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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 30217/2026

Testo disponibile della fonte

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apoli emessa in data 13/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, M. FrancescaLoy, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiaratoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen.,l’appello proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dicondanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 01/10/2021.2.

Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, formulando quattro motivi.2.1.

Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, osservando che i motividi appello, lungi dell’essere generici, contengono doglianze specifiche “circa lasituazione di fatto e di diritto”.2.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per mancanza omanifesta illogicità, osservando che “l'appello come formulato per capi specificicontiene tutte le valutazioni della situazione di fatto e di diritto”.2.3.

Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per illogicità, e contraddittorietà, osservando che “l’appello andavaverificato alla luce delle singole ed analitiche valutazioni formulate”.2.4.

Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, osservando che “i singolipunti dell'appello andavano esaminati singolarmente”.3.

Il ricorso è inammissibile.3.1.

Giova premettere che la previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (adecorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma Cartabia (entrata in vigoreil 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di specificitàdell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capoall'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti delladecisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello ed imotivi in fatto e in diritto che sostengono tali richieste.

Anche i successiviinterventi del legislatore si sono mossi nell'ottica del rafforzamento della regulaiuris della necessaria specificità dei motivi di appello: il d. lgs. n. 150 del 2022 -modificando nuovamente sul testo dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. -ha reso ancora più esplicito il principio della necessaria specificità dei motivi diappello, testualmente prevedendo che si ha «mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono stati enunciati in forma puntale ed esplicitai rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione aiquali si riferisce l'impugnazione».3.2.

Va, poi, rammentato che la giurisprudenza di legittimità, giàanteriormente alla novella dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte del d. lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato – sia in relazione al dispostodegli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell’art. 581 cod. proc. pen.– che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019,Greco, Rv. 277811 – 01, nonché Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822 – 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dalLegislatore del 2017).

Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 581 cit. anteriorealla più recente novella, si era osservato che «il giudice d'appello […] puòdichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino dispecificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino lamotivazione spesa nella sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021,Oddo, Rv. 281978 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv.278859 – 01); l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se mancaogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U,n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

Anche di recente, la Corte dilegittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando il principio didiritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui il giudice d'appello puòdichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o dispecificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessavalutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, odi specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nellasentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n.15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01).4.

Ebbene, la sentenza impugnata, anche in punto di diritto, hacorrettamente argomentato, richiamando l'obbligo per l’appellante, a pena diinammissibilità dell'impugnazione, di esporre i motivi in forma specifica conparticolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nelprovvedimento impugnato; ciò che, nel caso di specie, la Corte di merito non haravvisato nell'atto di appello dichiarato, pertanto, inammissibile.

Ed invero, afronte di un esauriente corredo argomentativo della sentenza di primo gradosulla truffa posta in essere dall’imputato - mediante acquisto di una consistentefornitura di formaggi pagata con assegno provento di furto -, soffermandosi sullemodalità della condotta, sull’elemento psicologico del reato e sui riscontricostituiti dalle deposizioni dei soggetti presenti nel punto vendita al momento delritiro della merce (pp. 2-3 sentenza di primo grado), la difesa si è limitata, insede di appello, a prospettare un’alternativa ricostruzione della responsabilità,secondo la quale l’imputato avrebbe ignorato la provenienza illecita del titolo dicredito, peraltro “senza addurre motivazioni a fondamento della tesi difensiva nétantomeno specificando quali siano i punti da censurare dell'impugnata sentenza(p. 4 sentenza di secondo grado).

Analogamente, il ricorso in esame è formulatoin termini assolutamente generici e carenti di concreti riferimenti allamotivazione contenuta nella sentenza gravata, in cui la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto l'appello privo del requisito della specificità estrinsecaperché, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, l'appello non siconfronta con la motivazione della sentenza di condanna, limitandosi acontestare la decisione assunta e a reiterare le medesime questioni giàpuntualmente affrontate e confutate.

Il ricorso in esame si limita a sua volta ariproporre la tesi difensiva già compiutamente confutata nella sentenzaimpugnata, cadendo così nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della impugnazione.4.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delleammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
apoli emessa in data 13/01/2026visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, M. FrancescaLoy, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiaratoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, lett. c), 591 e 592 cod. proc. pen.,l’appello proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza dicondanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa in data 01/10/2021.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, formulando quattro motivi.2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, osservando che i motividi appello, lungi dell’essere generici, contengono doglianze specifiche “circa lasituazione di fatto e di diritto”.2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per mancanza omanifesta illogicità, osservando che “l'appello come formulato per capi specificicontiene tutte le valutazioni della situazione di fatto e di diritto”.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per illogicità, e contraddittorietà, osservando che “l’appello andavaverificato alla luce delle singole ed analitiche valutazioni formulate”.2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità, osservando che “i singolipunti dell'appello andavano esaminati singolarmente”.3. Il ricorso è inammissibile.3.1. Giova premettere che la previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen.,come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (adecorrere dal 3 agosto 2017), già prima della riforma Cartabia (entrata in vigoreil 30 dicembre 2022) ha introdotto più stringenti oneri di specificitàdell'impugnazione prevedendo, a pena di inammissibilità, l'obbligo in capoall'appellante di indicare, con enunciazione specifica, i capi ed i punti delladecisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello ed imotivi in fatto e in diritto che sostengono tali richieste. Anche i successiviinterventi del legislatore si sono mossi nell'ottica del rafforzamento della regulaiuris della necessaria specificità dei motivi di appello: il d. lgs. n. 150 del 2022 -modificando nuovamente sul testo dell'art. 581, comma 1 bis, cod. proc. pen. -ha reso ancora più esplicito il principio della necessaria specificità dei motivi diappello, testualmente prevedendo che si ha «mancanza di specificità dei motiviquando, per ogni richiesta, non sono stati enunciati in forma puntale ed esplicitai rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto e di diritto espresse nelprovvedimento impugnato, con riferimento ai capi e ai punti della decisione aiquali si riferisce l'impugnazione».3.2. Va, poi, rammentato che la giurisprudenza di legittimità, giàanteriormente alla novella dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte del d. lgs. 10ottobre 2022, n. 150, ha in più occasioni affermato – sia in relazione al dispostodegli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., nel testo novellato dalla legge 23 giugno2017, n. 103, sia nella vigenza del precedente testo dell’art. 581 cod. proc. pen.– che l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando nonrisultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragionidi fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermorestando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamenteproporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nelprovvedimento impugnato (cfr. per tutte Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019,Greco, Rv. 277811 – 01, nonché Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 – dep. 2017,Galtelli, Rv. 268822 – 01, la cui esegesi è stata in sostanza recepita dalLegislatore del 2017). Inoltre, in relazione al disposto dell’art. 581 cit. anteriorealla più recente novella, si era osservato che «il giudice d'appello […] puòdichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino dispecificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino lamotivazione spesa nella sentenza impugnata» (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021,Oddo, Rv. 281978 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020, Caruso, Rv.278859 – 01); l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se mancaogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non puòignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio diaspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U,n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Anche di recente, la Corte dilegittimità ha avuto modo di pronunciarsi sul tema, enucleando il principio didiritto, condiviso da questo Collegio, secondo cui il giudice d'appello puòdichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino o dispecificità "intrinseca", ossia si limitino a lamentare genericamente l'omessavalutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, odi specificità "estrinseca", ossia non siano correlati alle ragioni spese nellasentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anchemanifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (cfr., ex multis, Sez. 5, n.15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01).4. Ebbene, la sentenza impugnata, anche in punto di diritto, hacorrettamente argomentato, richiamando l'obbligo per l’appellante, a pena diinammissibilità dell'impugnazione, di esporre i motivi in forma specifica conparticolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nelprovvedimento impugnato; ciò che, nel caso di specie, la Corte di merito non haravvisato nell'atto di appello dichiarato, pertanto, inammissibile. Ed invero, afronte di un esauriente corredo argomentativo della sentenza di primo gradosulla truffa posta in essere dall’imputato - mediante acquisto di una consistentefornitura di formaggi pagata con assegno provento di furto -, soffermandosi sullemodalità della condotta, sull’elemento psicologico del reato e sui riscontricostituiti dalle deposizioni dei soggetti presenti nel punto vendita al momento delritiro della merce (pp. 2-3 sentenza di primo grado), la difesa si è limitata, insede di appello, a prospettare un’alternativa ricostruzione della responsabilità,secondo la quale l’imputato avrebbe ignorato la provenienza illecita del titolo dicredito, peraltro “senza addurre motivazioni a fondamento della tesi difensiva nétantomeno specificando quali siano i punti da censurare dell'impugnata sentenza(p. 4 sentenza di secondo grado). Analogamente, il ricorso in esame è formulatoin termini assolutamente generici e carenti di concreti riferimenti allamotivazione contenuta nella sentenza gravata, in cui la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto l'appello privo del requisito della specificità estrinsecaperché, come risulta dal testo del provvedimento impugnato, l'appello non siconfronta con la motivazione della sentenza di condanna, limitandosi acontestare la decisione assunta e a reiterare le medesime questioni giàpuntualmente affrontate e confutate. Il ricorso in esame si limita a sua volta ariproporre la tesi difensiva già compiutamente confutata nella sentenzaimpugnata, cadendo così nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art.591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all’inammissibilità della impugnazione.4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delleammende, che si ritiene equo determinare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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