CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 624 bis, 61 n. 5 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'illogicità e/o la contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità dell'individuazione fotografica posta a fondamento della pronuncia di condanna adottata nei confronti dell'imputato, è inammissibile„ in quanto generico (ex plur., Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01: è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione) e privo di confronto, critico ed effettivo con la logica motivazione resa dalla Corte territoriale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso