CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21724/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Palermo il 28 ottobre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Palermo il 17 febbraio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida ad un unico motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge (art. 62 bis cod.pen.) in ragione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato in quanto aspecifico: il ricorrente non instaura un effettivo confronto con la motivazione offerta dalla Corte territoriale, che alle pagine 2 e 3 ha adeguatamente illustrato le ragioni del diniego sulla base dei precedenti penali specifici indicativi della proclività a delinquere del soggetto, della rilevante quantità di sostanza stupefacente da costui detenuta nonché dell'inutilità, ai fini delle indagini, della confessione dallo stesso resa. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il ConsVg • re estensore .1-‘, resi- nte Dan le Cc znia rao [OSCURATO:PERSONA]