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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2015

Cassazione n. 02994/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8509/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3670/2015, depositata il 24/09/2015, R.G.N. 484/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Lodi, è stata revocata l'ordinanza ingiunzione n. 15/05/i, emessa dalla DPL di Lodi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.te della "[OSCURATO:SOCIETA].", in ragione di accertate violazioni in materia di collocamento al lavoro correlate ad una riconosciuta ipotesi di fraudolenta somministrazione di manodopera; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lodi e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello - in quanto proposto con ricorso, invece che con atto di citazione, notificato oltre il termine annuale dal deposito della sentenza di primo grado - appositamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di secondo grado; con il secondo motivo - denunciando falsa applicazione dell'art. 2 c.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice, nell'annullare l'ingiunzione per intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015) della disciplina lavoristica (i.e.: art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003) vigente al momento della commissione dei fatti, abbia ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori amministrativi il principio di retroattività della legge più favorevole, per converso concernente solo la materia penale e quella delle sanzioni tributarie.

Ritenuto che: il primo motivo, esattamente formulato (cfr., al riguardo, Cass.25/02/2021, n. 5257, ove è statuito che «Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello»), va accolto, essendo stata proposta, nel giudizio di secondo grado, l'eccezione di tardività dell'impugnazione, su cui non vi è stata pronunzia ad opera della Corte territoriale; il secondo motivo rimane assorbito; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8509/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 229, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3670/2015, depositata il 24/09/2015, R.G.N. 484/2011; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Lodi, è stata revocata l'ordinanza ingiunzione n. 15/05/i, emessa dalla DPL di Lodi a carico di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.te della "[OSCURATO:SOCIETA].", in ragione di accertate violazioni in materia di collocamento al lavoro correlate ad una riconosciuta ipotesi di fraudolenta somministrazione di manodopera; per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Lodi e il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo, i ricorrenti - denunciando violazione dell'art.112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. - si dolgono che il giudice del gravame abbia omesso di pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello - in quanto proposto con ricorso, invece che con atto di citazione, notificato oltre il termine annuale dal deposito della sentenza di primo grado - appositamente formulata nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di secondo grado; con il secondo motivo - denunciando falsa applicazione dell'art. 2 c.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamentano che il predetto giudice, nell'annullare l'ingiunzione per intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 55 del d.lgs. n. 81 del 2015) della disciplina lavoristica (i.e.: art. 28 del d.lgs. n. 276 del 2003) vigente al momento della commissione dei fatti, abbia ritenuto applicabile anche ai provvedimenti sanzionatori amministrativi il principio di retroattività della legge più favorevole, per converso concernente solo la materia penale e quella delle sanzioni tributarie. Ritenuto che: il primo motivo, esattamente formulato (cfr., al riguardo, Cass.25/02/2021, n. 5257, ove è statuito che «Se il giudice d'appello ometta di pronunciarsi sull'eccezione di tardività del gravame, la parte che intenda evitare sul punto la formazione del giudicato ha l'onere di impugnare per cassazione la sentenza d'appello invocando il vizio di omessa pronuncia, mentre non può limitarsi a riproporre puramente e semplicemente in sede di legittimità la questione della tardività dell'appello»), va accolto, essendo stata proposta, nel giudizio di secondo grado, l'eccezione di tardività dell'impugnazione, su cui non vi è stata pronunzia ad opera della Corte territoriale; il secondo motivo rimane assorbito; la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dice
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