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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021

Cassazione n. 37282/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Tribunale militare di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione militare, in quanto ritenuto responsabile del reato di insubordinazione con ingiuria in danno del superiore gerarchico [OSCURATO:PERSONA], Capitano della Guardia di Finanza, aggravato dal grado rivestito e dalla condotta in presenza di più di tre militati.

I fatti, contestati al capo A, erano stati cosi riqualificati in primo grado, mentre l'imputato era stato definitivamente assolto dagli altri reati ascrittigli ai capi B (insubordinazione con minaccia) e C (altra insubordinazione con ingiuria).

2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando l'inosservanza di disposizioni processuali sanzionata a pena di nullità (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.).

Deduce, con unico motivo, che la Corte di appello aveva proceduto alla celebrazione dell'udienza in data 11 giugno 2019 in cui si era svolta la discussione e era stata deliberata la decisione, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, nonostante tale difensore avesse tempestivamente avanzato (otto giorni prima) una richiesta di differimento della trattazione, rappresentando il proprio legittimo impedimento.

I Giudici di appello, rigettando la richiesta, ne leggevano erroneamente le motivazioni, non intendendo che esse, come rappresentato e documentato, non riguardavano un concomitante impegno professionale del difensore in una causa civile, ma attenevano al fatto che egli, quale parte convenuta in tale causa, avrebbe dovuto sottoporsi a interrogatorio.

Considerando la reale natura di questo impegno e al contempo l'importanza dell'attività da compiere nello stesso giorno davanti al Giudice penale, questi non avrebbe potuto rigettare l'istanza e così procedere in assenza del difensore di fiducia dell'imputato che poteva garantire allo stesso il diritto alla difesa tecnica.

Tale violazione comporta, dunque, la nullità della sentenza impugnata.

3. Con motivi nuovi, trasmessi via PEC in data 8 giugno 2021 e con raccomandata pervenuta il 10 giugno 2021, viene invece denunciata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo che il ricorrente era stato assolto dall'imputazione degli stessi fatti con (l'allegata) sentenza del Tribunale di Bari resa il 24 dicembre 2020 e divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2021.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte.

2. I rilievi illustrati nell'atto di ricorso, censurando il diniego del rinvio della trattazione intervenuto all'udienza in data 11 dicembre 2019, sottopongono al vaglio del giudice di legittimità una decisione di natura proCessuale, di talché si impone una verifica circa la corretta applicazione delle norme del codice di rito.

Svolgendo tale tipo di verifica, la Corte di cassazione diviene essa stessa giudice dei presupposti della decisione sulla quale deve esercitare il controllo di legittimità, a prescindere dal ragionamento che è stato rappresentato per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322).

In tal caso, di conseguenza, la Corte di cassazione, ai fini della decisione da adottare sulla questione proposta, è abilitata a esaminare gli atti processuali in modo da constatarne il contenuto che può rilevare in rapporto ai presupposti applicativi della norma.

Una verifica, viceversa, preclusa nell'ipotesi della deduzione in sede di legittimità dei vizi della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).

3. Tanto premesso, va dato atto che, come sostenuto nel ricorso, le ragioni dell'impedimento a presenziare del difensore di fiducia erano state ricondotte nell'istanza di differimento non già all'attività professionale dello stesso quale patrocinante nella causa civile, ma alla sua concomitante convocazione in tale sede per rendere interrogatorio formale come parte dell'instaurato giudizio civile.

Tuttavia, deve rilevarsi che la circostanza non inficia la correttezza della decisione considerando quanto è cVstatabile dagli atti ed è stato per il resto rappresentate dai giudici di appello a sostegno del rigetto dell'istanza di rinvio.

Invero, a tal riguardo va anzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento del difensore a comparire per potere giustificare il rinvio della trattazione deve rappresentare un'impossibilità di carattere assoluto, che pertanto, seppure non può essere intesa in senso solo meccanicistico, ossia quale fatto che materialmente preclude la stessa presenza fisica, deve inerire alla concomitanza di occupazioni che, oltre ad assumere una certa rilevanza, non risultino ragionevolmente rinviabili ad un altro momento.

Per altro verso, va rilevato che icon riguardo alla figura del difensore fla Corte di cassazione ha affermato che l'impedimento giudiziario da lui dedotto, persino quando riguardi incarichi pubblici (quali quelli di vice procuratore onorario o di giudice onorario) e, dunque, pur non attenendo alla difesa assunta in altra sede, deve sottostare ad alcune regole formulate in materia di concomitante impegno professionale che afferiscono alla particolare posizione del difensore nel processo penale (in tal senso, Sez.

5. n. 2083 del 12/11/2018, dep. 2019, Ginevra, Rv. 275303; Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549).

Sicché, l'impegno, oltre a dovere risultare non superabile e perciò anzitutto indifferibile secondo le possibili prerogative esercitabili in altra sede giudiziaria, va comunicato senza ritardo, una volta conosciuta la condizione della sua contemporaneità, per consentire al giudice di garantire lo svolgimento del processo ugualmente in tempi ragionevoli, postergando o anticipando l'udienza già fissata in considerazione delle particolari esigenze del giudizio in trattazione.

4. Orbene, nel caso di specie, come è stato illustrato dai giudici di merito e non risulta smentito da quanto dedotto nel ricorso, la trattazione del processo di appello, riguardante fatti risalenti all'ottobre del 2014, era già stata rinviata (a partire dal 15 maggio 2019) per tre volte, per impedimento ora del difensore ora dell'imputato.

L'ultimo di questi rinvii era intervenuto in data 9 ottobre 2019.

In tale data il difensore era già a conoscenza dell'impegno nella causa civile fissato per il giorno 11 dicembre 2019, essendogli stato trasmesso fin dal giorno 8 ottobre 2019 il verbale dell'udienza che disponeva l'interrogatorio formale.

Tale impegno, tuttavia, non risultava rappresentato alla Corte di appello militare prima o in occasione del rinvio disposto all'udienza del 9 ottobre 2019.

Il che precludeva a tale Corte la possibilità di prevenire la concomitanza della nuova (la quarta) fissazione - in data 11 dicembre 2019 - della trattazione del giudizio penale.

La comunicazione dell'impegno nella causa civile giungeva per posta elettronica solo il giorno 3 dicembre 2019, insieme alla nuova istanza di rinvio per impedimento.

A tale consistente e ingiustificato ritardo sono associabili effetti impeditivi, con riguardo non solo all'anticipazione della trattazione tramite rituale avviso, ma anche alla sua tempestiva riprogrammazione in seguito in tempi consoni, considerando le esigenze di ruolo e a fronte della necessità di definizione di un giudizio di appello più volte rinviato e di fatti risalenti al 2014.

Si coglie, dunque, l'appropriata giustificazione a supporto del diniego del rinvio.

Ma, a parte ciò, va osservato che non risulta che il difensore, venuto a conoscenza già. il 9 ottobre 2019 della concomitanza (il successivo 11 dicembre 2019) dell'impegno personale nella causa civile e di quello professionale, si fosse adoperato per rappresentarla al giudice civile, indicando la particolare situazione riguardante la perdurante pendenza della trattazione del giudizio penale in appello per effetto dei precedenti rinvii.

Sicché, l'impegno programmato nella causa civile, a prescindere dalle ragioni che comportavano la comparizione, non poteva configurarsi come indifferibile, a causa di un ragionevole ostacolo al rinvio intervenuto nella suddetta sede, secondo le considerazioni in ordine ai tempi di celerità della trattazione rimesse al giudice di civile che ivi procedeva (precisamente il GOT del Tribunale di Matera).

Del resto, come si dà atto nel ricorso, nella stessa richiesta di rinvio si prospettava, in alternativa, la possibilità proprio di richiedere il differimento della trattazione invece al giudice civile, rappresentandogli appunto l'impegno professionale nel giudizio penale.

Si ponevano, però, a tal riguardo condizioni legate a irrituali pronunciamenti fuori udienza su detta istanza, tardivamente proposta solo otto giorni prima della data di trattazione fissata fin da ottobre.

Ne deriva che l'impegno davanti al giudice civile, come rappresentato, non si rivelava in sé non superabile (attraverso il tempestivo esperimento di ragionevoli e possibili iniziative) e, dunque, tale da dare causa all'impedimento di carattere assoluto che poteva giustificare il rinvio.

Le doglianze mosse con il ricorso risultano, quindi, destituite di fondamento.

5. I motivi nuovi introducono rilievi che lamentano la violazione del ne bis in idem, allegando a fondamento della relativa prospettazione una sentenza del Tribunale di Bari resa il 24 dicembre 2020 e irrevocabile il 7 febbraio 2021.

5.1. Come si rileva nelle stesse conclusioni scritte del difensore recanti la data 14 giugno 2021, detti motivi sono stati inoltrati tramite spedizione il 7 giugno 2021 di raccomandata.

Essa è pervenuta in cancelleria solo il 10 giugno 2021.

In tal modo non è stato rispettato il termine, a pena di inammissibilità, di deposito di detti motivi quindici giorni prima dell'udienza (fissata per giorno 24 giugno 2021), così come stabilito dall'art. 586, comma 4, cod. proc. pen.

Al riguardo, si consideri che, a fronte dell'obbligo della presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 20514 del 14/04/2016, lana, Rv. 267178), non può rilevare, ai fini del rispetto di detto termine, la precedente data di invio della raccomandata, non trovando in tal caso applicazione la previsione dell'art. 583 comma 2 cod. proc. pen., che invero si riferisce solo alla diversa ipotesi di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 3, n. 32740 del 27/10/2020, Morelli, Rv. 280043; Sez. 6, n. 27603 del 18/03/2016, Nocera, Rv. 267263; Sez. 5, n. 7449 del 16/10/2013, dep. 2014, Casarubea, Rv. 259526).

Né, in senso contrario all'inammissibilità, può rilevare che, come pure esposto nelle note del 14 giugno 2021, la deduzione di detti motivi sia stata "preannunciata via PEC" con inoltro della stessa in data 8 giugno 2021 (si tratta dei medesimi scritti spediti con la raccomandata pervenuta il 10 giugno 2021).Infatti, non rilevandosi le sottoscrizioni digitali, si incorre nell'inammissibilità di cui alle lett. a) e b) del comma 6-sexies dell'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020.

5.2. Ma, i motivi nuovi di cui sopra vanno ritenuti inammissibili anche per altre ragioni che sono riferibili alla loro rappresentazione e alla questione posta.

Tali motivi, richiamando l'irrevocabilità della (allegata) sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari in data 11 dicembre 2019, assumono che "dalla lettura dei capi di imputazione" emerge "con evidenza" l'identità dei fatti che comporta la violazione della regola del ne bis in idem, secondo i principi fissati in materia dalle (citate) pronunzie della Corte Edu e Corte di cassazione.

L'ambito dei rilievi dovrebbe riferirsi solo agli addebiti di diffamazione di cui alle imputazioni riportati ai capi a) dei decre4titazione a giudizio in quella sede, posto che per gli altri fatti in entrambi i processi è intervenuta assoluzione.

In buona sostanza, si avrebbe una duplicità di decisioni sullo stesso fatto derivante da una litispendenza protrattasi nel corso dei giudizi per oltre due anni (considerando la data del decreto di citazione), senza che risulti mai denunciato il relativo conflitto positivo di giurisdizione, cosicché la questione viene ora posta, per la prima volta, con i motivi nuovi,quale violazione del ne bis in idem, essendo divenuta irrevocabile la decisione di assoluzione emessa dal giudice ordinario.

5.3. E' noto che detta violazione ricorre in presenza di un'identità del fatto rappresentata dalla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in tal senso, fra le altre, Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799).

Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, gli accertamenti di merito richiesti dalla verifica di detti presupposti, l'acquisizione e l'esame degli atti che possono consentirla, in ragione della necessarie letture da cui poter desumere l'identità sostanziale, sono incompatibili con lo scrutinio di legittimità demandato della Corte di cassazione, sicché la questione non può dedursi per la prima volta in tale sede, ma potrà proporsi in seguito, con incidente di esecuzione, invocando all'uopo l'applicazione dell'art.669 cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263407; Sez. 3, n. 20885del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096).

Invece, secondo altro indirizzo di legittimità che il Collegio condivide, poiché la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, al giudice di legittimità è consentito l'esame degli atti per accertare i presupposti di tale violazione, da ciò derivando che la questione può essere dedotta, anche per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione e da questa conseguentemente esaminata (fra le altre, Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871; Sez. 6, n. 14991de1 30/01/2013, Barbato, Rv. 256221; Sez. 2, n. 33730 del 08/07/2014, Nerini, Rv. 260346; Ser. 6, n. 44632 del 31/10/2013, Pironti, Rv. 257809; Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796).

Tuttavia, altrettanto condivisibilmente si è rilevato, nelle stesse pronunce che hanno recepito quest'ultimo orientamento, che l'esame devoluto non può comportare la necessità di accertamenti fattuali sempre inibiti al giudice di legittimità, sicché, quando ciò si impone, la questione dovrà proporsi davanti al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 5772 del 10/01/2019, Percontra, Rv. 276319; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep.2018, B., Rv. 271764; Sez. 3, n. 35394de1 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997; Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015; Verde, Rv. 262586; Sez. 5, n. 44854 del 23/09/2014, Gentile, Rv. 261311).

Affinché i rilievi al riguardo possa trovare ingresso e perciò ritenersi ammissibili, occorre dunque la chiara rappresentazione della corrispondenza storico-naturalistica secondo i diversi dati da cui essa può ricavarsi, che debbono risultare di altrettanto evidente constatazione alla stregua della lettura degli atti.

Non possono cioè trovare ingresso — e tantomeno a seguito di generiche asserzioni contenute nei motivi - riletture dei fatti, sia pure mediate dall'esame delle contestazioni, al fine di potere delineare in concreto l'identità di cui sopra.

5.4. L'esame richiesto nella specie dalla difesa è inibito da tali preclusioni.

Ed invero, volendo procedere di iniziativa alla lettura della sentenza del Tribunale di Bari citata nei motivi nuovi, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle imputazioni ascritte ai capi a) dei due decreti di citazione a giudizio emessi in quella sede, perché il fatto non costituisce reato, essendo stato riconosciuto l'esercizio del diritto di critica in relazione alle condotte sostanziatasi nel proferire le specifiche frasi ivi descritte.

Soffermando poi l'attenzione sulle condotte per cui è intervenuta condanna in questa sede, così come descritte nel primo capo di imputazione rubricato (capo a), è dato constatare che il fatto contestato davanti ai Giudici militari e da loro ritenuto provato ai fini dell'affermazione della responsabilità, si manifestava anche nell'avere [OSCURATO:PERSONA] ingiuriato il superiore tramite la frase: "A carico del capitano Scolletta vi sono procedimenti penali".

Frase di cui, però, non viene fatta menzione nelle imputazioni mosse davanti al giudice ordinario.

Pertanto, emerge con evidenza che le prospettazioni difensive omettono del tutto di misurarsi con la necessità di una verifica che va oltre la mera constatazione del contenuto degli atti ammissibile in questa sede, richiedendo di contro un approfondito accertamento in concreto che consideri e valuti tutti i punti di riferimento fattuali (condotta, evento, nesso causale, circostante di tempo, di luogo e di persone), che, secondo l'insegnamento di legittimità sopra citato, vanno scrutinati al fine di verificare la violazione del ne bis in idem.

Pertanto, i motivi nuovi come sopra introdotti vanno ritenuti inammissibili, senza che però si abbiano preclusioni in ordine alla riproposizione della stessa questione davanti al competente giudice dell'esecuzione.

6. Dal rigetto del ricorso, per infondatezza dell'originario ammissibile motivo, deriva la condanna del rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2019 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore militare [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte militare di appello, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava quella emessa dal Tribunale militare di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena condizionalmente sospesa di mesi quattro di reclusione militare, in quanto ritenuto responsabile del reato di insubordinazione con ingiuria in danno del superiore gerarchico [OSCURATO:PERSONA], Capitano della Guardia di Finanza, aggravato dal grado rivestito e dalla condotta in presenza di più di tre militati. I fatti, contestati al capo A, erano stati cosi riqualificati in primo grado, mentre l'imputato era stato definitivamente assolto dagli altri reati ascrittigli ai capi B (insubordinazione con minaccia) e C (altra insubordinazione con ingiuria). 2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, denunciando l'inosservanza di disposizioni processuali sanzionata a pena di nullità (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.). Deduce, con unico motivo, che la Corte di appello aveva proceduto alla celebrazione dell'udienza in data 11 giugno 2019 in cui si era svolta la discussione e era stata deliberata la decisione, in assenza del difensore di fiducia dell'imputato, nonostante tale difensore avesse tempestivamente avanzato (otto giorni prima) una richiesta di differimento della trattazione, rappresentando il proprio legittimo impedimento. I Giudici di appello, rigettando la richiesta, ne leggevano erroneamente le motivazioni, non intendendo che esse, come rappresentato e documentato, non riguardavano un concomitante impegno professionale del difensore in una causa civile, ma attenevano al fatto che egli, quale parte convenuta in tale causa, avrebbe dovuto sottoporsi a interrogatorio. Considerando la reale natura di questo impegno e al contempo l'importanza dell'attività da compiere nello stesso giorno davanti al Giudice penale, questi non avrebbe potuto rigettare l'istanza e così procedere in assenza del difensore di fiducia dell'imputato che poteva garantire allo stesso il diritto alla difesa tecnica. Tale violazione comporta, dunque, la nullità della sentenza impugnata. 3. Con motivi nuovi, trasmessi via PEC in data 8 giugno 2021 e con raccomandata pervenuta il 10 giugno 2021, viene invece denunciata violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., sul rilievo che il ricorrente era stato assolto dall'imputazione degli stessi fatti con (l'allegata) sentenza del Tribunale di Bari resa il 24 dicembre 2020 e divenuta irrevocabile il 7 febbraio 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato per le ragioni di seguito esposte. 2. I rilievi illustrati nell'atto di ricorso, censurando il diniego del rinvio della trattazione intervenuto all'udienza in data 11 dicembre 2019, sottopongono al vaglio del giudice di legittimità una decisione di natura proCessuale, di talché si impone una verifica circa la corretta applicazione delle norme del codice di rito. Svolgendo tale tipo di verifica, la Corte di cassazione diviene essa stessa giudice dei presupposti della decisione sulla quale deve esercitare il controllo di legittimità, a prescindere dal ragionamento che è stato rappresentato per giustificarla (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322). In tal caso, di conseguenza, la Corte di cassazione, ai fini della decisione da adottare sulla questione proposta, è abilitata a esaminare gli atti processuali in modo da constatarne il contenuto che può rilevare in rapporto ai presupposti applicativi della norma. Una verifica, viceversa, preclusa nell'ipotesi della deduzione in sede di legittimità dei vizi della motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep.2018, F e altri, Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304). 3. Tanto premesso, va dato atto che, come sostenuto nel ricorso, le ragioni dell'impedimento a presenziare del difensore di fiducia erano state ricondotte nell'istanza di differimento non già all'attività professionale dello stesso quale patrocinante nella causa civile, ma alla sua concomitante convocazione in tale sede per rendere interrogatorio formale come parte dell'instaurato giudizio civile. Tuttavia, deve rilevarsi che la circostanza non inficia la correttezza della decisione considerando quanto è cVstatabile dagli atti ed è stato per il resto rappresentate dai giudici di appello a sostegno del rigetto dell'istanza di rinvio. Invero, a tal riguardo va anzitutto osservato che, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc. pen., l'impedimento del difensore a comparire per potere giustificare il rinvio della trattazione deve rappresentare un'impossibilità di carattere assoluto, che pertanto, seppure non può essere intesa in senso solo meccanicistico, ossia quale fatto che materialmente preclude la stessa presenza fisica, deve inerire alla concomitanza di occupazioni che, oltre ad assumere una certa rilevanza, non risultino ragionevolmente rinviabili ad un altro momento. Per altro verso, va rilevato che icon riguardo alla figura del difensore fla Corte di cassazione ha affermato che l'impedimento giudiziario da lui dedotto, persino quando riguardi incarichi pubblici (quali quelli di vice procuratore onorario o di giudice onorario) e, dunque, pur non attenendo alla difesa assunta in altra sede, deve sottostare ad alcune regole formulate in materia di concomitante impegno professionale che afferiscono alla particolare posizione del difensore nel processo penale (in tal senso, Sez. 5. n. 2083 del 12/11/2018, dep. 2019, Ginevra, Rv. 275303; Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019, dep. 2020, Forcolin, Rv. 278549). Sicché, l'impegno, oltre a dovere risultare non superabile e perciò anzitutto indifferibile secondo le possibili prerogative esercitabili in altra sede giudiziaria, va comunicato senza ritardo, una volta conosciuta la condizione della sua contemporaneità, per consentire al giudice di garantire lo svolgimento del processo ugualmente in tempi ragionevoli, postergando o anticipando l'udienza già fissata in considerazione delle particolari esigenze del giudizio in trattazione. 4. Orbene, nel caso di specie, come è stato illustrato dai giudici di merito e non risulta smentito da quanto dedotto nel ricorso, la trattazione del processo di appello, riguardante fatti risalenti all'ottobre del 2014, era già stata rinviata (a partire dal 15 maggio 2019) per tre volte, per impedimento ora del difensore ora dell'imputato. L'ultimo di questi rinvii era intervenuto in data 9 ottobre 2019. In tale data il difensore era già a conoscenza dell'impegno nella causa civile fissato per il giorno 11 dicembre 2019, essendogli stato trasmesso fin dal giorno 8 ottobre 2019 il verbale dell'udienza che disponeva l'interrogatorio formale. Tale impegno, tuttavia, non risultava rappresentato alla Corte di appello militare prima o in occasione del rinvio disposto all'udienza del 9 ottobre 2019. Il che precludeva a tale Corte la possibilità di prevenire la concomitanza della nuova (la quarta) fissazione - in data 11 dicembre 2019 - della trattazione del giudizio penale. La comunicazione dell'impegno nella causa civile giungeva per posta elettronica solo il giorno 3 dicembre 2019, insieme alla nuova istanza di rinvio per impedimento. A tale consistente e ingiustificato ritardo sono associabili effetti impeditivi, con riguardo non solo all'anticipazione della trattazione tramite rituale avviso, ma anche alla sua tempestiva riprogrammazione in seguito in tempi consoni, considerando le esigenze di ruolo e a fronte della necessità di definizione di un giudizio di appello più volte rinviato e di fatti risalenti al 2014. Si coglie, dunque, l'appropriata giustificazione a supporto del diniego del rinvio. Ma, a parte ciò, va osservato che non risulta che il difensore, venuto a conoscenza già. il 9 ottobre 2019 della concomitanza (il successivo 11 dicembre 2019) dell'impegno personale nella causa civile e di quello professionale, si fosse adoperato per rappresentarla al giudice civile, indicando la particolare situazione riguardante la perdurante pendenza della trattazione del giudizio penale in appello per effetto dei precedenti rinvii. Sicché, l'impegno programmato nella causa civile, a prescindere dalle ragioni che comportavano la comparizione, non poteva configurarsi come indifferibile, a causa di un ragionevole ostacolo al rinvio intervenuto nella suddetta sede, secondo le considerazioni in ordine ai tempi di celerità della trattazione rimesse al giudice di civile che ivi procedeva (precisamente il GOT del Tribunale di Matera). Del resto, come si dà atto nel ricorso, nella stessa richiesta di rinvio si prospettava, in alternativa, la possibilità proprio di richiedere il differimento della trattazione invece al giudice civile, rappresentandogli appunto l'impegno professionale nel giudizio penale. Si ponevano, però, a tal riguardo condizioni legate a irrituali pronunciamenti fuori udienza su detta istanza, tardivamente proposta solo otto giorni prima della data di trattazione fissata fin da ottobre. Ne deriva che l'impegno davanti al giudice civile, come rappresentato, non si rivelava in sé non superabile (attraverso il tempestivo esperimento di ragionevoli e possibili iniziative) e, dunque, tale da dare causa all'impedimento di carattere assoluto che poteva giustificare il rinvio. Le doglianze mosse con il ricorso risultano, quindi, destituite di fondamento. 5. I motivi nuovi introducono rilievi che lamentano la violazione del ne bis in idem, allegando a fondamento della relativa prospettazione una sentenza del Tribunale di Bari resa il 24 dicembre 2020 e irrevocabile il 7 febbraio 2021. 5.1. Come si rileva nelle stesse conclusioni scritte del difensore recanti la data 14 giugno 2021, detti motivi sono stati inoltrati tramite spedizione il 7 giugno 2021 di raccomandata. Essa è pervenuta in cancelleria solo il 10 giugno 2021. In tal modo non è stato rispettato il termine, a pena di inammissibilità, di deposito di detti motivi quindici giorni prima dell'udienza (fissata per giorno 24 giugno 2021), così come stabilito dall'art. 586, comma 4, cod. proc. pen. Al riguardo, si consideri che, a fronte dell'obbligo della presentazione dei motivi nuovi nella cancelleria della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 20514 del 14/04/2016, lana, Rv. 267178), non può rilevare, ai fini del rispetto di detto termine, la precedente data di invio della raccomandata, non trovando in tal caso applicazione la previsione dell'art. 583 comma 2 cod. proc. pen., che invero si riferisce solo alla diversa ipotesi di cui all'art. 582, comma 1, cod. proc. pen., relativa alla presentazione dell'impugnazione nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in tal senso, Sez. 3, n. 32740 del 27/10/2020, Morelli, Rv. 280043; Sez. 6, n. 27603 del 18/03/2016, Nocera, Rv. 267263; Sez. 5, n. 7449 del 16/10/2013, dep. 2014, Casarubea, Rv. 259526). Né, in senso contrario all'inammissibilità, può rilevare che, come pure esposto nelle note del 14 giugno 2021, la deduzione di detti motivi sia stata "preannunciata via PEC" con inoltro della stessa in data 8 giugno 2021 (si tratta dei medesimi scritti spediti con la raccomandata pervenuta il 10 giugno 2021).Infatti, non rilevandosi le sottoscrizioni digitali, si incorre nell'inammissibilità di cui alle lett. a) e b) del comma 6-sexies dell'art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020. 5.2. Ma, i motivi nuovi di cui sopra vanno ritenuti inammissibili anche per altre ragioni che sono riferibili alla loro rappresentazione e alla questione posta. Tali motivi, richiamando l'irrevocabilità della (allegata) sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari in data 11 dicembre 2019, assumono che "dalla lettura dei capi di imputazione" emerge "con evidenza" l'identità dei fatti che comporta la violazione della regola del ne bis in idem, secondo i principi fissati in materia dalle (citate) pronunzie della Corte Edu e Corte di cassazione. L'ambito dei rilievi dovrebbe riferirsi solo agli addebiti di diffamazione di cui alle imputazioni riportati ai capi a) dei decre4titazione a giudizio in quella sede, posto che per gli altri fatti in entrambi i processi è intervenuta assoluzione. In buona sostanza, si avrebbe una duplicità di decisioni sullo stesso fatto derivante da una litispendenza protrattasi nel corso dei giudizi per oltre due anni (considerando la data del decreto di citazione), senza che risulti mai denunciato il relativo conflitto positivo di giurisdizione, cosicché la questione viene ora posta, per la prima volta, con i motivi nuovi,quale violazione del ne bis in idem, essendo divenuta irrevocabile la decisione di assoluzione emessa dal giudice ordinario. 5.3. E' noto che detta violazione ricorre in presenza di un'identità del fatto rappresentata dalla corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e avuto riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (in tal senso, fra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799). Secondo un indirizzo della giurisprudenza di legittimità, anche di recente ribadito, gli accertamenti di merito richiesti dalla verifica di detti presupposti, l'acquisizione e l'esame degli atti che possono consentirla, in ragione della necessarie letture da cui poter desumere l'identità sostanziale, sono incompatibili con lo scrutinio di legittimità demandato della Corte di cassazione, sicché la questione non può dedursi per la prima volta in tale sede, ma potrà proporsi in seguito, con incidente di esecuzione, invocando all'uopo l'applicazione dell'art.669 cod. proc. pen. (fra le altre, Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648; Sez. 3, n. 57912 del 21/09/2017, Bertinelli, Rv. 273606; Sez. 7, n. 41572 del 13/09/2016, Rv. 268282; Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Aumenta, Rv. 263407; Sez. 3, n. 20885del 15/04/2015, Calò, Rv. 264096). Invece, secondo altro indirizzo di legittimità che il Collegio condivide, poiché la violazione del divieto del bis in idem si risolve in un error in procedendo, al giudice di legittimità è consentito l'esame degli atti per accertare i presupposti di tale violazione, da ciò derivando che la questione può essere dedotta, anche per la prima volta, davanti alla Corte di cassazione e da questa conseguentemente esaminata (fra le altre, Sez. 5, n. 30845 del 07/04/2017, Cattaneo, Rv. 270871; Sez. 6, n. 14991de1 30/01/2013, Barbato, Rv. 256221; Sez. 2, n. 33730 del 08/07/2014, Nerini, Rv. 260346; Ser. 6, n. 44632 del 31/10/2013, Pironti, Rv. 257809; Sez. 1, n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796). Tuttavia, altrettanto condivisibilmente si è rilevato, nelle stesse pronunce che hanno recepito quest'ultimo orientamento, che l'esame devoluto non può comportare la necessità di accertamenti fattuali sempre inibiti al giudice di legittimità, sicché, quando ciò si impone, la questione dovrà proporsi davanti al giudice dell'esecuzione (Sez. 2, n. 5772 del 10/01/2019, Percontra, Rv. 276319; Sez. 6, n. 598 del 05/12/2017, dep.2018, B., Rv. 271764; Sez. 3, n. 35394de1 07/04/2016, Caligara, Rv. 267997; Sez. 5, n. 2807 del 06/11/2014, dep. 2015; Verde, Rv. 262586; Sez. 5, n. 44854 del 23/09/2014, Gentile, Rv. 261311). Affinché i rilievi al riguardo possa trovare ingresso e perciò ritenersi ammissibili, occorre dunque la chiara rappresentazione della corrispondenza storico-naturalistica secondo i diversi dati da cui essa può ricavarsi, che debbono risultare di altrettanto evidente constatazione alla stregua della lettura degli atti. Non possono cioè trovare ingresso — e tantomeno a seguito di generiche asserzioni contenute nei motivi - riletture dei fatti, sia pure mediate dall'esame delle contestazioni, al fine di potere delineare in concreto l'identità di cui sopra. 5.4. L'esame richiesto nella specie dalla difesa è inibito da tali preclusioni. Ed invero, volendo procedere di iniziativa alla lettura della sentenza del Tribunale di Bari citata nei motivi nuovi, si rileva che [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dalle imputazioni ascritte ai capi a) dei due decreti di citazione a giudizio emessi in quella sede, perché il fatto non costituisce reato, essendo stato riconosciuto l'esercizio del diritto di critica in relazione alle condotte sostanziatasi nel proferire le specifiche frasi ivi descritte. Soffermando poi l'attenzione sulle condotte per cui è intervenuta condanna in questa sede, così come descritte nel primo capo di imputazione rubricato (capo a), è dato constatare che il fatto contestato davanti ai Giudici militari e da loro ritenuto provato ai fini dell'affermazione della responsabilità, si manifestava anche nell'avere [OSCURATO:PERSONA] ingiuriato il superiore tramite la frase: "A carico del capitano Scolletta vi sono procedimenti penali". Frase di cui, però, non viene fatta menzione nelle imputazioni mosse davanti al giudice ordinario. Pertanto, emerge con evidenza che le prospettazioni difensive omettono del tutto di misurarsi con la necessità di una verifica che va oltre la mera constatazione del contenuto degli atti ammissibile in questa sede, richiedendo di contro un approfondito accertamento in concreto che consideri e valuti tutti i punti di riferimento fattuali (condotta, evento, nesso causale, circostante di tempo, di luogo e di persone), che, secondo l'insegnamento di legittimità sopra citato, vanno scrutinati al fine di verificare la violazione del ne bis in idem. Pertanto, i motivi nuovi come sopra introdotti vanno ritenuti inammissibili, senza che però si abbiano preclusioni in ordine alla riproposizione della stessa questione davanti al competente giudice dell'esecuzione. 6. Dal rigetto del ricorso, per infondatezza dell'originario ammissibile motivo, deriva la condanna del rico
Sentenza Cassazione n. 37282/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris