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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37336/2022

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- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18083/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-SIDER s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge N. 18083/16R.G. - c ontroricorrente - avverso la sentenza del la Co mmissione Tributaria Regionale del Veneto n. 50/31/2016, depositata il 12.1.2016; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.10.2022dal Consigliere r el atore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di p.v.c. della G.d.F. del 5.10.2012, l’Ufficio di Treviso notificò alla società Euro-Sider s.r.l. un avviso di accertamento, con cui – in relazione all’anno d’imposta 2008 – disconobbe la detrazione di IVA pagata a SBS Leasing s.p.a. in relazione a contratto di sale and lease backdel 13.11.2007, avente ad oggetto un terreno di proprietà della prima, contestualmente venduto alla seconda; questa s’era pure impegnata a realizzare un capannone industriale, da concedere in locazione finanziaria unitamente col terreno, una volta ultimata la costruzione, alla stessa Euro-Sider.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate negò la detrazione sull’IVA corrisposta in relazione agli esborsi sostenuti per oneri di prefinanziamento (antecedenti all’ultimazione del capannone), trattandosi in realtà di contratto di finanziamento, esente IVA a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972.

La società impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Treviso, che con sentenza n. 566/2014 lo accolse.

L’Agenzia propose però appello e la C .

T .

R . del Veneto, con sentenza n. 50/31/16, del 12.1.2016, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda della contribuente.

Osservò in N. 18083/16R.G. particolare il giudice d’appello che nella specie non ricorrevano i presupposti di vero e proprio contratto di sale and lease back, perché sussistevano rilevanti anomalie, tali da celare l’intento elusivo delle parti e comunque un abuso del diritto, mirando a consentire la detrazione dell’IVA in relazione a contratto di finanziamento, benché esente ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Euro-Sider s.r.l., sulla base di un solo motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418, comma 2, e 2744 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R.ritenuto che con l’operazione in questione le parti avessero voluto finanziare la costruzione del nuovo stabilimento, così riscontrando una indebita detrazione IVA.

Rileva la ricorrente che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio e dal giudice di merito, secondo cui si tratterebbe di un unico negozio, con causadi finanziamento, sicché i canoni non costituirebbero il corrispettivo di godimento del bene, bensì la restituzione di denaro ottenuto in prestito, con conseguente elusione del divieto del patto commissorio – il contratto in discorso non reca alcuna anomalia rispetto al contratto socialmente tipico, ossia nessun indice (per come individuato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) N. 18083/16R.G. che possa denotare una vendita a scopo di garanzia: infatti, a) tra le due società non v’erano pregressi rapporti di debito/credito; b) Euro - Sider non ha stipulato il contratto per acquisire liquidità, ma per edificare il capannone di cui necessitava; c) non vi è alcuna sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato, atteso che il terreno era stato venduto a valore periziato ed era previsto che il bene da acquistare era in corso di edificazione. 2.1 –Preliminarmente, ritiene la Corte non necessario procedere alla riunione del presente ricorso a quello iscritto al N. 8796/16 R.G., proposto dalla stessa società sulla medesima questione, ma per l’anno 2007, come pure richiesto dall’Agenzia. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è inammissibile.

Invero, l’operazione per cui è processo presenta forti analogie con la figura del c.d. leasing in costruendo(su cui si veda, in generale, Cass.n. 6965/2021), ma se ne differenzia principalmente perché il contratto di sale and leasebackintervenuto tra le parti prevede va che la gestione dell’appaltoper la costruzione del bene sul terreno spettasse al lo stesso concedente (cioè, aSBS Leasing), anziché all’utilizzatore.

Ora, la C.T.R.– dopo aver effettuato la ricognizione delle caratteristiche del contratto di sale and lease back, che consta della vendita di un bene, con conseguente concessione del bene stesso in leasingda parte del nuovo proprietario in favore del precedente,allo scopo di fornir gli la liquidità che gli occorre, senza privarlo della possibilità di continuare N. 18083/16R.G. nell’utilizzo del bene e con finale facoltà di riscatto – ha ritenuto di poter riscontrare gravi anomalie nell’operazione stessa, tali da escludere la stessa configurabilità del contratto di sale and lease back, per aver in realtà le parti inteso realizzare la causa tipica di un contratto di finanziamento, con conseguente sostanziale elusione del divieto di patto commissorio.

Infatti, s’è rilevato che: 1)la vendita ha riguardato il solo terreno, ma ad un prezzo inferiore a quello di mercato; 2) il capannone industriale è sato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione da SBS Leasing, ma secondo le prescrizioni di Euro-Sider, che al termine dei lavori lo ha acquisito in leasing; 3)la SBS ha assunto l’impegno di non procedere ad alcun addebito di canoni periodici di locazione finanziaria fino all’ultimazione dei lavori, ma nelle more ha emesso fatture per oneri di prefinanziamento e servizi pre - locazione per € 91.051,11, con IVA relativa pari ad € 19.810,22. 3.2 – Ebbene, a fronte di tale percorso motivazionale, la società contribuente si è limitata a proporre argomenti che si risolv ono in una mera richiesta di rivisitazione dell’accertamento, operatodalla C.T .

R . , circa il fatto che le parti, nella specie, hanno e ffettivamente voluto perseguire la causa concreta del finanziamento, e non quella del sale and lease back: si sostiene, cioè, che il contratto in questione non presenti alcuna anomalia tale da dimostrare l’intenzione delle parti di aggirare il divieto del patto commissorio, né una simile prova è stata fornita dall’Agenzia.

N. 18083/16R.G.

La censura, però, ha un chiaro tenore meritale, perché – sotto il velo della denunciata violazione di norme di diritto – mira ad investire l’accertamento in facto cui giunge l a decisione impugnata circa la natura stessa dell’operazione quale mascherante un contratto di finanziamento: ciò comporta sì l’assoggettamento a d IVA, ma in regime di esenzione, a norma dell'art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/72 (si veda Cass. n. 17710/2021; Cass. n. 24268/2015; Cass. n. 242/242), che osta all'insorgenza del diritto di detrazione, qui in contestazione.Non è casuale che, nel corpo del ricorso, non si prospetti con la necessaria specificità (requisito su cui si vedano, in generale, Cass. n. 17224/2020, nonché Cass., Sez.

Un., n. 23754/2020) in cosa consista la denunciata violazione delle norme rubricate, se non con riguardo alla pretesa erronea ricognizione della fattispecie contrattuale al vaglio giudiziale.

Del resto, una tale supposta erroneità avrebbe al più potuto denunciarsi, in questa sede di legittimità, solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora possibile (si veda, per tutte, Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014), ma una simile censura non è stata proposta dalla ricorrente. 4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1- N. 18083/16R.G. quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibil e e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 18083/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-SIDER s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difende per legge N. 18083/16R.G. - c ontroricorrente - avverso la sentenza del la Co mmissione Tributaria Regionale del Veneto n. 50/31/2016, depositata il 12.1.2016; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 11.10.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] A seguito di p.v.c. della G.d.F. del 5.10.2012, l’Ufficio di Treviso notificò alla società Euro-Sider s.r.l. un avviso di accertamento, con cui – in relazione all’anno d’imposta 2008 – disconobbe la detrazione di IVA pagata a SBS Leasing s.p.a. in relazione a contratto di sale and lease backdel 13.11.2007, avente ad oggetto un terreno di proprietà della prima, contestualmente venduto alla seconda; questa s’era pure impegnata a realizzare un capannone industriale, da concedere in locazione finanziaria unitamente col terreno, una volta ultimata la costruzione, alla stessa Euro-Sider. In particolare, l’Agenzia delle Entrate negò la detrazione sull’IVA corrisposta in relazione agli esborsi sostenuti per oneri di prefinanziamento (antecedenti all’ultimazione del capannone), trattandosi in realtà di contratto di finanziamento, esente IVA a norma dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972. La società impugnò l’avviso dinanzi alla C.T.P. di Treviso, che con sentenza n. 566/2014 lo accolse. L’Agenzia propose però appello e la C . T . R . del Veneto, con sentenza n. 50/31/16, del 12.1.2016, in riforma della sentenza impugnata, rigettò la domanda della contribuente. Osservò in N. 18083/16R.G. particolare il giudice d’appello che nella specie non ricorrevano i presupposti di vero e proprio contratto di sale and lease back, perché sussistevano rilevanti anomalie, tali da celare l’intento elusivo delle parti e comunque un abuso del diritto, mirando a consentire la detrazione dell’IVA in relazione a contratto di finanziamento, benché esente ex art. 10 d.P.R. n. 633/1972. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione Euro-Sider s.r.l., sulla base di un solo motivo, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418, comma 2, e 2744 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la C.T.R.ritenuto che con l’operazione in questione le parti avessero voluto finanziare la costruzione del nuovo stabilimento, così riscontrando una indebita detrazione IVA. Rileva la ricorrente che – contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio e dal giudice di merito, secondo cui si tratterebbe di un unico negozio, con causadi finanziamento, sicché i canoni non costituirebbero il corrispettivo di godimento del bene, bensì la restituzione di denaro ottenuto in prestito, con conseguente elusione del divieto del patto commissorio – il contratto in discorso non reca alcuna anomalia rispetto al contratto socialmente tipico, ossia nessun indice (per come individuato dalla stessa giurisprudenza di legittimità) N. 18083/16R.G. che possa denotare una vendita a scopo di garanzia: infatti, a) tra le due società non v’erano pregressi rapporti di debito/credito; b) Euro - Sider non ha stipulato il contratto per acquisire liquidità, ma per edificare il capannone di cui necessitava; c) non vi è alcuna sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato, atteso che il terreno era stato venduto a valore periziato ed era previsto che il bene da acquistare era in corso di edificazione. 2.1 –Preliminarmente, ritiene la Corte non necessario procedere alla riunione del presente ricorso a quello iscritto al N. 8796/16 R.G., proposto dalla stessa società sulla medesima questione, ma per l’anno 2007, come pure richiesto dall’Agenzia. 3.1 –Ciò posto, il ricorso è inammissibile. Invero, l’operazione per cui è processo presenta forti analogie con la figura del c.d. leasing in costruendo(su cui si veda, in generale, Cass.n. 6965/2021), ma se ne differenzia principalmente perché il contratto di sale and leasebackintervenuto tra le parti prevede va che la gestione dell’appaltoper la costruzione del bene sul terreno spettasse al lo stesso concedente (cioè, aSBS Leasing), anziché all’utilizzatore. Ora, la C.T.R.– dopo aver effettuato la ricognizione delle caratteristiche del contratto di sale and lease back, che consta della vendita di un bene, con conseguente concessione del bene stesso in leasingda parte del nuovo proprietario in favore del precedente,allo scopo di fornir gli la liquidità che gli occorre, senza privarlo della possibilità di continuare N. 18083/16R.G. nell’utilizzo del bene e con finale facoltà di riscatto – ha ritenuto di poter riscontrare gravi anomalie nell’operazione stessa, tali da escludere la stessa configurabilità del contratto di sale and lease back, per aver in realtà le parti inteso realizzare la causa tipica di un contratto di finanziamento, con conseguente sostanziale elusione del divieto di patto commissorio. Infatti, s’è rilevato che: 1)la vendita ha riguardato il solo terreno, ma ad un prezzo inferiore a quello di mercato; 2) il capannone industriale è sato realizzato grazie ai fondi messi a disposizione da SBS Leasing, ma secondo le prescrizioni di Euro-Sider, che al termine dei lavori lo ha acquisito in leasing; 3)la SBS ha assunto l’impegno di non procedere ad alcun addebito di canoni periodici di locazione finanziaria fino all’ultimazione dei lavori, ma nelle more ha emesso fatture per oneri di prefinanziamento e servizi pre - locazione per € 91.051,11, con IVA relativa pari ad € 19.810,22. 3.2 – Ebbene, a fronte di tale percorso motivazionale, la società contribuente si è limitata a proporre argomenti che si risolv ono in una mera richiesta di rivisitazione dell’accertamento, operatodalla C.T . R . , circa il fatto che le parti, nella specie, hanno e ffettivamente voluto perseguire la causa concreta del finanziamento, e non quella del sale and lease back: si sostiene, cioè, che il contratto in questione non presenti alcuna anomalia tale da dimostrare l’intenzione delle parti di aggirare il divieto del patto commissorio, né una simile prova è stata fornita dall’Agenzia. N. 18083/16R.G. La censura, però, ha un chiaro tenore meritale, perché – sotto il velo della denunciata violazione di norme di diritto – mira ad investire l’accertamento in facto cui giunge l a decisione impugnata circa la natura stessa dell’operazione quale mascherante un contratto di finanziamento: ciò comporta sì l’assoggettamento a d IVA, ma in regime di esenzione, a norma dell'art. 10, comma 1, n. 1, del d.P.R. n. 633/72 (si veda Cass. n. 17710/2021; Cass. n. 24268/2015; Cass. n. 242/242), che osta all'insorgenza del diritto di detrazione, qui in contestazione.Non è casuale che, nel corpo del ricorso, non si prospetti con la necessaria specificità (requisito su cui si vedano, in generale, Cass. n. 17224/2020, nonché Cass., Sez. Un., n. 23754/2020) in cosa consista la denunciata violazione delle norme rubricate, se non con riguardo alla pretesa erronea ricognizione della fattispecie contrattuale al vaglio giudiziale. Del resto, una tale supposta erroneità avrebbe al più potuto denunciarsi, in questa sede di legittimità, solo sotto il profilo motivazionale, nei limiti in cui ciò è ancora possibile (si veda, per tutte, Cass., Sez. Un., n. 8053/2014), ma una simile censura non è stata proposta dalla ricorrente. 4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1- N. 18083/16R.G. quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissibil e e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s