Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 20872/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4253/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Veneziadepositato il 19 novembre 2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 19 novembre 2020, il Tribunale di Veneziaha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari pro- posta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria.

Premesso che nella specie risultava applicabile la disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 di- cembre 2020, n. 173, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini del rinnovo, il timore di essere ucciso dalla setta degli Ogboni, allegato dal ricorrente a so- stegno dell'originaria domanda di rilascio del permesso di soggiorno, rile- vando che lo stesso, oltre apoter giustificare il riconoscimento della prote- zione sussidiaria, non risultava più attuale, essendo trascorsi ormai dieci anni dai fatti.

Ha ritenuto altresì ininfluente la situazione generale d'insicurezza esistente in Nigeria, osservando che la stessa avrebbe potuto assumere ri- lievo ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ed aggiungendo che il ricorrente, il quale aveva riportato una condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non aveva dimostrato di svolgere stabilmente e continuativamente attività lavorativa con una retri- buzione adeguata, né di avere stabili legami familiari nel territorio italiano, né di essere in possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di saluteo per casi speciali, né infine di versare in una condizione di vulnerabilità personale.

2. Avverso il predetto decreto il Chris ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi.

Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione,il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez.

I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez.

V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez.

III, 20/10/2017, n. 24835).

2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. 14 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., rile- vando che il Tribunale ha omesso di esaminare le dichiarazioni da lui rese e la documentazione prodotta, nonché di esercitare i propri poteri istruttori of- ficiosi, al fine di accertare la situazione in atto nel suo Paese di origine.

So- stiene che, nelrigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il decreto impugnato non ha verificato se in Nigeria fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre i civili alla minaccia di un danno grave e individuale alla vita o alla persona.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad una questione controversa e decisiva per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese a sostegno della domanda, il Tribunale si è sottratto all'applicazione dei criteri legali di valutazione, non avendo spiegato le ragioni per cui ha ritenuto generica la vicenda da lui narrata ed avendo omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili.

Nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della mi- sura di protezione richiesta, il decreto impugnato non ha affatto omesso di prendere in esame la vicenda personale allegata a sostegno della domanda, sulla cui credibilità il Tribunale non ha tuttavia espresso alcun apprezzamento, essendosi limitato per un verso a dare atto della riconducibilità della minaccia prospettata dal ricorrente all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, e quindi dell'estraneità della fattispecie all'ambito applicativo della protezione umanitaria, e per altro verso ad escludere l'attualità della predetta minaccia, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca in cui si era verificata la vi- cenda riferita, e della verosimile cessazione, per il ricorrente, del rischio di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, alleminacce della setta religiosa cui aveva rifiutato di aderire.

Tale duplice valutazione non risulta in alcun modo attinta dalle censure formulate dal ricorrente, il quale si limita ad insistere sul carattere preciso e dettagliato delle proprie dichiarazioni e sulla necessità di acquisire informazioni in ordine alla situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in tal modo dimostrando di non avere colto la ratio decidendi del decreto impugnato, che, in quanto imperniata sull'inidoneità dei fatti da lui allegati a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato prescindeva dalla credibilità delle predette dichiarazioni, e dall'altro escludeva il dovere del Tribunale di procedere ad approfondimenti istruttori officiosi.

Nel lamentare la mancata valutazione dello stato di violenza indiscriminata esi- stente in Nigeria, il ricorrente omette poi di censurare l'affermazione conte- nuta nel decreto impugnato, secondo cui l'allegazione di tale situazione, an- ch'essa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non poteva considerarsi sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza della deduzione di specifici elementi di individualizzazione e della dimostra- zione del livello d'integrazione sociale ed economica raggiunto in Italia.

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale co- stituzione dell'intimato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4253/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso il decreto del Tribunale di Veneziadepositato il 19 novembre 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 19 novembre 2020, il Tribunale di Veneziaha rigettato la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari pro- posta da [OSCURATO:PERSONA], cittadino della Nigeria. Premesso che nella specie risultava applicabile la disciplina introdotta dal d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 di- cembre 2020, n. 173, il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini del rinnovo, il timore di essere ucciso dalla setta degli Ogboni, allegato dal ricorrente a so- stegno dell'originaria domanda di rilascio del permesso di soggiorno, rile- vando che lo stesso, oltre apoter giustificare il riconoscimento della prote- zione sussidiaria, non risultava più attuale, essendo trascorsi ormai dieci anni dai fatti. Ha ritenuto altresì ininfluente la situazione generale d'insicurezza esistente in Nigeria, osservando che la stessa avrebbe potuto assumere ri- lievo ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ed aggiungendo che il ricorrente, il quale aveva riportato una condanna per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non aveva dimostrato di svolgere stabilmente e continuativamente attività lavorativa con una retri- buzione adeguata, né di avere stabili legami familiari nel territorio italiano, né di essere in possesso dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di saluteo per casi speciali, né infine di versare in una condizione di vulnerabilità personale. 2. Avverso il predetto decreto il Chris ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, anziché mediante controricorso: nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione,il concorso delle parti alla fase decisoria deve infatti rea- lizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/ 2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835). 2. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, dell'art. 14 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., rile- vando che il Tribunale ha omesso di esaminare le dichiarazioni da lui rese e la documentazione prodotta, nonché di esercitare i propri poteri istruttori of- ficiosi, al fine di accertare la situazione in atto nel suo Paese di origine. So- stiene che, nelrigettare la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, il decreto impugnato non ha verificato se in Nigeria fosse in atto una situazione di violenza indiscriminata tale da esporre i civili alla minaccia di un danno grave e individuale alla vita o alla persona. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad una questione controversa e decisiva per il giudizio, osservando che, nell'escludere l'attendibilità delle dichiarazioni rese a sostegno della domanda, il Tribunale si è sottratto all'applicazione dei criteri legali di valutazione, non avendo spiegato le ragioni per cui ha ritenuto generica la vicenda da lui narrata ed avendo omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. Nell'affermare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della mi- sura di protezione richiesta, il decreto impugnato non ha affatto omesso di prendere in esame la vicenda personale allegata a sostegno della domanda, sulla cui credibilità il Tribunale non ha tuttavia espresso alcun apprezzamento, essendosi limitato per un verso a dare atto della riconducibilità della minaccia prospettata dal ricorrente all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, e quindi dell'estraneità della fattispecie all'ambito applicativo della protezione umanitaria, e per altro verso ad escludere l'attualità della predetta minaccia, in considerazione del tempo trascorso dall'epoca in cui si era verificata la vi- cenda riferita, e della verosimile cessazione, per il ricorrente, del rischio di rimanere esposto, in caso di rimpatrio, alleminacce della setta religiosa cui aveva rifiutato di aderire. Tale duplice valutazione non risulta in alcun modo attinta dalle censure formulate dal ricorrente, il quale si limita ad insistere sul carattere preciso e dettagliato delle proprie dichiarazioni e sulla necessità di acquisire informazioni in ordine alla situazione generale in atto nel suo Paese di origine, in tal modo dimostrando di non avere colto la ratio decidendi del decreto impugnato, che, in quanto imperniata sull'inidoneità dei fatti da lui allegati a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, da un lato prescindeva dalla credibilità delle predette dichiarazioni, e dall'altro escludeva il dovere del Tribunale di procedere ad approfondimenti istruttori officiosi. Nel lamentare la mancata valutazione dello stato di violenza indiscriminata esi- stente in Nigeria, il ricorrente omette poi di censurare l'affermazione conte- nuta nel decreto impugnato, secondo cui l'allegazione di tale situazione, an- ch'essa rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, non poteva considerarsi sufficiente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in assenza della deduzione di specifici elementi di individualizzazione e della dimostra- zione del livello d'integrazione sociale ed economica raggiunto in Italia. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra prov- vedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale co- stituzione dell'intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con