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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 15152/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L T1...keì.2){.; t c124-R.

C.-421-1-&-cLA0-0 e'e-X Ce-cr2-..;‘4A-a-4-3 Ot-ia .)-t c-C9-0-0 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che la assenza di revisione critica, pur in presenza di una regolare condotta carceraria, rende esistente il rischio di recidiva tale da inibire la concessione del permesso, in un contesto che vede il Dinca privo di concreti riferimenti esterni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. 2.1 D ricorrente evidenzia che la domanda era tesa a recare visita ad una congregazione religiosa, il che rende non pertinente il richiamo all'assenza di riferimenti familiari sul territorio.

Inoltre, si afferma che la pretesa assenza di revisione critica è fondata esclusivamente sulla sua protesta di innocenza (per i due reati contro il patrimonio risalenti al 2015 e al 2018), aspetto che non può influire sull'accesso alla sperimentazione esterna, in presenza di buona condotta carceraria.

3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero il Tribunale non realizza una corretta delibazione delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Ciò perché, essendo pacifica la condotta positiva tenuta in sede di espiazione, il diniego può basarsi su una valutazione: a) di necessaria gradualità dei benefici, lì dove il periodo di osservazione sia breve; b) di persistente pericolosità sociale del richiedente.

Ora, nei confronti del Dinca la osservazione comportamentale risulta consistente e la prognosi negativa in punto di affidabilità (a fronte di condotte di reato alquanto datate) pare fondarsi esclusivamente sulla mancata ammissione degli addebiti, aspetto che non può essere posto a base del diniego di fruizione del permesso premio (tra le molte v.

Sez.

I n. 1410 del 30.10.2019, dep.2020, rv 277924; Sez.

I n. 10586 del 8.2.2019, rv 274993).Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Così deciso in data 23 novembre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L T1...keì.2){.; t c124-R. C.-421-1-&-cLA0-0 e'e-X Ce-cr2-..;‘4A-a-4-3 Ot-ia .)-t c-C9-0-0 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma, in sintesi, che la assenza di revisione critica, pur in presenza di una regolare condotta carceraria, rende esistente il rischio di recidiva tale da inibire la concessione del permesso, in un contesto che vede il Dinca privo di concreti riferimenti esterni. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione di legge e apparenza di motivazione. 2.1 D ricorrente evidenzia che la domanda era tesa a recare visita ad una congregazione religiosa, il che rende non pertinente il richiamo all'assenza di riferimenti familiari sul territorio. Inoltre, si afferma che la pretesa assenza di revisione critica è fondata esclusivamente sulla sua protesta di innocenza (per i due reati contro il patrimonio risalenti al 2015 e al 2018), aspetto che non può influire sull'accesso alla sperimentazione esterna, in presenza di buona condotta carceraria. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 Ed invero il Tribunale non realizza una corretta delibazione delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda. Ciò perché, essendo pacifica la condotta positiva tenuta in sede di espiazione, il diniego può basarsi su una valutazione: a) di necessaria gradualità dei benefici, lì dove il periodo di osservazione sia breve; b) di persistente pericolosità sociale del richiedente. Ora, nei confronti del Dinca la osservazione comportamentale risulta consistente e la prognosi negativa in punto di affidabilità (a fronte di condotte di reato alquanto datate) pare fondarsi esclusivamente sulla mancata ammissione degli addebiti, aspetto che non può essere posto a base del diniego di fruizione del permesso premio (tra le molte v. Sez. I n. 1410 del 30.10.2019, dep.2020, rv 277924; Sez. I n. 10586 del 8.2.2019, rv 274993).Va pertanto disposto l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze. Così deciso in data 23 novembre 2022 Il Consigliere estensor
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