Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:118
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
2 luglio 2007
Causa F‑117/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Esercizio di promozione 2004 – Punti di priorità – Merito – Anzianità – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 novembre 2004, che stabilisce l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione
2004, nella misura in cui tale elenco non riporta il suo nome, e, in subordine, l’annullamento della decisione di attribuzione
dei punti di priorità per il detto esercizio.
Decisione:
Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna
parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
Un funzionario non è legittimato ad agire nell’interesse della legge o delle istituzioni e può far valere, a sostegno di un
ricorso di annullamento, solo le censure personali. È pertanto manifestamente irricevibile un ricorso proposto da un funzionario
e diretto ad ottenere l’annullamento dell’elenco dei funzionari promossi al grado superiore in occasione di un esercizio di
promozione, in quanto tale elenco non contiene il nome del ricorrente, qualora quest’ultimo non abbia messo in rilievo in
cosa consista il suo interesse personale a proporre il ricorso, limitandosi a far valere l’illegittimità di talune categorie
di punti di promozione, senza fornire però, nei suoi atti, alcun elemento concreto sulla sua situazione personale riguardo
all’esercizio di promozione in questione, come, in particolare, il numero di punti di promozione delle dette categorie da
lui ricevuti. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il numero di questi punti di promozione
risulterebbe da un documento allegato al controricorso, dato che spetta al ricorrente illustrare, nei suoi atti, il proprio
interesse ad agire e, se del caso, rinviare gli elementi corrispondenti prodotti in allegato.
(v. punti 31 e 32)
Riferimento:
Corte: 30 giugno 1983, causa 85/82, Schloh/Consiglio (Racc. pag. 2105, punto 14)
Tribunale di primo grado: ordinanza 22 novembre 2006, causa T‑436/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I-A-2-277
e II-A-2-1439, punto 35); sentenza 23 novembre 2006, causa T‑422/04, Lavagnoli/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31)