degli stupefacenti, di somme di denaro all'organizzazione criminale che controlla il territorio. Dopo avere premesso che «la realtà che emerge dagli atti vede l'autodeterminazione da parte dei titolari e componenti delle piazze di spaccio, certamente liberi nel volerla svolgere nel caso di specie a [OSCURATO:PERSONA], pur nella consapevolezza che l'attività criminale in quel quartiere napoletano era soggetta alle regole del clan ivi imperante e, dunque, comportava l'adesione al sistema», il Mazzarella rappresenta che «[i]n siffatto contesto il pagamento periodico di una somma di danaro o il versamento di una percentuale sugli incassi illeciti da parte di un'associazione criminosa minore [...] all'organizzazione che ha conquistato l'egemonia criminale, al fine di continuare nell'esercizio sistematico dell'attività illecita della droga, rappresenta non già la necessitata sottomissione da parte dell'occasionale vittima alle prepotenze dell'estorsore, bensì adesione al programma dell'organizzazione complessiva tramite il pagamento di tributo di vassallaggio, costituente al tempo stesso contributo finanziario alla vita dell'associazione maggiore; accettazione delle condizioni del nuovo patto proposto, con le modalità proprie dell'organizzazione criminale, dal gruppo egemone». Il ricorrente deduce quindi che il Tribunale di Napoli, omettendo anche di valutare i propri motivi di riesame, non avrebbe considerato che dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e dal contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe emerso che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] «si rivolge spontaneamente a [OSCURATO:PERSONA] per ricevere "l'autorizzazione" per gestire una nuova piazza di spaccio nella zona della Maddalena, in tal modo compiendo un gesto di adesione all'organigramma criminale di riferimento».[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828- 01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01). Da ciò consegue che «[I]'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Si deve ancora ricordare che, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite» (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784-01). 2. Il primo motivo non è consentito. Nel confermare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione di tipo mafioso, il Tribunale di Napoli ha preso le mosse dal principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di associazione mafiosa, i gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare possono dedursi dalla precedente condanna del soggetto per l'adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all'interno dell'organizzazione, valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione relativamente al periodo successivo a quello cui è riferita la condanna (Sez. 6, n. 3508 del 24/10/2019, dep. 2020, Rv. 278221-01). Ciò posto, il Tribunale di Napoli ha ritenuto la perdurante partecipazione del Mazzarella, con un ruolo di vertice, all'associazione camorristica denominata "clan Mazzarella" nel periodo, oggetto di contestazione, «dal 2017 con condotta perdurante», sulla base degli ulteriori elementi costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto delle conversazioni intercettate. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il Tribunale di Napoli ha valorizzato, soprattutto, quelle che erano state rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], cui faceva capo l'articolazione del "clan Mazzarella" che operava nel quartiere napoletano di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva espressamente riferito che [OSCURATO:PERSONA] «[è] capo reggente del clan Mazzarella insieme a [OSCURATO:PERSONA] da quando è stato scarcerato» il 31 agosto 2020 (pag. 27 dell'ordinanza impugnata). Tra le altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia richiamate dal Tribunale di Napoli, si devono altresì evidenziare, in quanto più specificamente relative al periodo in contestazione, quelle che erano state rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali, ancorché non appartenenti al "clan Mazzarella", avevano confermato che il ruolo di reggenti dello stesso clan era svolto dai cugini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La valenza dimostrativa di tali dichiarazioni non risulta specificamente contestata dallo stesso ricorrente. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, il Tribunale di Napoli lo ha puntualmente esaminato (pagine da 11 a 35 dell'ordinanza impugnata), spesso riportando testualmente i relativi dialoghi, con riguardo sia a quelle cui avevano partecipato esponenti di spicco del "clan Mazzarella" sia a quelle cui aveva partecipato, dopo la sua scarcerazione, lo stesso [OSCURATO:PERSONA], rilevando come dal medesimo contenuto fosse emerso, in modo inequivoco, oltre alla perdurante operatività del sodalizio criminoso - fatto, in vero, non contestato dal ricorrente - il ruolo di vertice che, in seno allo stesso sodalizio, veniva svolto, sia durante la sua carcerazione sia dopo la sua scarcerazione, da [OSCURATO:PERSONA]; segnatamente, che questi non aveva mai cessato di essere il punto di riferimento degli associati durante la sua carcerazione e che, dopo la scarcerazione, egli aveva ripreso le redini del clan, unitamente ai cugini [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], partecipando a summit e assumendo decisioni inerenti alle attività del sodalizio. Il che costituiva anche un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A proposito di tali intercettate conversazioni, si possono in particolare evidenziare, tra quelle valorizzate dal Tribunale di Napoli: quelle del 14 giugno 2022 (progr. 428, 429 e 430) tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali emergeva il ruolo attivo e di vertice rivestito da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan, in quanto adottava le decisioni indiscutibili, ancorché ritenute dagli interlocutori criticabili, con riguardo alla distribuzione delle "settimane" e delle piazze di spaccio controllate dal clan, nonché con riguardo al progetto, da lui approvato, di intraprendere una guerra con il contrapposto "clan Contini"; la n. 895, precedente la scarcerazione del ricorrente, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla quale emergeva che [OSCURATO:PERSONA] impartiva disposizioni anche dal carcere, attraverso la madre; la n. 2233, nella quale [OSCURATO:PERSONA] mostra di dovere rendere conto a [OSCURATO:PERSONA]; la RIT 1474/2020 del 2 settembre 2020, effettuata installando un trojan sullo smartphone in uso a [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva agli altri accoliti di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA] dopo la sua