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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 03236/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7718 -2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del suo rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: fabrizio.dallacostaavvocatiudine.it; Oggetto: Locazione commerciale – Indennità di avviamento - controricorrente - avverso la sentenza n. 573/2018 della Corte d’Appello di Trieste, depositata in data 23 ottobre 2018, notificata in data 17 dicembre 2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] SLES si opponeva al decreto n. 563/2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. le ingiungeva il pagamento di euro 36.347,22 a titolo di indennità di avviamento conseguente alla cessazione del rapporto locativo; il Tribunale di Udine, con sentenza n. 660/2018, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza n. 573/2018, ha rigettato l’appello della società Sles ed ha confermato il decreto ingiuntivo; la società Sles ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della l. n. 392/1978 “nella previsione in cui la corresponsione dell’indennità di avviamento a favore del conduttore non è dovuta in caso di risoluzione per disdetta o recesso del conduttore stesso”; 2) in data 27 dicembre 2022 è pervenuta rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte della società ricorrente, accettata dalla controricorrente; 5) ne consegue l’estinzione del giudizio di cassazione; 6) nulla deve essere disposto in ordinealle spese del giudizio di legittimità; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7718 -2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona del suo rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: [OSCURATO:EMAIL]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione, in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: fabrizio.dallacostaavvocatiudine.it; Oggetto: Locazione commerciale – Indennità di avviamento - controricorrente - avverso la sentenza n. 573/2018 della Corte d’Appello di Trieste, depositata in data 23 ottobre 2018, notificata in data 17 dicembre 2018; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] SLES si opponeva al decreto n. 563/2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. le ingiungeva il pagamento di euro 36.347,22 a titolo di indennità di avviamento conseguente alla cessazione del rapporto locativo; il Tribunale di Udine, con sentenza n. 660/2018, respingeva l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo; la Corte d'Appello di Trieste, con la sentenza n. 573/2018, ha rigettato l’appello della società Sles ed ha confermato il decreto ingiuntivo; la società Sles ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando un solo motivo; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 della l. n. 392/1978 “nella previsione in cui la corresponsione dell’indennità di avviamento a favore del conduttore non è dovuta in caso di risoluzione per disdetta o recesso del conduttore stesso”; 2) in data 27 dicembre 2022 è pervenuta rituale rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte della società ricorrente, accettata dalla controricorrente; 5) ne consegue l’estinzione del giudizio di cassazione; 6) nulla deve essere disposto in ordinealle spese del giudizio di legittimità; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisdello stesso art. 13. Così deciso nella camera di Consiglio della
Decreto Cassazione n. 03236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris