CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 17002/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente –1692 avverso la sentenza n. 1589/2022 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 19/04/2022 R.G.N. 3906/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di appello di Roma, in parziale riforma dellapronuncia di primo grado, che confermava nel resto,condannava la Regione Lazio al pagamento della somma diNumero registro generale 17041/2022euro 129.236,79 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltreN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026interessi, in luogo dell’importo di euro 401.493,8D5at a pubblicazione 30/05/2026riconosciuto dal Tribunale; rigettava, altresì, l’appelloincidentale proposto da quest’ultimo.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento delledifferenze retributive maturate per lo svolgimento di fatto difunzioni dirigenziali di Direttore presso la [OSCURATO:PERSONA] di Fregellae e [OSCURATO:PERSONA] e Lago diSan [OSCURATO:PERSONA] dall’agosto 2010 al [OSCURATO:DATA_NASCITA], con ilriconoscimento del diritto al pagamento anche dellaretribuzione di risultato e del diritto al mantenimento dellasuperiore qualifica.3. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) laprescrizione operava dal 7.8.2010 al 21.6.2013 (periodoanteriore al quinquennio dalla data di deposito del ricorsoavvenuto il 21.6.2018); b) le funzioni direttoriali svolte dalCaporusso risultavano dimostrate dalla documentazioneprodotta; c) l’assegnazione di fatto del funzionario ad unaposizione dirigenziale non consentiva il riconoscimento deldiritto a percepire la retribuzione di risultato; d) la qualificadi dirigente non poteva essere riconosciuta, non essendovistata la stipula di alcun contratto di diritto privato per losvolgimento di mansioni dirigenziali e la statuizione di primogrado, con cui i conteggi predisposti dal lavoratore non eranostati presi in considerazione, non era stata censurata.4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione affidato a quattro motivicui resisteva con controricorso la Regione Lazio.5. Il ricorrente ha depositato memoria.Ragioni della decisione1. I motivi possono essere così sintetizzati.Numero registro generale 17041/20222. Con il primo motivo si denuncia la «violazione e/o falsaN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026applicazione della prescrizione disciplinata dall’art. 2948 n. D4at a pubblicazione 30/05/2026cod. civ.», in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.,sostenendo che erroneamente la Corte di appello, a fronte diuna richiesta di pagamento di differenze retributive relativeal periodo agosto 2010 – 31.12.2015, avanzata con ricorsodepositato il 21.6.2018 e notificato il 28.11.2018, avevaritenuto irrilevanti l’atto interruttivo dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (essendola prescrizione del credito maturata anche dopo la suddettadiffida) e le successive note del 3.2.2013 e del 5.2.2014, conle quali veniva chiesto il riconoscimento della retribuzione dirisultato nonché gli ulteriori atti interruttivi del 4.4.2013,24.4.2014 e 26.3.2013 in cui venivano riconosciute sia lemansioni di fatto espletate che la legittimità dei pagamentirichiesti.3. Il motivo è inammissibile.Le censure si fondano su atti rispetto ai quali non è statol’assolto l’onere di specifica indicazione ex art. 366 n. 6 cpc.Essi, infatti, non sono stati trascritti nelle parti essenziali, aifini di consentire la necessaria valutazione se fossero idoneirilevare in ordine ad un eventuale riconoscimento del debito.Soprattutto, però, va sottolineato che gli stessi non sono statineanche processualmente localizzati, facendo il ricorso soloun generico riferimento alla documentazione in atti e, intema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza,che impone l'indicazione espressa degli atti processuali o deidocumenti sui quali il ricorso si fonda, va inteso nel sensoche occorre specificare anche in quale sede processuale ildocumento risulta prodotto, poiché indicare un documentosignifica necessariamente, oltre che specificare gli elementiNumero registro generale 17041/2022che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, direN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancatDaat a pubblicazione 30/05/2026"localizzazione" del documento basta per la dichiarazione diinammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsisull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante"contenutistico" (Cass. n. 28184/2020; Cass. n. 5478/2018).4. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2948 n. 4 cod. civ., per inapplicabilitàdella suddetta norma al caso di specie, ai sensi dell’art. 360co. 1 n. 3 c.p.c., perché gli incarichi dirigenziali affidati adesso ricorrente esulavano dal regime di stabilità realeprevisto dalla legge n. 604/1966 art. 10, in quanto le funzionidirigenziali erano state attribuite con provvedimenti dellaRegione Lazio aventi caratteristiche di contratti a tempodeterminato e il dies a quo del diritto alla riliquidazione delledifferenze retributive maturate decorreva dalla scadenzadell’incarico ([OSCURATO:DATA_NASCITA]).5. Il motivo è infondato.La gravata sentenza è in linea con i precedenti affermati insede di legittimità (tra le altre, Cass. S.U. n. 36197/2023 eCass. n. 1701/2026) secondo cui “La prescrizione dei creditiretributivi dei lavoratori nel pubblico impiegocontrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato,sia in quelli a tempo determinato, e anche in casosuccessione di contratti a termine - decorre, per i crediti chenascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno dellaloro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, apartire da tale data, perché non è configurabile un "metus"del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, neirapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo delcontratto integra un'apprensione che costituisce una meraNumero registro generale 17041/2022aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanzaN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026giuridica”. Data pubblicazione 30/05/2026Alcuna delle denunciate violazioni di legge è, pertanto,meritevole di accoglimento.6. Con il terzo motivo si obietta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 el’applicabilità, nel caso di specie, dell’art. 24 della leggeregionale n. 29/1997 e dell’art. 2103 cod. civ., ai sensidell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce di averediritto all’inquadramento superiore in quanto aveva svolto inmodo continuativo ed ininterrotto, dal 6.8.2007 al31.12.2015, le mansioni dirigenziali apicali ed essendo statoassunto nel 2003 a seguito di procedura concorsuale.7. Il motivo è manifestamente infondato in quanto, in primoluogo, è inconferente il richiamo alla procedura concorsualesuperata nel 2003 a seguito della quale il ricorrente era statoassunto come funzionario D3. In secondo luogo, deveribadirsi che, in caso di esercizio di fatto di mansionisuperiori, nel pubblico impiego contrattualizzato, non trovaapplicazione l’art. 2103 cod. civ., bensì l’art. 52 co. 5 delD.lgs. n. 165/2001, che in tutte le versioni succedutesi neltempo, ha sempre previsto il diritto del lavoratore al solodifferenziale retributivo con la declaratoria di nullitàdell’assegnazione e non anche l’inquadramento superiore.8. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del D.lgs. n. 165/2001 relativamenteal mancato riconoscimento della indennità di risultato, aisensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., sostenendo che, in casodi reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamentedi dirigente titolare, andavano incluse nel trattamentoNumero registro generale 17041/2022differenziale dovuto sia la retribuzione di posizione che quellaN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026di risultato. Data pubblicazione 30/05/20269. Il motivo presenta profili di inammissibilità e di infondatezza.È inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendidella gravata sentenza che, in sostanza ha escluso il dirittoalla retribuzione di risultato per l’assenza delle ulterioricondizioni richieste dalla legge per il suo riconoscimento:assegnazione degli obiettivi e valutazione dei risultati. Sottoquesto profilo deve evidenziarsi che il ricorrente neppure haallegato che gli obiettivi erano stati assegnati e che il lororaggiungimento era stato positivamente valutato.È infondato perché questa Corte (Cass. n. 20480/2020;Cass. n. 2695/2024) ha affermato che se, da un lato, l'art.52 del d.lgs. n. 165/2001 assicura al dipendente chiamato asvolgere mansioni dirigenziali l'intero trattamento economicospettante per la funzione ricoperta, senza che sia in linea diprincipio ostativo il carattere accessorio della componente indiscussione (si rimanda alla motivazione di Cass. n.8148/2018 ed alla giurisprudenza ivi richiamata), dall'altro èpur sempre necessario che ricorrano tutti i presuppostirichiesti dalla contrattazione collettiva affinché la pretesaretributiva possa essere azionata, non essendo certoipotizzabile che il dipendente, facendo leva sull'esercizio difatto di mansioni superiori, possa ottenere un trattamento dimiglior favore rispetto a quello che, nelle medesimecondizioni, sarebbe stato riconosciuto al soggetto in possessodella qualifica superiore; inoltre è stato precisato che, inordine alla retribuzione di risultato è pur sempre necessariauna valutazione della prestazione e delle competenzeorganizzative dei dirigenti nonché dei relativi risultati diNumero registro generale 17041/2022gestione che, nella fattispecie in esame, per quanto sopraN umero sezionale 1692/2026Numero di raccolta generale 17002/2026detto non è possibile. Data pubblicazione 30/05/202610. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essererigettato.11. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidanocome da dispositivo.La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese delpresente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]