CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 32849/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 11058/24 [OSCURATO:PERSONA] I motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché generici e manifestamente infondati. Il primo e il terzo motivo di ricorso, che prospettano l'assenza di prove circa la penale responsabilità del ricorrente, appaiono privi delle necessarie ragioni di fatto e di diritto poste a base della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. Il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'omessa notificazione del decreto che dispone il giudizio direttissimo, non si confronta con l'adeguata motivazione contenuta nella sentenza di appello, che accerta l'avvenuta notifica, peraltro presente in atti. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i