CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29265/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETRO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di euro 8.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen. - così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 544-ter cod. pen. - per aver detenuto quattro cani in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. La parte civile ha depositato conclusioni scritte. Il ricorso è inammissibile. La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con considerazioni aderenti alle accertate condizioni fattuali dei luoghi e degli animali, ha valorizzato proprio la circostanza che l'imputato avesse affidato a terze persone compiti relativi alla pulizia e all'alimentazione degli animali, al fine di escludere la più grave fattispecie di reato di cui all'art. 544 ter cod. pen., facendo corretta applicazione dei principi di diritto in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 727, comma 2, cod. pen., punita a titolo di colpa. In ordine al secondo motivo, si osserva che esso non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo ove sorretto da sufficiente e logica 'motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente negato la configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, cod. pen. evidenziando che la rinuncia alla proprietà dei cani - già sotto sequestro - non integra una condotta spontanea che elimina o attenua le conseguenze del reato. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale l'attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. esige esclusivamente che la riparazione del danno - mediante le restituzioni o il risarcimento - sia integrale e avvenga prima del giudizio (Sez. 2, n. 46758 del 24/11/2021, Rv. 282321). 2Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.Mo I.P „Lefutk mcetex VII PCri9Ie 3 - AGO 2026 3