scarcerazione e di avere parlato con lui delle strategie criminali del clan, prospettando, a breve, un incontro con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], conversazione dalla quale emergeva anche che [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere sempre mantenuto, anche da carcerato, il comando del clan, che il Giuliano aveva avuto il consenso del ricorrente per gestire le attività illecite nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso ricorrente aveva stabilito le gerarchie del clan, nel senso che occorreva relazionarsi con [OSCURATO:PERSONA] e che questi avrebbe dovuto dare conto a lui («comunque devono dare conto a Totoriello e Totoriello deve dare conto a me») e aveva anche puntualizzato i rapporti con il "clan Confini" («manda l'imbasciata ai Contini che dentro al [OSCURATO:PERSONA] comando io»); quella del giorno successivo 3 settembre 2020, nella quale [OSCURATO:PERSONA] rendeva palese che [OSCURATO:PERSONA] preparava anch'egli la guerra contro il "clan Contini", che aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA]; quella del 7 settembre 2020, dalla quale risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva condiviso il progetto di coesione tra il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e quello di [OSCURATO:PERSONA], progetto che illustrava con le parole «[OSCURATO:PERSONA] e la Maddalena è una cosa»; quella del 16 ottobre 2022, progr. 3408, dalla quale emergeva, nelle parole dello stesso [OSCURATO:PERSONA] («Michele quello che decide... L'ultima parola la tiene lui») la supremazia del ricorrente all'interno del clan; quelle del 24 ottobre 2022, relative al ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel contrasto che era insorto tra il cugino [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo dei "Caldarelli"; le ulteriori conversazioni dei mesi di ottobre e novembre 2022 (progr. 13, 183 e 248), avvenute all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si parlava dell'attività di narcotraffico svolta dal clan Mazzarella nonché di altre attività illecite. Del contenuto di tali intercettazioni, il ricorrente si limita a dare un'interpretazione e una valutazione alternative, senza prospettare delle specifiche illogicità o irragionevolezze della motivazione con la quale lo stesso contenuto è stato recepito dal Tribunale di Napoli. Alla luce di quanto si è esposto, si deve ritenere che l'ordinanza impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Tribunale di Napoli ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, senza incorrere né nella mancanza né nella manifesta illogicità della motivazione, mentre le censure del ricorrente si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice del merito, il che, come si è detto al punto 1, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Napoli ha ritenuto la sussistenza, in capo al ricorrente, dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di tentata estorsione ed estorsione continuate e pluriaggravate, con il ruolo di mandante di tali delitti, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - soggetto estraneo al "clan Mazzarella - sulla base: a) della chiamata in correità operata da [OSCURATO:PERSONA], riscontrata anche dai filmati della violenta aggressione che era stata posta in essere, a opera di appartenenti al "clan [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dello Ianniello, al fine di allontanarlo dal quartiere di [OSCURATO:PERSONA] dove egli svolgeva l'attività di spaccio di stupefacenti, riprese che erano state effettuate sia da un impianto di videosorveglianza sia da un soggetto che era stato incaricato dagli aggressori di filmare l'aggressione (filmato, quest'ultimo, ritrovato sul telefono cellulare del Giuliano); b) dall'intercettata conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale il primo raccontava al secondo la vicenda, cioè di avere imposto allo Ianniello l'allontanamento dal quartiere di [OSCURATO:PERSONA] (giungendo a sottrargli le chiavi della propria abitazione) perché egli rifiutava di versargli del denaro per potere svolgere la propria attività di spaccio e che lo Ianniello, in seguito di ciò, si era rivolto a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere l'autorizzazione a svolgere l'attività di spaccio nella zona della Maddalena, richiesta che il Barile aveva riportato a [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva preteso dallo Ianniello la somma di C 10.000,00 per tale autorizzazione. Il Tribunale di Napoli ha quindi evidentemente ritenuto che la corresponsione, da parte dello Ianniello, di tale somma fosse stata il frutto non di un patto, «spontaneamente» (come si sostiene nel ricorso) concluso dallo stesso Ianniello in, appunto, «spontanea» adesione al programma criminoso del "clan Mazzarella", ma una vera e propria "tangente estorsiva", elargita in conseguenza della violenta coercizione che era stata subita dalla persona offesa.Tale motivazione appare del tutto logica in quanto evidenzia la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estorsiva della violenza o minaccia che costringe taluno a fare qualche cosa (qui, a corrispondere l'indicata somma di denaro), con il conseguente conseguimento, da parte dell'agente, di un profitto ingiusto con altrui danno, sicché essa, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non viola l'art. 629 cod. pen. A quest'ultimo proposito, si deve infatti evidenziare come la giurisprudenza della Corte di cassazione invocata dal Mazzarella non sia pertinente rispetto al caso in esame, in quanto essa è relativa alla diversa fattispecie in cui la sottoposizione a versamenti periodici di somme di denaro sia il frutto non di una coercizione, come nella specie, ma la conseguenza di un patto stipulato, nell'ambito di un determinato contesto criminale, diretto a regolamentare i rispettivi interessi, con il quale, da un lato, viene riconosciuta l'egemonia di alcuni componenti di un sodalizio criminoso e, dall'altro lato, si assicura ad altri soggetti più deboli la possibilità di gestire, in una situazione di ragionevoli autonomia e sicurezza, il traffico di droga nelle singole piazze, nella consapevolezza anche di questi ultimi di operare all'interno di un sistema e di aderire alla più ampia associazione criminosa. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di C 3.000,00. Poiché dal presente provvedimento non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, si deve disporre, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia dello stesso provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso art. 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 37662/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris