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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15831/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l_ ellE LE cbr4 e-WS ito-i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorelGTOVANNI DI LEÓ1 Itto che ha concluso chiedendo C ‘,4 M-11-~1n01-11.' bel [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 aprile 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 21 marzo 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 14 agosto 2013, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro, come da provvedimento del Tribunale di Agrigento del 2 luglio 2009, non aveva ottemperato all'obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Villaseta nei giorni e nelle ore indicate.

2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta - anche ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - di sentire quale teste don [OSCURATO:PERSONA], parroco della parrocchia presso la quale l'imputato il 14 agosto 2013 aveva svolto attività lavorativa.

La sua testimonianza avrebbe potuto fare luce in ordine alla richiesta di accertamento dello stato di necessità dell'imputato, il quale, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso la parrocchia, era dovuto tornare a casa a seguito di un malessere, come confermato dalla stessa telefonata effettuata dal sacerdote ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto di notifica, posto che l'elezione di domicilio agli atti era relativa a un soggetto diverso dall'imputato.

Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto ritenere perfezionata la notifica ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presso tale indirizzo, anche perché vi era prova del fatto che Terrasi si fosse trasferito in Germania, come confermato dalla missiva dallo stesso inviata al Tribunale l'8 giugno 2015, con la quale lo stesso aveva eletto domicilio in Germania (a nulla rilevando che la sua sottoscrizione non fosse stata autenticata).

Nel ricorso, infine, si evidenzia che l'invio di tale missiva, in esecuzione dell'obbligo ex art. 415 bis cod. proc. pen. di comunicare eventuali variazioni di domicilio, non potesse essere considerato elemento sintomatico del perfezionamento della notifica del decreto di citazione a giudizio.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 530, comma 2, cod.proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, non avrebbe applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante vi fossero tutti i presupposti.

2.5. col quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cd. pen., perché il reato si sarebbe estinto per prescrizione, essendo stato accertato in data 14.8.2013. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione nei termini e questa sia stata rigettata dal giudicante; dunque, la doglianza non può essere validamente invocata nel caso di omesso deposito della lista testi, atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

L'imputato, infatti, non può dolersi in cassazione della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva, qualora detta prova non sia stata dedotta tempestivamente secondo le disposizioni vigenti in materia.

Nel caso di richiesta tardiva il giudice non ha neppure l'obbligo di dare spiegazione della omessa audizione e l'assenza di una pronuncia sul punto non soltanto non configura motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma non determina neppure una nullità o il vizio di carenza di motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 11034 del 21/10/1993, Bavagnoli, Rv. 195942).

Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che la difesa aveva depositato la lista testi solo in data 29 gennaio 2016, successivamente all'udienza del 22 settembre 2015, durante la quale era stata dichiarata l'apertura del dibattimento.

Nel giudizio d'appello, inoltre, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620).

In merito all'obbligo di motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale probatorio in atti era completo ed esaustivo e che la richiesta audizione testimoniale non risultava indispensabile ai fini della decisione, essendo pacifico il fatto accertato.

Si consideri, inoltre, che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'erronea indicazione del nominativo nel verbale di elezione di domicilio non aveva influito sulla corretta citazione a giudizio dell'imputato, il quale era stato correttamente citato presso il suo domicilio.

Il giudice di primo grado, inoltre, all'udienza del 19 maggio 2015 aveva disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio, che - secondo la Corte territoriale - era andata a buon fine, posto che lo stesso imputato aveva inviato al Tribunale una missiva 1'8 giugno 2015 nella quale aveva affermato di trovarsi in Germania per questioni di lavoro.

1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcuna prova circa la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, posto che - come rilevato dal giudice di primo grado - non era stata fornita alcuna valida giustificazione nello stesso giorno nel quale era stata commessa la violazione, nonostante vi fosse prova che l'imputato aveva prestato la sua attività lavorativa solo fino alle 15:00.

La giustificazione era giunta solo nei giorni successivi, quando nessun controllo poteva più essere eventualmente svolto.

In tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262865), come avvenuto nel caso in esame.

1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez.

U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena.

Nel caso in esame, il giudice di merito ha evidenziato che non fosse possibile riconoscere la particolare tenuità del fatto, necessaria per l'applicazione dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen., perché l'imputato, soggetto pregiudicato per gravi reati, conosceva bene le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, circostanza utile ai fini di commisurare il grado di colpevolezza desumibile dalla condotta accertata.

1.5. L'ultimo motivo di ricorso è infine infondato, perché il termine di prescrizione decorrerà solo in data 20.5.2022, atteso che vi è stata la sospensione del processo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.12.2017, dal 7.12.2017 al 26.4.2018, dal 26.4.2018 al 5.7.2018, dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, poiché il ricorso è pervenuto in data 8.9.2021, vanno aggiunti i 64 giorni di sospensione del termine per la pandemia da covid-19.

2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.

Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l_ ellE LE cbr4 e-WS ito-i Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorelGTOVANNI DI LEÓ1 Itto che ha concluso chiedendo C ‘,4 M-11-~1n01-11.' bel [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 20 aprile 2021, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento del 21 marzo 2019, con la quale era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 14 agosto 2013, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni quattro, come da provvedimento del Tribunale di Agrigento del 2 luglio 2009, non aveva ottemperato all'obbligo di presentarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Villaseta nei giorni e nelle ore indicate. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di merito avrebbe rigettato la richiesta - anche ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. - di sentire quale teste don [OSCURATO:PERSONA], parroco della parrocchia presso la quale l'imputato il 14 agosto 2013 aveva svolto attività lavorativa. La sua testimonianza avrebbe potuto fare luce in ordine alla richiesta di accertamento dello stato di necessità dell'imputato, il quale, dopo aver prestato la sua attività lavorativa presso la parrocchia, era dovuto tornare a casa a seguito di un malessere, come confermato dalla stessa telefonata effettuata dal sacerdote ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la nullità del decreto di citazione a giudizio per difetto di notifica, posto che l'elezione di domicilio agli atti era relativa a un soggetto diverso dall'imputato. Il giudice di merito, pertanto, non avrebbe potuto ritenere perfezionata la notifica ex art. 157, comma 8, cod. proc. pen. presso tale indirizzo, anche perché vi era prova del fatto che Terrasi si fosse trasferito in Germania, come confermato dalla missiva dallo stesso inviata al Tribunale l'8 giugno 2015, con la quale lo stesso aveva eletto domicilio in Germania (a nulla rilevando che la sua sottoscrizione non fosse stata autenticata). Nel ricorso, infine, si evidenzia che l'invio di tale missiva, in esecuzione dell'obbligo ex art. 415 bis cod. proc. pen. di comunicare eventuali variazioni di domicilio, non potesse essere considerato elemento sintomatico del perfezionamento della notifica del decreto di citazione a giudizio. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 43 cod. pen. e 530, comma 2, cod.proc. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare l'assenza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131 bis cod. pen., perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, non avrebbe applicato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante vi fossero tutti i presupposti. 2.5. col quinto motivo denuncia la violazione dell'art. 157 cd. pen., perché il reato si sarebbe estinto per prescrizione, essendo stato accertato in data 14.8.2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, posto che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione nei termini e questa sia stata rigettata dal giudicante; dunque, la doglianza non può essere validamente invocata nel caso di omesso deposito della lista testi, atteso che la finalità di tale richiesta consiste nell'acquisizione di un ulteriore mezzo di prova al fine di giungere ad una diversa valutazione degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria dibattimentale, difettando conseguentemente il requisito della decisività ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. L'imputato, infatti, non può dolersi in cassazione della mancata assunzione di una prova asseritamente decisiva, qualora detta prova non sia stata dedotta tempestivamente secondo le disposizioni vigenti in materia. Nel caso di richiesta tardiva il giudice non ha neppure l'obbligo di dare spiegazione della omessa audizione e l'assenza di una pronuncia sul punto non soltanto non configura motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., ma non determina neppure una nullità o il vizio di carenza di motivazione della sentenza (Sez. 3, n. 11034 del 21/10/1993, Bavagnoli, Rv. 195942). Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato che la difesa aveva depositato la lista testi solo in data 29 gennaio 2016, successivamente all'udienza del 22 settembre 2015, durante la quale era stata dichiarata l'apertura del dibattimento. Nel giudizio d'appello, inoltre, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). In merito all'obbligo di motivazione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dalla acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nell'ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta anche da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 6, n. 5782 del 18/12/2006, dep. 2007, Gagliano, Rv. 236064). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha evidenziato che il materiale probatorio in atti era completo ed esaustivo e che la richiesta audizione testimoniale non risultava indispensabile ai fini della decisione, essendo pacifico il fatto accertato. Si consideri, inoltre, che la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta in sede di legittimità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che, come evidenziato nella sentenza impugnata, l'erronea indicazione del nominativo nel verbale di elezione di domicilio non aveva influito sulla corretta citazione a giudizio dell'imputato, il quale era stato correttamente citato presso il suo domicilio. Il giudice di primo grado, inoltre, all'udienza del 19 maggio 2015 aveva disposto il rinnovo della notifica del decreto di citazione a giudizio, che - secondo la Corte territoriale - era andata a buon fine, posto che lo stesso imputato aveva inviato al Tribunale una missiva 1'8 giugno 2015 nella quale aveva affermato di trovarsi in Germania per questioni di lavoro. 1.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello ha evidenziato che non vi era alcuna prova circa la sussistenza della scriminante dello stato di necessità, posto che - come rilevato dal giudice di primo grado - non era stata fornita alcuna valida giustificazione nello stesso giorno nel quale era stata commessa la violazione, nonostante vi fosse prova che l'imputato aveva prestato la sua attività lavorativa solo fino alle 15:00. La giustificazione era giunta solo nei giorni successivi, quando nessun controllo poteva più essere eventualmente svolto. In tema di misure di prevenzione personali, integra il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2001 la condotta di chi, contravvenendo agli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si presenta in ritardo all'autorità di pubblica sicurezza per apporre la firma sull'apposito registro (Sez. 5, n. 13518 del 20/01/2015, Fiarè, Rv. 262865), come avvenuto nel caso in esame. 1.4. Il quarto motivo di ricorso è infondato. Giova premettere che le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso in esame, il giudice di merito ha evidenziato che non fosse possibile riconoscere la particolare tenuità del fatto, necessaria per l'applicazione dell'istituto ex art. 131 bis cod. pen., perché l'imputato, soggetto pregiudicato per gravi reati, conosceva bene le prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, circostanza utile ai fini di commisurare il grado di colpevolezza desumibile dalla condotta accertata. 1.5. L'ultimo motivo di ricorso è infine infondato, perché il termine di prescrizione decorrerà solo in data 20.5.2022, atteso che vi è stata la sospensione del processo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 7.12.2017, dal 7.12.2017 al 26.4.2018, dal 26.4.2018 al 5.7.2018, dal 9.3.2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, poiché il ricorso è pervenuto in data 8.9.2021, vanno aggiunti i 64 giorni di sospensione del termine per la pandemia da covid-19. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. R
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